A distanza di qualche mese dalla L. 147/2013, contenente la Legge di Stabilità 2014, che ha rinnovato profondamente il quadro di riferimento delle società partecipate degli enti locali, si registra un ulteriore intervento sul tema, seppure (per alcuni profili) con un impatto prospettico dai contorni ancora non del tutto definiti.
L’obiettivo, ancora una volta, è legato alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali, rispetto al quale i precedenti tentativi avviati dal legislatore non hanno portato al conseguimento dei risultati auspicati (basti pensare che le scelte della Legge di Stabilità 2014 sono legate ad uno spettro temporale piuttosto esteso).
Questa volta non ci sono parametri vincolanti o verifiche puntuali da effettuare, in quanto il “pallino” del gioco è in mano, in modo ampio e tendenzialmente flessibile, al commissario straordinario per la “spending review”, previsto dal D.L. 69/2013.
Quest’ultimo, infatti, entro il 31 ottobre 2014, è chiamato a predisporre un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali.
La scelta sembra dettata dalla consapevolezza della difficoltà di definire delle regole generali in grado di giungere a tale risultato, considerando che le realtà e le fattispecie sono estremamente diversificate e certamente non si prestano ad essere inquadrate in un contesto normativo uniforme.
In ogni caso, sono chiariti alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi l’azione del Commissario Straordinario, destinati quindi a orientarne e delimitarne gli spazi di manovra e di intervento.
Da una parte, infatti, è chiarito che sono ferme le previsioni ed indicazioni contenute nell’art. 3, comma 29, della L. 244/2007 nonché nell’art. 1, comma 569, della L. 147/2013. Si tratta delle disposizioni, in particolare, che rendono possibile (esclusivamente) la detenzione di partecipazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, secondo un’impostazione che ormai può considerarsi del tutto acquisita.
Dall’altra parte, invece, è specificato che le iniziative da assumere dovrebbero tradursi in misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l’efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d’azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
E’ quindi necessario attendere le determinazioni del commissario straordinario, da tradurre in un apposito piano, la cui predisposizione ed attuazione non si prospettano semplici, considerando che il quadro degli organismi strumentali degli enti locali si presenta oltremodo variegato e complesso e che si è consolidato in un arco di tempo piuttosto esteso.
Rispetto alle partecipate, poi, è anche da sottolineare un altro significativo intervento, di portata innovativa rispetto alle scelte effettuate in precedenza sul tema dello smaltimento dei debiti della pubblica amministrazione.
La recente manovra, infatti, individua e stanzia determinate risorse destinate specificamente a risolvere la problematica delle molteplici posizioni debitorie progressivamente accumulate dagli enti locali nei confronti delle proprie società partecipate.
A tale scopo, si prevede così che il fondo per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, introdotto dalla L. 64/2013, sia incrementato di un importo pari a 2.000 milioni per il 2014.
Tale incremento, in particolare, potrà essere utilizzato per fronteggiare i debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013, i debiti per cui sia stata emessa fattura o richiesta equivalente entro tale termine nonché i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla stessa data.
Entro 60 giorni un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è chiamato a stabilire i criteri, i tempi e le modalità per la concessione gli enti locali delle risorse, in relazione alle quali la concessione del’anticipazione è condizionata alla presentazione di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci con le partecipate, asseverata dagli organi di controllo.
Le società partecipate, a loro volta, devono destinare prioritariamente le risorse così ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento (dandone comunicazione agli enti interessati, su cui devono essere svolti specifici controlli da parte dei collegi sindacali).
Marco Rossi