IN POCHE PAROLE…

La Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto che prevede modello e istruzioni per presentare la dichirazione per l’imposta di registro, ma non tutti i problemi  di gestione del  tributo sono stati risolti.


A margine

In arrivo la dichiarazione per l’imposta di soggiorno, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza nella seduta del 13/04/2022 in ordine allo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrebbe definire le modalità oltre che il modello di dichiarazione (con le relative istruzioni).

Le novità

La novità scaturisce dalle modifiche normative introdotte nel corso del 2020 (L. 77/2021) e del 2021 (L. 69/2021) che hanno previsto che il gestore della struttura ricettiva sia configurato come responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e debba provvedere alla presentazione della relativa dichiarazione nonché all’assolvimento degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

E’ altresì stabilito che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, con la precisazione che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020, dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021.

Analoghe considerazioni valgono per coloro che, in relazione alle cd. “locazioni brevi”, incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi anch’essi individuati quali responsabili del pagamento dell’imposta e onerati della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Si tratta di un adempimento a cui occorre devono prestare particolare attenzione sia gli operatori economici sia gli enti locali, in vista della migliore gestione dell’imposta di soggiorno che, soprattutto in determinate realtà, costituisce una rilevante fonte di entrata.

I problemi non risolti

Al di là degli adempimenti deve indubbiamente essere risolta la configurazione degli operatori quali agenti contabili, alla luce altresì dell’evoluzione normativa intervenuta che era proprio finalizzata a risolvere le problematiche legate a tale veste, mediante l’introduzione dell’impostazione del “responsabile” del tributo.

Tale chiarimento sarebbe oltremodo utile nella prospettiva della semplificazione, anche allo scopo di evitare una duplice rendicontazione, attraverso la dichiarazione ora introdotta ed attraverso la presentazione del modello 21, quest’ultimo di competenza esclusivamente proprio degli agenti contabili, da trasmettere alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Tale problematica sicuramente si pone anche in relazione all’esercizio 2020, rispetto al quale i modelli della resa del conto sono già stati trasmessi (nel corso del 2021) ed i movimenti dovranno essere rielaborati in vista della presentazione della dichiarazione sulla base del modello approvato con il decreto in fase di emanazione a seguito del parere favorevole della Conferenza.

Marco Rossi


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