Con nota del 6 marzo u.s., l’ANCI ha fornito delle indicazioni operative sulla dismissione delle società a partecipazione pubblica locale dopo le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge n. 145/2018 al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica e sulla scorta della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 578 del 23 gennaio 2019.

Come noto, con l’articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 il legislatore ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo, stabilito dall’articolo 24, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., di alienare le società inserite nel piano di razionalizzazione straordinaria, nel caso in cui le stesse abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016.

In questi casi, infatti, “a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche” gli enti locali possono mantenere le proprie partecipazioni fino al 31 dicembre 2021, potendo continuare ad esercitare i propri diritti in qualità di soci.

Per fornire una lettura coordinata della nuova disciplina con quanto previsto dall’articolo 20 del TUSP in tema di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, l’ANCI ha precisato che, alla luce di un’interpretazione letterale degli artt. 20 e 24 del TUSP, anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016, le amministrazioni locali potranno deliberare di avvalersi della deroga introdotta con il comma 723 della legge di bilancio 2019.

L’Associazione ha infine richiamato l’attenzione dei Comuni sulla sentenza del Consiglio di Stato, n. 578/2019, la quale, pur confermando l’annullamento dei piani di razionalizzazione straordinaria adottati da alcuni comuni, ha affermato che non è una partecipazione “pulviscolare” ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale.

Questo perché la qualificazione di un’attività “quale servizio di interesse generale” spetta alle singole amministrazioni pubbliche, a cui compete stabilire quali siano i bisogni da soddisfare ed i mezzi più adatti per garantire tale soddisfacimento, sempre che la soddisfazione di detti bisogni non sia rimessa alla competenza di altra amministrazione.

Stefania Fabris

Sulla sentenza del Consiglio di Stato, n. 578/2019, leggi anche l’articolo “I presupposti per il mantenimento di partecipazioni azionarie polverizzate“, pubblicato in questa rivista lo scorso 27 gennaio.


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