Numerose le novità del Testo Unico sulle partecipate pubbliche in materia di organi societari (non ancora pubblicato), nella prospettiva sia del contenimento dei costi di funzionamento sia di assicurare un adeguato presidio in termini di controllo, anche nelle società a responsabilità limitata.
Leggi tutto l’articolo di Marco Rossi e partecipa all’evento del 15 marzo a Vicenza presso l’Amministrazione provinciale sul Testo UnicoAmministratore unico
In tale quadro di riferimento, fondamentale si presenta la scelta di individuare la figura dell’amministratore unico come «norma» ai fini della composizione dell’organo amministrativo per la gestione delle società a controllo pubblico.
Una struttura più composita, infatti, è realizzabile solo ed esclusivamente sulla base dei criteri che saranno definiti con un apposito dpcm (da emanarsi entro 6 mesi) ed in presenza di specifiche esigenze di «adeguatezza organizzativa».
Sussistendo tali condizioni, infatti, diviene possibile, per l’assemblea, sia prevedere una consiglio di amministrazione di 3 o 5 componenti sia ricorrere ai sistemi alternativi di amministrazione e controllo, costituiti dal modello monistico e dualistico.
Optando per questi ultimi, in ogni caso, il numero complessivo degli organi non può eccedere le cinque unità ed il consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) è comunque chiamato a deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani.
Organo collegiale
Nell’ipotesi di organo amministrativo collegiale è poi necessario che lo statuto preveda che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata in base ad un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi mentre, a prescindere da numero di amministratori, occorre anche rispettare determinati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia (che saranno individuati con appositi dpcm).
Nelle società a responsabilità limitata, poi, proprio per garantire un’effettiva razionalità gestionale, non è consentito, in deroga alle disposizioni codicistiche, affidare l’amministrazione a due o più soci, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente.
Organi di controllo
Rispetto agli organi di controllo, invece, la scelta del Testo Unico è nella direzione del rafforzamento, con una disciplina che è distinta a seconda che si tratti di una società per azioni ovvero di una società a responsabilità limitata.
Nel primo caso, infatti, occorre necessariamente sottrarre al collegio sindacale le funzioni di revisione legale dei conti, mentre nel caso di società a responsabilità limitata è indispensabile procedere alla nomina di un organo di controllo ovvero di un revisore.
Nondimeno, sempre nella direzione di ampliare il livello dei controlli realizzati, il Testo Unico stabilisce l’esigenza di valutare l’opportunità di integrare, alla luce delle «dimensioni e delle caratteristiche organizzative» nonché dell’«attività svolta» gli strumenti di governo societario.
In particolare, si fa riferimento alla possibilità di adottare regolamenti interni (per verificare la conformità dell’attività sociale con le norme di tutela della concorrenza), di strutturare un apposito ufficio di controllo interno (destinato a collaborare con l’organo di controllo statutario), di introdurre codici di condotta propri (per orientare i comportamenti nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori).
Relazione sulla governance
Tra l’altro, in proposito, è interessante rimarcare che, proprio con riferimento a tali aspetti, il Testo Unico introduce un nuovo adempimento per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate a predisporre annualmente una «relazione sul governo societario» da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.
Deroghe
Infine, è rilevante segnalare che il nuovo Testo Unico, nell’ipotesi di affidamenti in house, consente di derogare ad alcune disposizioni del codice civile che non si presentano del tutto coerente con le logiche del controllo analogo, che precludono l’attribuzione (in esclusiva) delle scelte gestionali all’organo amministrativo, rendendo non semplice il coordinamento con le disposizioni pubblicistiche.
Per superare questa criticità si stabilisce ora che, ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo, gli statuti delle società per azioni possono contenere specifiche clausole in deroga alle disposizioni dell’art. 2380 bis e dell’art. 2409-novies del codice civile, che disciplinano proprio il ruolo dell’organo amministrativo conferendo esclusivamente ad esso il ruolo gestionale.
Nel caso di srl, invece, si richiama anche l’opportunità di attribuire all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, sulla base di quanto stabilito dall’art. 2468, secondo cui «resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili».
Per adeguarsi alle nuove disposizioni ed al nuovo quadro di riferimento c’è tempo fino al 31 dicembre 2016, predisponendo le adeguate modifiche statutarie, secondo quanto previsto dalle norme transitorie specificamente definite.
Sull’argomento in questa Rivista
Il testo definitivo del nuovo Testo unico