TAR Toscana, Sez. III, sentenza 12 dicembre 2016 n. 1755 – Pres. Rosaria Trizzino, Est. Riccardo Giani
APPALTI – Principio della suddivisione in lotti – Art. 51 d.lgs. n. 50/2016 – Derogabilità – Adeguata motivazione.

Il caso:

Un’impresa individuale che opera da oltre un ventennio nel settore dello smaltimento dei rifiuti sanitari, impugna il Bando di Gara emesso dalla Regione Toscana quale soggetto aggregatore ex lege n. 89 del 2014 finalizzato alla conclusione di una convenzione quadro per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, pericolosi e non, delle Aziende e degli Enti Sanitari del Servizio Sanitario Regionale, avente durata di 6 anni.

L’impresa censura il bando di gara impugnato, per aver lo stesso indetto una gara di consistenti dimensioni senza divisione in lotti, come imposto dall’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016, in tal modo restringendo la concorrenza, in palese violazione dei principi comunitari volti a favorire gare pubbliche nelle quali sia garantito un confronto concorrenziale aperto anche alle imprese di piccole e medie dimensioni.

La Regione Toscana richiama, quanto alla scelta di operare con lotto unico, la motivazione resa nella determina a contrattare n. 1230 del 2016, sostanziandosi nel richiamo alle esigenze di spending review imposte a livello normativo con il decreto-legge n. 66 del 2015 e il correlato DPCM del 24.12.2015.
La decisione:
I giudici richiamando l’art. 51 del d.lgs n. 50 del 2016 precisano che lo stesso ha mantenuto e in parte rafforzato il principio della “suddivisione in lotti”, posto in essere “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese” alle gare pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006. Evidenziano tuttavia che, anche nel nuovo regime, il principio non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art. 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”. Il principio della “suddivisione in lotti” può dunque essere derogato, seppur attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata
Con la pronuncia in rassegna i giudici rilevano che nel caso in esame il soggetto aggregatore, che ha indetto la gara ai sensi della richiamata disciplina di cui al decreto-legge n. 66 del 2014 e del DPCM del 24 dicembre 2015, ha correttamente motivato la scelta di non procedere alla suddivisione in lotti, statuendo che “la gara è impostata in unico lotto per ottenere economie di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni uguali per tutta la Regione, come richiesto dalla mission di Estar dalla tipologia di gara ricompresa nell’elenco del DPCM 24/12/15, riservate ai soggetti aggregatori, considerando che l’attuale assetto di mercato, come evidenziato dal dialogo tecnico effettuato, non pregiudica la partecipazione alla gara”.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e della normativa europea e interna richiamata il TAR rileva che si tratta di motivazione adeguata e idonea a rispondere all’obbligo di giustificazione di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 50 del 2016 e definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
KM


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