L’agente della riscossione non può notificare direttamente con il mezzo della posta gli atti di sua competenza.

In particolare, la notifica col mezzo della raccomandata postale della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, senza l’intermediazione di uno dei soggetti all’uopo abilitati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge o, previa eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale), configura un’ipotesi di inesistenza della notificazione”. E’ quanto hanno disposto i Giudici della Commissione Tributaria Regionale Lazio – sede di Latina in concomitanza della Sentenza 05 giugno 2014, n°3711. Il giudicato depositato dai Giudici tributari laziali affronta una questione a dir poco dibattuta che presenta ancora molti punti oscuri, riconducibile alla ormai nota previsione normativa di cui all’art.26, comma 1 del D.P.R. n°602/73. Infatti, non è un caso che sulla interpretazione (letterale) della norma in questione si sono delineati orientamenti nettamente contrapposti tra il giudicato di merito e quello di legittimità.

Commissione Tributaria Regionale Lazio – Sezione staccata di Latina, Sez.XXXIX, sentenza n°3711 del 5 giugno 2014.

I termini della questione. Art.26 comma 1 D.P.R. 602/1973

La previsione normativa di cui all’art.26, comma 1 D.P.R. n°602/1973 dispone testualmente:“ la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previo eventuale convenzione tra comune concessionario dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento, sottoscritto da una delle persone previste nel secondo comma o dal portiere dello stabile dove l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.

Una lettura testuale della previsione normativa in commento, non ci può esimere dall’evidenziare che sulla questione in esame, si è ormai consolidato un orientamento interpretativo secondo cui l’ultima parte del comma 1 del richiamato art.26 D.P.R. n°602/73 non può essere considerato isolato rispetto alla prima parte dello stesso comma.

E’ questo un assunto avvalorato dal fatto che la prima parte del ridetto comma 1 dell’art.26 richiama espressamente i “soggetti” abilitati ex lege ad eseguire la notifica della cartella di pagamento; mentre la seconda parte dello stesso comma dispone specificamente in ordine al “modus operandi” con cui è possibile effettuare la notifica della cartella esattoriale, chiarendo, la norma in commento che la notificazione del titolo esecutivo può essere effettuata oltre che direttamente ad opera di uno dei soggetti abilitati, in alternativa, anche mediante spedizione postale, ma, pur sempre previo ausilio dei ridetti soggetti abilitati ex lege.

I Giudici tributari laziali sono arrivati a tale conclusione, considerando due aspetti fondamentali e a mio avviso assolutamente imprescindibili che fanno chiarezza sulla questione di cui si tratta.

In primo luogo, non può essere disatteso l’excursus storico a cui è stato sottoposto il più volte richiamato art.26 del D.P.R. n°602/1973. In particolare, la previgente versione dell’art.26 comma 1 disponeva testualmente ”la notifica può essere eseguita anche mediante invio” seguivano testuali parole: “da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” .

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n°46/1999, l’art.12 del ridetto Decreto ha soppresso le parole: “ da parte dell’esattore”. E’ questa una dimostrazione tangibile da cui si evince, inequivocabilmente, la volontà del legislatore di volere limitare la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento previo ausilio dei soggetti abilitati, con la conseguenza di precludere al concessionario procedente la possibilità di notificazione “diretta” del titolo esecutivo mediante spedizione postale.

La seconda motivazione che ci porta a precludere la possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione, rinviene dall’interpretazione letterale e logica dell’art.14 della Legge 20 novembre 1982, n°890 in cui è espressamente disposta la possibilità di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, previo impiego di plico sigillato a mezzo posta direttamente da parte degli uffici finanziari, precludendo la norma la possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione.

 La giurisprudenza di merito e di legittimità sulla questione

La Sentenza dei Giudici tributari laziali, ad avviso di chi scrive, merita di essere segnalata anche in considerazione del richiamo puntuale e analitico fatto con riferimento ai diversi orientamenti giurisprudenziali riconducibili sia ai giudici di merito che di legittimità che sulla questione hanno assunto posizioni nettamente contrapposte. In particolare, per quanto riguarda le pronunce depositate dai Giudici di legittimità, non è un caso che si possano configurare molteplici sentenze depositate sia in primo grado che in sede di gravame, sempre più numerose che escludono espressamente la possibilità per gli agenti della riscossione di notificare direttamente i propri atti mediante raccomandata a.r. con conseguente inesistenza giuridica dell’atto notifcatorio (in tal senso, Comm.Trib.Prov. Lecce, Sent. 909/2009; Comm.Trib.Reg. Lombardia, Sent. 141/2009; Comm.Trib.Prov. Campobasso, Sent. 104/2011; Comm.Trib.Prov. Campobasso, Sent. 10/2014).

Più complessa appare invece la situazione con riferimento alle pronunce depositate dai Giudici di legittimità che, assumendo un orientamento quasi costante hanno manifestato una propensione nel considerare legittima la notifica diretta da parte del concessionario della riscossione (in tal senso, Sent. 14327/2009; Ord.15498/2010; Sent. 2288/2011; Sent. 11708/2011; Sent. 25128/2013).

Con riferimento alle pronunce della Cassazione come sopra richiamate rileva evidenziare che gran parte delle stesse risultano chiaramente “inerenti” rispetto alla questione specifica riconducibile alla corretta interpretazione dell’art.26 comma 1 D.P.R. n°602/73. E’ questo un assunto chiaramente evidenziato dallo stesso Collegio Tributario laziale in concomitanza della sentenza in commento.

In altre parole, giammai in nessuna delle pronunce sopra richiamate la Corte di Cassazione ha affrontato la questione riconducibile alla legittimità o meno della notifica diretta mediante spedizione postale da parte dell’agente della riscossione ex art.26, comma 1 del D.P.R. n°602/73.

Infatti, in molti casi il thema decidendum riguardava aspetti tecnici specifici riconducibili alla relata di notifica o alla mancata individuazione del soggetto destinatario della notifica; giammai, alla corretta lettura testuale dell’art.26, comma 1 del D.P.R. n°602/73;

 Considerazioni conclusive

Le ragioni sopra esposte, richiamate in modo puntuale e a dir poco esemplare dai Giudici tributari di secondo grado, a dispetto di una Giurisprudenza di legittimità forse poco attenta al dato letterale, ci porta, quindi, a propendere per l’impossibilità da parte dell’agente della riscossione a notificare direttamente la cartella di pagamento mediante spedizione postale con raccomandata a.r. senza l’ausilio di uno dei soggetti espressamente abilitati dalla legge; implicando ciò, inevitabilmente, l’inesistenza giuridica della notifica stessa avente ad oggetto il titolo esecutivo. In altre parole, è da escludere che gli agenti della riscossione possano notificare direttamente i propri atti mediante raccomandata a.r. con avviso di ricevimento.

Tale facoltà, invero, è attribuita unicamente agli organi espressamente preposti per legge o per convenzione alle operazioni di notificazione secondo quanto letteralmente disposto dal più volte richiamato art. 26, comma 1 D.P.R. n°602/1973 (ufficiale giudiziario, messo notificatore nominato dal concessionario, agente della polizia municipale) che non può non essere letto in stretta correlazione con l’art.14, comma 1 della Legge n°890/1982.

Tuttavia, è questo un dato (letterale) che stranamente sembra sfuggire ai Giudici di legittimità, forse più preoccupati delle conseguenze, in termini di gettito che inevitabilmente implicherebbe l’assunzione di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla inesistenza giuridica della notificazione avente ad oggetto la cartella di pagamento allorquando la stessa risulta notificata a mezzo posta direttamente dal concessionario.

 avv. Giuseppe DURANTE

Avvocato Tributarista – Esperto di Fiscalità Locale e Contenzioso Tributario – Pubblicista – Componente del Comitato Scientifico dell’A.N.C.R.E.L.


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