IN POCHE PAROLE…

Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione delle tariffe TARI


Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6021 del 08.07.2024 Pres. D. Sabatino, Est. A. Masaracchia


Alcuni contribuenti censurano la legittimità della delibera della Giunta comunale  di approvazione  delle aliquote TARI per l’anno 2020 e della successiva delibera della Giunta che ha introdotto alcune modifiche al regolamento comunale sulla TARI.

Il Giudice di primo grado respingeva il ricorso (TAR  Lecce, sez. seconda,  n. 380/2021) e i ricorrenti appellavano la decisione dinanzi al Consiglio di Stato.

La sentenza

Il massimo organo di giustizia amministrativa ha respinto l’appello , non ritenendo che nella fattispecie fosse stato violato il denunciato obbligo motivazione. Questo in quanto il Comune si era limitato ad applicare l’art. 107, comma 5, del D.L.  n. 18 del 2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, che aveva  consentito ai comuni, nel particolare scenario della pandemia in corso, di confermare, per il 2020, le aliquote TARI già approvate nel 2019.

In altri termini, nella specie, l’amministrazione comunale non aveva omesso di motivarne le ragioni, ma aveva semplicemente utilizzato la facoltà concessagli dal legislatore di confermare le tariffe del 2019, richiamando la fonte primaria autorizzatrice.

La motivazione delle tariffe

In ogni caso, i Giudici di Palazzo Spada colgono l’occasione per ricordare che non è configurabile uno stringente obbligo motivazionale della delibera comunale di determinazione della tariffa. Infatti, tale deliberazione, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

A tal fine, il Collegio richiama la precedente sentenza della stessa Sezione del 2023 (Cons. St. sez VI, sent. n. 2910 del 22.03.2023), che afferma i  principi con riguardo alle aliquote della tassa sui rifiuti solidi urbani, ma estensibili alle aliquote TARI secondo Cassaz., sez. VI civile, 19 giugno 2018, n. 16165, che stabilisce appunto “non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili”

La redazione


Stampa articolo