IN POCHE PAROLE…
Per le “aree comunali” si deve fare riferimento alla popolazione del centro abitato e non del Comune nel suo complesso.
Stante il disposto di cui all’articolo 1, comma 818, della legge 160/2019, se si adotta il criterio della popolazione del centro abitato il canone spetta alla Provincia (o Città Metropolitana) perché questi tratti di strada sono provinciali a tutti gli effetti a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada; se invece si adotta il criterio della popolazione complessiva del Comune il canone spetta al Comune.
Su tale questione è ora intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rispondendo al quesito posto da un Comune, il MEF, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con nota prot.35089 del 9 luglio, si è così espresso:
«(…) sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’interpretazione dei commi 818 e 837 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi rispettivamente al canone patrimoniale di cui al comma 816 dello stesso art. 1, sostitutivo di una serie di entrate locali preesistenti, e al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate che, a norma del successivo comma 838, sostituisce anch’esso alcune entrate locali e si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al citato comma 816.
La richiesta è motivata dalla diversa formulazione dei due commi appena richiamati, poiché il primo prevede che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada”, mentre il successivo comma 837 stabilisce che “Ai fini dell’applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285”. A parere del comune, la diversa formulazione delle due norme si rifletterebbe sull’applicazione del canone, poiché per le fattispecie di cui ai commi 816 e seguenti, occorrerebbe avere riguardo alla popolazione del comune, di modo che i centri abitati anche con popolazione inferiore a 10.000 abitanti insistenti nel territorio di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti debbano intendersi come facenti parte delle aree comunali, mentre per l’applicazione del canone di cui al comma 837, riferito alle occupazioni effettuate su aree di mercato, occorrerebbe considerare come ricomprese nelle aree comunali solo i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
A sostegno dalla propria interpretazione, il comune richiama la nota IFEL del 14 aprile 2021, secondo la quale ai fini dell’applicazione del comma 818 “emerge che nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, le strade sono tutte comunali.”
Pertanto, si chiede di precisare l’esatta portata delle due disposizioni e in particolare se il numero degli abitanti, indicato dal comma 818, si riferisca alla complessiva popolazione del comune o ai soli abitanti del centro abitato, analogamente a quanto previsto dal successivo comma 837.
Al riguardo, esaminata la questione, si deve sottolineare che, sebbene la formulazione delle due norme in questione è parzialmente diversa, tuttavia l’interpretazione non può che essere unitaria nel senso che “la popolazione superiore a 10.000 abitanti” deve essere riferita a quella dei centri abitati in entrambi i casi e quindi con riferimento alle due tipologie di canoni. Ed invero, nella previsione contenuta nel comma 818, anche se la formulazione può trarre in inganno, il riferimento all’art. 2, comma 7 del D. Lgs. n. 285 del 1992, rende incontrovertibile l’intenzione del Legislatore di riferirsi alla popolazione dei centri abitati e non a quella dei comuni. Infatti, come si legge nel citato comma 7 dell’art. 2 del codice della strada, “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Pertanto, sulla base di quanto appena illustrato, relativamente ad entrambi i canoni, risulta che i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono considerati comunali, mentre quelli che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti non possono considerarsi facenti parte del territorio comunale.
Vale la pena di sottolineare, infine, che la disposizione contenuta nel comma 818 non si pone in continuità con quella del comma 4 dell’abrogato art. 38 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come affermato nella nota IFEL innanzi citata, la quale disponeva che “Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all’imposizione da parte dei comuni medesimi”, ma non faceva riferimento all’art. 2, comma 7 del codice della strada».
Il Ministero dà quindi ragione a quelle Province che fin dall’inizio si erano espresse nel senso che nelle aree comunali sono da comprendersi esclusivamente i tratti di strada provinciale situati all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti (quelli che sono qualificati comunali dall’articolo 2, comma 7, codice della strada).
Stefano Gennai – Responsabile P.O. Patrimonio e Demanio presso Provincia di Siena.
Sulla questione vedi anche: https://www.moltocomuni.it/rubriche/tributi/dalla-tosap-al-canone-unico-le-regole-per-i-centri-abitati/