E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sulla notifica diretta degli atti impositivi e dei ruoli a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno per le cartelle e per gli atti impositivi, anziché con la procedura prevista per gli atti giudiziari.

Corte costituzionale, sentenza 20 marzo – 19 aprile 2019, n. 104. Pres. G. Lattanzi, Red. G. Amoroso.

La questione. L’oggetto del giudizio riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 14 della L 20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 1, co 161, della L 27 dicembre 2006, n. 296, «nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi e dei ruoli ‒ da parte degli Uffici Finanziari Erariali e Locali nonché degli Enti di riscossione ‒ a mezzo servizio postale a mezzo servizio postale di raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono a tale forma di notifica l’ applicazione delle modalità di cui alla L. 890/1982» sulla notifica degli atti giudiziari.

La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria della Campania con ordinanza del 10 novembre 2017, con riferimento agli artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

L’ordinanza – La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai giudici tributari in via incidentale. Tale modalità semplificata non viola le disposizioni costituzionali (artt. 3 e 24) e l’art. 6 del CEDU, in quanto, con la notificazione a mezzo semplice raccomandata,  assicura un sufficiente livello di conoscibilità,  ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto,  «stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo, sicché il “limite inderogabile” della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica»

La Corte, per giungere a tale conclusione, riprende le considerazioni formulate con sentenza n. 175 del 2018-2018_notifiche sull’analoga questione di costituzionalità riguardante parimenti la modalità di notificazione «diretta» delle cartelle di pagamento con riferimento a quella effettuata dagli ufficiali della riscossione ai sensi dell’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Conclusioni. Un’importante e definitiva semplificazione per i tributi locali.  Con questa ordinanza, è definitivamente risolta la questione di legittimità costituzionale della notifica a mezzo semplice raccomandata con ricevuta di ritorno, possibile, quindi, per le cartelle di pagamento e per tutti gli altri atti impositivi.

Al contribuente, come ricorda lo stesso Giudice delle leggi, non resta che affidarsi al prudente apprezzamento del giudice della controversia, cui spetta valutare ogni comprovato elemento contrario offerto dal destinatario della notifica “diretta” al fine di accogliere, o no, la richiesta di rimessione in termini.

 


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