IN POCHE PAROLE …

L’art. 2, comma 3, lett a) del D.Lgs. n. 220 abroga la mediazione nel processo tributario, introdotta nel 2012 con finalità deflattive del contenzioso tributario.

Ma da quando decorre l’abrogazione ? Opera per i  giudizi tributari originati da ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 oppure da quelli notificati dal prossimo 2 settembre? Il dubbio permane anche dopo il comunicato del MEF del 22 gennaio scorso, ritenuto, forse in modo affrettato, da diversi commentatori risolutivo della questione della decorrenza dell’abrogazione. 

Comunicato MEF 13/20242024

Normativa di riferimento

D.Lgs 30 dicembre 2023, n. 229 «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»


La mediazione

Come noto, l’istituto del reclamo-mediazione, obbligatorio per le controversie di valore inferiore a 50.000 euro,  è stato introdotto nel processo tributario per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 (o dall’ 1.12. 2012 per quelli dell’ex Agenzia del Territorio), con la finalità di trovare un accordo preventivo tra contribuente e Fisco ed  evitare il ricorso al giudice tributario; l’istituto, nonostante sia passato indenne al vaglio costituzionale (sentenze nn. 98/2014  e 22/2017), è stato molto criticato dalla dottrina.

In effetti,  l’obiettivo deflattivo del contezioso, in base alle statiche a disposizione, è stato raggiunto solo in misura trascurabile, forse a causa della non terzietà del mediatore, e forse anche per la tendenza alla litigiosità con il Fisco di molti contribuenti, sempre in attesa  di una nuova “pace fiscale”,  termine coniato per tenere sotto traccia le numerose sanatorie fiscali indigeste ai contribuenti onesti.

Il D.lgs. 220 del 2023

L’istituto della mediazione è stato espunto dal nostro ordinamento con il D.lgs.30 dicembre 2023, n. 220,  recante modifiche ad alcuni aspetti di rito del processo tributario, trascurati dalla frettolosa riforma ordinamentale della giustizia tributaria del 2022 (L. 31.8.2022, n. 130), ragione per cui dall’entrata in vigore della norma abrogativa il ricorso deve essere presentato, indipendentemente  dal valore della controversia, nelle forme ordinarie, ossia, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo e depositato entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso ricorso presso la Corte di giustizia di primo grado.

In particolare, il D.lgs. n. 220/2023, emanato in attuazione della legge – delega  9 agosto 2023, n. 111,  prevede all’art. 2, comma 3, lett. a),  l’abrogazione dell’art. 17-bis, del D.Lgs 31 dicembre 1992, sulla disciplina dell’istituto del reclamo – mediazione, con decorrenza dalla sua data di entrata in vigore, ossia dal 4 gennaio 2023.

Dalla (sola) lettura del contenuto del comma 3, lett. a), dell’art. 2, quindi, sembrerebbe chiaro che l’abrogazione della mediazione tributaria operi per i ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024, mentre, in considerazione del principio dell’irretroattività delle leggi, ex art. 12 Preleggi e della non contestabile natura amministrativa dell’istituto,  non trovi applicazione per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, cui si continuerà ad applicare l’art. 17-bis, per ultrattività della sua efficacia.

Questa tesi trova conferma nel comunicato  del MEF, n. 3, del 22.1.2024, dove è scritto: «Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo mediazione ex articolo 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data».

Una diversa interpretazione

A diversa conclusione si giunge, però, proseguendo con la lettura dell’art. 4 dello steso D.Lgs. 220/2023; questo articolo, infatti, distingue fra entrata in vigore del decreto ed efficacia delle sue disposizioni, prevedendo l’entrata in vigore  del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella GURI, e  l’efficacia delle sue disposizioni ai giudizi instaurati con ricorsi notificati successivamente al 1° settembre 2024. Lo stesso articolo deroga  a questa regola sull’operatività degli effetti dal prossimo mese di settembre solo  per alcune disposizioni, che invece trovano applicazione fin  dal 4 gennaio 2024 (ossia dalla data della sua entrata in vigore).  Nel perimetro delle eccezioni  rientrano solo alcune delle fattispecie previste dall’art. 1, comma 1, dello stesso decreto e, quindi, non anche quella considerata dell’art. 2, comma 3, lett. a), che riguarda appunto l’abrogazione dell’istituto della mediazione, che individua l’entrata in vigore dell’abrogazione ma non ne fissa la sua efficacia.

Peraltro, l’articolo 4, rubricato “Entrata in vigore e decorrenza degli effetti”, è chiaro e non si presta a una interpretazione diversa da quella letterale: «1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione,  a  decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto».

In breve, secondo il combinato disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) con l’art. 4 dello stesso decreto, risulterebbe che l’abrogazione della fase della mediazione abbia efficacia per i giudizi tributari istaurati con ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione successivamente al 1° settembre 2024 (quindi, dal 2 settembre), con la conseguenza che, per quelli notificati fino al 1° settembre 2024, continuerebbe ad applicarsi l’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

Se così fosse, com’è plausibile, in questo periodo transitorio l’eventuale deposito del ricorso prima della decorrenza del termine di mediazione, comporterebbe il rinvio dell’udienza per consentire lo svolgimento della mediazione; ciò in quanto, a seguito della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di modifica dell’art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, il mancato svolgimento della mediazione è condizione di procedibilità e non di ammissibilità del ricorso.

Conclusioni

L’operatività differita, decisa dal legislatore intenzionalmente o per mero errore di drafting normativo, sarebbe comunque opportuna. Servirebbe, innanzitutto, agli enti impositori e della riscossione per organizzarsi ad operare in termini più brevi per i ricorsi di valore inferiore a 50.000, che costituiscono una percentuale molto significativa del complessivo contenzioso tributario (76,27%). E non solo. Questo lasso di tempo potrebbe essere sfruttato  dal legislatore per ripensare una nuova  disciplina dell’istituto, anziché sopprimerlo, introducendo le modifiche necessarie alle criticità riscontrate, fra cui, in primis, come sopra ricordato, la mancanza di terzietà del mediatore.

Una cosa è certa: la chiarezza normativa rimane una mera chimera.  Prosegue la continua, tenace, immutabile violazione del principio generale dell’art, 13-bis, sulla chiarezza dei testi normativi, introdotto ormai  36 anni orsono con la legge 23 agosto 1988 n. 400, secondo cui “2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito”.

avv. Giuseppe Panassidi

 


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