IN POCHE PAROLE…

La Regione non può estendere ai compensi percepiti dai volontari del servizio civile regionale l’esenzione IRPEF prevista dalla normativa nazionale per i compensi ai volontari del servizio civile nazionale  

Corte Costituzionale, sentenza 18 – 21 dicembre 2020, n. 274Pres. CORAGGIO – Red. ANTONINI


Vìola l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, sulla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, la legge regionale che estende ai compensi dei volontari civili regionali l’esenzione fiscale IRPEF  prevista dalla normativa nazionale per i compensi dei volontari del servizio civile nazionale, con l’effetto di addossare  a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa fiscale assunta in àmbito regionale.


A margine 

La norma censurata – La questione di legittimità costituzionale riguarda l’art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16  sull’istituzione della Leva civica lombarda volontaria , nella parte in cui prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale dagli enti di Leva civica lombarda.

In particolare, la su richiamata disposizione prevede che per il compenso corrisposto ai volontari trova applicazione quanto previsto dalla normativa nazionale che prevede per gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, l’esenzione  da imposizioni tributarie e ai fini previdenziali.

La difesa statale precisa che seppure la normativa statale sull’istituzione e la disciplina del servizio civile universale [1] preveda la possibilità che anche le Regioni istituiscano un proprio «servizio civile regionale», esclude espressamente che quest’ultimo possa essere assimilabile  al servizio civile universale.

La legge regionale, quindi, avrebbe  indebitamente inciso sulla disciplina dei tributi erariali, in violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto, nonostante l’esplicita esclusione dell’assimilabilità del servizio civile regionale a quello nazionale,  avrebbe esteso ai compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda un’esenzione che la legge statale avrebbe riservato solo agli assegni ricevuti dai volontari del servizio civile universale, in violazione  della competenza esclusiva in materia di ordinamento tributario che la Costituzione riserva allo Stato.

La sentenza. Il Giudice delle Leggi ritiene che la questione sollevata sia fondata.  La norma impugnata, infatti, stabilisce l’applicazione ai compensi corrisposti ai volontari del servizio civile regionale della generalizzata esenzione tributaria che la normativa nazionale [2] chiaramente dispone con esclusivo riguardo agli «assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale», con l’effetto di introdurre una nuova esenzione dall’IRPEF, posto che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda sono soggetti a tale tributo, di cui integrano il presupposto in relazione ai «redditi diversi».

La norma regionale impugnata incide, quindi, sul sistema tributario, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva questa materia alla competenza esclusiva dello Stato.

La Corte, quindi, dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (…), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie”.


[1] Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).

[2] Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 40 del 2017


Stampa articolo