IN POCHE PAROLE …
E’ fondamentale che l’RSPP effettui sopralluoghi periodici presso le sedi in cui ricopre l’incarico.
Il D.Lgs. 81/08 per quanto riguarda la figura del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP ), prevede tre diverse soluzioni:
– in alcune imprese il ruolo dell’RSPP può essere svolto direttamente dal datore di lavoro, eseguendo uno specifico corso di 16, 32 o 48 ore (in funzione della classe di rischio).
– in alternativa l’RSPP può essere svolto da un soggetto interno all’azienda, in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 smi, ovvero in possesso di modulo A, modulo B (o lauree equipollenti) e modulo C.
-infine, il RSPP può essere un soggetto esterno, ovvero un “consulente esterno” in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo dell’RSPP, che diventa appunto RSPP esterno dell’attività.
Quindi, il RSPP esterno è una figura NON assunta dall’azienda (o organizzazione) ma che avendo i requisiti ricopre appunto il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come professionista esterno.
In questo articolo ci soffermeremo su tale figura.
Normalmente le realtà che scelgono di avere un RSPP esterno sono:
– Aziende di medie dimensioni ma non così grandi da potersi permettere un RSPP interno
– Aziende di qualsiasi dimensione in cui il datore di lavoro preferisce demandare tale ruolo ad un professionista esterno più competente (salvo i casi indicati dall’81 in cui l’RSPP deve essere per forza interno)
– Enti italiani all’estero (come Ambasciate, Consolati, Istituti Italiani di Cultura, Agenzie per il Commercio) che sono costretti dalla norma (decreto interministeriale 51 del 2012) a nominare un RSPP esterno, poiché la norma che devono applicare li obbliga ad avere una figura con i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08, che sarebbe quasi impossibile trovare al di fuori dell’Italia, e di conseguenza sono costretti a nominare un RSPP esterno dall’Italia (salvo i casi in cui qualcuno del personale abbia la formazione e i requisiti per svolgere il ruolo di RSPP interno).
Se nei primi casi, salvo casi estremi legati alla scarsa professionalità del professionista, è impensabile che un RSPP esterno, non svolga sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro dove viene nominato, nell’ultimo caso riportato (enti italiani all’estero), capita spesso che siano gli stessi Enti, nel momento in cui ricercano un RSPP, a richiedere che il ruolo venga svolto senza eseguire sopralluoghi presso la sede.Il motivo è molto semplice, risparmiare sui costi di trasferta.
Ma la domanda è: un RSPP può davvero ricoprire il ruolo per cui è nominato senza svolgere sopralluoghi presso l’ambiente di lavoro?
I compiti dell’RSPP (interno o esterno che sia) sono riportati nell’art 33 del D.Lgs. 81/08.
Andando in ordine, spetta all’RSPP:
a) Individuare i fattori di rischio, collaborare con il datore e con il medico ad effettuare la valutazione dei rischi, individuando le misure per la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro.
Già da questo primo punto, si capisce quanto sia importante (e necessario) per l’RSPP poter svolgere almeno un sopralluogo (anche nelle attività di lavoro più semplici come uffici), per rendersi conto sul serio dei potenziali rischi presenti e per valutare realmente la loro entità. Non solo, durante la valutazione dei rischi, se fatta in modo adeguato, l’RSPP è la figura che può svolgere dei rilievi strumentali nell’ambiente di lavoro (si usa il condizionale poiché tali misure potrebbero anche essere appaltate a consulenti esterni). I rilievi non sono solamente relativi al rumore e alle vibrazioni, che sono presenti solo in alcuni ambienti di lavoro, bensì anche rilievi importantissimi per la valutazione adeguata dei rischi in una attività d’ufficio, come la luminosità nelle postazioni vdt, la presenza di polveri sottili e inquinanti dispersi nell’aria (come formaldeide e composti organici volatili), livelli di CO2, per la valutazione delle sick building syndrome, i valori di temperatura, umidità e velocità dell’aria per la valutazione del rischio microclima, la misura di campi elettromagnetici e radiazioni.
A questo si aggiungono misure più semplici, come la mera misurazione dell’altezza di un parapetto potenzialmente presente o della larghezza di una porta usata come via di emergenza.
Considerando che nella maggior parte dei casi, il ruolo dell’RSPP è accompagnato dalla richiesta di collaborazione nella stesura del dvr o del suo aggiornamento, tali rilievi assumono una importanza ancora maggiore.
Non solo, se alcuni di questi rilievi pensati in Italia possono essere banali (es altezze parapetti, rapporti aero illuminanti, livelli CO2, congruità vie di esodo o banalmente l’assenza di amianto) o date per scontate, molte volte nelle sedi italiane all’estero non lo sono per nulla. Infatti, questi luoghi di lavoro che devono rispondere in parte alle norme italiane, sono siti in Paesi in cui non esistono gli stessi vincoli edilizi e costruttivi del nostro Paese. I livelli di tutela della salute potrebbero essere più bassi (o diversi), ed ecco che diventa ancor più importante affidarsi ad un consulente esperto per valutarne le criticità, che possono essere rilevate solamente in presenza.
Proseguendo nella lettura dell’art 33 le successive lettere sono:
b) Elaborare le misure di prevenzione e protezione e i loro sistemi di controllo
c) Elaborare le procedure di sicurezza
Anche questi due punti, senza l’effettuazione di almeno un sopralluogo nell’ambiente di lavoro, sarebbero di difficile attuazione. Infatti, sono due aspetti assolutamente correlati con il punto (a, e per essere elaborati in modo completo e realmente efficace, è essenziale che l’RSPP conosca bene sia l’ambiente di lavoro che le lavorazioni in esso effettuate.
Anche operazioni banali, potrebbero nascondere delle insidie, non solo per la sicurezza, ma anche per la salute dei lavoratori. Una mera descrizione a distanza di ciò che accade in un ambiente di lavoro, non potrebbe mai essere sufficiente all’RSPP per capire se sono necessarie ulteriori misure di prevenzione o se sono necessarie procedure specifiche per evitare danni alla salute e sicurezza dei lavoratori.
L’RSPP, stando alla norma, deve poi:
d) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
e) Partecipare alla riunione periodica della sicurezza
Questi due punti possono essere eseguiti a distanza, anche se probabilmente la “presenza” potrebbe migliorarne notevolmente l’efficacia.
Infine, l’art 33 prevede che l’RSPP:
f) Fornisca ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza ai sensi dell’art 36.
Infatti, a termine della valutazione dei rischi, è fondamentale che vengano trasmessi ai lavoratori i risultati della valutazione stessa, soprattutto le misure preventive e protettive previste e da mettere in atto. Il modo migliore per farlo è sicuramente una riunione in presenza dove vengono illustrati tutti i dati.
Non solo l’informazione, ma visti i più recenti sviluppi normativi sul tema addestramento (legge 215 del 2021) l’RSPP potrebbe essere una di quelle figure che non si limita ad informare i lavoratori (direttamente attraverso riunioni o attraverso informative e procedure scritte), ma potrebbe essere quella figura ad addestrare i lavoratori sul posto di lavoro.
Un esempio pratico: un RSPP potrebbe addestrare sul posto i lavoratori videoterminalisti nel sistemare la propria postazione per avere la postura migliore possibile per evitare rischi alla salute (schiena e vista su tutti).
Ecco che anche in questo caso la presenza “sul posto” dell’RSPP è fondamentale.
Peraltro, il comma 2 dell’art 33 riporta quanto segue: “I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo”.
Questo comma è un ulteriore controprova della necessità che l’RSPP svolga sopralluoghi in presenza e che non solo si limiti a “visionare” l’ambiente di lavoro ma lo stesso, per svolgere al meglio le funzioni riportate nel comma 1 della norma, deve addentrarsi nei cicli produttivi, approfondendo tutti gli aspetti, dovendo entrare a conoscenza anche di segreti industriali o di altro tipo, a cui è tenuto al segreto.
Tralasciando l’aspetto normativo, vi è un’ultima considerazione importante, ovvero quella psicologica.
La presenza di un professionista esterno, aiuta i lavoratori a segnalare eventuali criticità, eventuali esigenze altrimenti non affrontate e fa sentire meno abbandonati a loro stessi i lavoratori di queste sedi (dal punto di vista salute e sicurezza).
La presenza dell’RSPP aiuta lo scambio di informazioni con ogni lavoratore presente, cosa che a distanza sarebbe impossibile.
Quindi, sia per una motivazione normativa, che per una motivazione di qualità del lavoro svolto, è fondamentale che l’RSPP effettui sopralluoghi periodici presso le sedi in cui ricopre l’incarico.
Dott. Matteo Fadenti
www.sicurgarda.com