E’ prossimo alla scadenza (4 febbraio 2013) il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, in relazione ai casi ed alle fattispecie per cui l’obbligo dichiarativo si è verificato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 ed il 5 novembre 2012. Successivamente, opera la regola generale, in forza della quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. In realtà, non si tratta di un adempimento tendenzialmente diffuso, in quanto rimangono ferme le indicazioni (salvo modifiche) delle dichiarazioni presentate ai fini ICI e, in più, le variazioni devono essere dichiarate solo nelle (limitate) ipotesi in cui non sia conoscibili da parte dei comuni. L’obbligo dichiarativo, quindi, scatta, ad esempio, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i fabbricati di interesse storico ed artistico, per gli immobili per cui il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota ai sensi dell’art. 13 della L. n. 214/2011 (non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti Ires, locati), per i “beni” merce per cui sono gli enti abbiano previsto agevolazioni, per gli immobili in locazione finanziaria, per i terreni agricoli diventati aree fabbricabili. In ordine a tale adempimento sono anche da segnalare due recenti chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con la risoluzione n. 1/DF dell’11 gennaio 2013 è stato evidenziato, infatti, che gli enti non commerciali non devono presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 4 febbraio 2013, dovendo invece attendere l’emanazione del decreto di approvazione dello specifico modello di dichiarazione previsto dall’art. 91 bis della L. n. 27/2012. Con la risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013, invece, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha escluso che debba essere presentata la dichiarazione IMU da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli che avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, in quanto, in questo caso, il comune è già in possesso delle informazioni necessarie sia ai fini dell’applicazione del moltiplicatore ridotto sia ai fini dell’applicazione della franchigia prevista dalla legge. In ogni caso è utile verificare attentamente la disciplina regolamentare definita autonomamente dal singolo ente comunale.

(F.F. – M.R.)


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