IN POCHE PAROLE…
Un approfondimento sull’istituto del permesso di costruzione convenzionato, finalizzato a semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, e sul difficile bilanciamento con gli altri interessi urbanistici, di tutela sismica e ambientale, ecc.
LINK UTILI
d.l. 12 settembre 2014, n. 133
legge 27 dicembre 2017, n. 205
La possibilità di utilizzare l’istituto del permesso di costruire (p.d.c.) convenzionato di cui all’art. 28 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni per l’edificazione e l’urbanizzazione di zone per le quali lo strumento urbanistico generale prescrive la previa approvazione di un Piano urbanistico attuativo (P.U.A.) è materia di non facile soluzione.
Ciò in quanto il principio enunciato nell’art. 9 del testo unico n. 380 del 2001[1] e la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’interpretazione di tale articolo[2], comportano un problema interpretativo di raccordo con la disciplina dell’art. 28 bis.
Inoltre, la semplificazione insita nel ricorso al permesso di costruire convenzionato deve confrontarsi con gli interessi tutelati da altre normative, sia di natura urbanistica, sia afferenti a beni interessi che sul territorio comunque insistono (si pensi a quelle ambientali), con la conseguente necessità di ricostruire, caso per caso, le modalità ed i limiti entro i quali l’alternatività con i Piani urbanistici attuativi può essere ammessa.
1. Il Permesso di costruire convenzionato: fonte normativa e finalità dell’istituto L’art. 28 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (nel testo inserito dall’articolo 17, comma 1, lettera q), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164. testualmente recita … Continua a leggere l’articolo.
Dott. Lugi Alfidi, segretario generale ente locale