IN POCHE PAROLE…
L’addestramento da eseguire nei luoghi di lavoro per fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Nell’ultimo periodo sono state diverse le novità normative che hanno interessato il tema della sicurezza sul lavoro, alcune sono già entrate in vigore, altre lo faranno tra giugno ed ottobre del 2022.
Ad esempio basti pensare alle modifiche sul tema antincendio (ne abbiamo parlato qua) o all’inasprimento delle sanzioni (ne abbiamo parlato qua) oppure ai nuovi accordi stato regioni sulla formazione che dovranno avere vita a giugno 2022.
In questo articolo però si vuole approfondire un tema da sempre molto importante per la sicurezza sul lavoro ma poco considerato, ovvero l’addestramento.
Eppure, la parola addestramento viene citata circa 30 volte nel D.Lgs. 81/08, a partire della definizione.
Secondo l’articolo 2, lettera cc) per addestramento si intende: “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.
Le nuove modifiche normative (Legge 17 dicembre 2021, n. 215 G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) modificano però l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e vanno a specificare meglio cosa si intende per addestramento: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Per capire bene cosa si intenda, si deve fare un passo indietro, partendo dalle definizioni di informazione, formazione ed addestramento, che sono i tre aspetti obbligatori ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 smi.
È noto che la differenza tra informazione, formazione ed addestramento è sostanziale e si può riassumere in queste definizioni:
Informazione: attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Non prevede feedback.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti aziendali conoscenze e procedure utili all’acquisizioni delle competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. Prevede test finale.
Addestramento: attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. Deve avvenire direttamente sul luogo di lavoro, sul macchinario o attrezzatura o impianto.
Quindi, riassumendo, informazione significa sapere, formazione saper essere, addestramento saper fare.
Diventa necessario che il lavoratore riceva tutte e tre e che sfrutti al massimo l’insegnamento di ognuna.
Peraltro, c’è un altro obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08 smi che in qualche modo lega questi tre aspetti. Tale obbligo è quello della redazione delle procedure di lavoro in sicurezza.
Procedure e addestramento
In molti casi l’addestramento è una conseguenza dell’implementazione di procedure specifiche di lavoro. Infatti, spesso per addestramento si intende insegnare al lavoratore ad eseguire una operazione o a mettere in atto una procedura di lavoro. L’addestramento deve, in pratica, portare il lavoratore a rispettare in pieno una procedura di lavoro.
Non a caso un compito dell’RSPP e del datore di lavoro è quello (tra gli altri) di redigere delle procedure di lavoro in sicurezza, per operazioni rischiose o per l’utilizzo di attrezzature a rischio (es procedura spazi confinati, procedura utilizzo in sicurezza motosega o carrello elevatore, ecc) in modo tale che il lavoratore abbia sempre una guida su come svolgere una mansione in sicurezza o su come usare correttamente una attrezzatura pericolosa.
Le procedure servono quindi sia come informativa, che come strumento di formazione (se ad esempio vengono proiettate durante un corso di formazione) che come strumento di addestramento. Infatti, diversamente da ciò che avviene con la formazione in aula, durante l’addestramento la procedura viene realmente applicata sul luogo di lavoro, dai lavoratori, sotto la guida ed il controllo di personale esperto (il preposto o l’RSPP o il datore stesso).
Anche quando non sono presenti procedure specifiche è importante che il lavoratore venga adeguatamente addestrato sulle misure di prevenzione e protezione. Con l’addestramento, infatti, si guidano dei comportamenti, si creano degli automatismi che possano rendere il lavoratore maggiormente sicuro.
Alcuni esempi di addestramento potrebbero essere: la prova di evacuazione da fare almeno una volta all’anno nelle aziende con obbligo di piano di emergenza; una prova di utilizzo dei DPI di III categoria come gli autorespiratori da fare periodicamente (al di là della formazione obbligatoria) nelle aziende in cui questi sono presenti, per far si che i lavoratori in caso di necessità siano pronti ad utilizzarli correttamente e ad indossarli nel minor tempo possibile; oppure esercitazioni di addestramento di primo soccorso o di utilizzo di dispositivi di emergenza (oltre le prove pratiche dei corsi di primo soccorso).
Nonostante nell’ultima definizione nell’articolo 37 di addestramento si faccia riferimento alle prove pratiche, c’è da dire che le parti pratiche di alcuni corsi formativi (es corsi antincendio, primo soccorso, spazi confinati, dpi III categoria, attrezzature dell’accordo 22/12/2012) non sono davvero momenti di addestramento. Forse lo possono essere a livello di definizione e comunque vengono tracciati con il normale registro presenze del corso formativo. Quindi per addestramento si intende qualcosa che va oltre la normale formazione teorica e pratica.
Le novità normative sottolineano l’importanza di registrare l’addestramento eseguito. Infatti, se alcuni addestramenti vengono da sempre registrati, come ad esempio le prove di evacuazione, altri anche se normalmente svolti, non vengono normalmente annotati. Questo potrebbe essere il caso di un addestramento da parte di un datore o un collega più esperto, nei confronti di un collega che deve imparare ad utilizzare correttamente una attrezzatura o un impianto.
Ad esempio, un lavoratore che non ha mai guidato nella sua vita un carrello elevatore, difficilmente in 12 ore di corso diventerà un mulettista veterano. Oltre alla formazione obbligatoria, diventa quindi necessario effettuare un continuo addestramento, dove un collega esperto affiancherà il lavoratore neo formato nelle normali attività di lavoro, per mostrare come svolgere alcune operazioni correttamente, in modo efficace ed in sicurezza. Questo è addestramento e di questo va tenuto traccia.
Non bisogna però fare l’errore di pensare che l’addestramento serva solamente alle persone meno esperte. Anzi, spesso sono proprio i lavoratori più esperti che necessiterebbero di una refresh su quelle che sono le corrette modalità di svolgimento di una operazione o di utilizzo di una attrezzatura (come si sa, la routine può portare a comportamenti sbagliati o il tempo può far dimenticare dei concetti).
Oppure a volte il motivo per cui si deve fare addestramento è l’introduzione di un nuovo macchinario, che nessuno dei lavoratori conosce.
In questo caso è importante che l’addestramento venga erogato da una persona esperta (es dal tecnico installatore o da un formatore della ditta produttrice) che abbia conoscenze specifiche sul tema e che conosca bene anche le regole di sicurezza.
Nelle piccole realtà l’addestramento potrebbe essere un momento di condivisione di concetti tra datore, lavoratori e consulenti, dove si effettuano prove pratiche sul campo per capire come svolgere una operazione nel modo più sicuro.
Non sempre l’addestramento è conseguente alla formazione, a volte infatti su temi particolari, prima con l’addestramento si può arrivare a redigere delle procedure che poi vengono illustrate nei corsi formativi.
Gli addetti all’addestramento
Una delle criticità che possono sorgere in alcune situazioni, è data dall’identificare le persone più adeguate per erogare l’addestramento.
Ad esempio, il datore di lavoro non formato potrebbe conoscere bene le modalità di utilizzo di una macchina ma essere carente sugli aspetti di sicurezza, un rspp o un consulente potrebbe avere ottime nozioni sulla sicurezza ma scarse sull’utilizzo pratico della macchina, un tecnico esterno potrebbe conoscere molto bene il macchinario ma meno l’esigenza della realtà in cui viene installato. Quindi anche in questi casi più particolari è fondamentale che il risultato lo si raggiunga con un gioco di squadra.
Anche a seguito delle novità normative, una figura chiave sul tema dell’addestramento è il preposto. Spesso tocca proprio a questa figura fare da addestratore. Addirittura, con le nuove modifiche normative, il preposto nel caso riscontri delle non conformità può interrompere il lavoro dei colleghi e spiegare nuovamente al lavoratore cosa fare. Questo può essere fatto anche tramite sessioni di addestramento (non solo con semplici richiami o informative).
Come tracciare l’addestramento
Come detto, un tema importante per le aziende (anche per evitare sanzioni) è quello del tracciamento dell’addestramento svolto. I moduli per l’addestramento possono essere fatti in diversi modi. Già i modelli di MOG semplificati del Ministero del Lavoro forniscono alcuni esempi, di modalità utili a tracciare tali eventi.
Si possono annotare i vari interventi di addestramento programmati nell’anno, con la tabella di seguito riportata:
Oppure registrare l’addestramento eseguito per ogni lavoratore in relazione ad ogni specifico tema:
È importante quindi che l’addestramento venga svolto in modo corretto e venga tracciato anche per evitare sanzioni e soprattutto la sospensione dell’attività.
Sanzioni e addestramento
Infatti, la circolare 4 del 2021 dell’INL specifica quali sono le inadempienze che causano la sospensione delle aziende a seguito delle nuove indicazioni normative su sanzioni e sospensioni. Tra i vari motivi riportati precedentemente in un nostro articolo, troviamo anche il tema dell’addestramento. Nello specifico è il punto 3: “3. Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
- Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito);
- Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).”
Conclusioni – Si può concludere dicendo che l’addestramento è una delle armi più importanti che i datori di lavoro hanno per ridurre gli infortuni, soprattutto quelli gravi. È uno strumento che non va usato da solo ma sempre insieme alla valutazione del rischio, alle procedure e alla formazione.
dott. Matteo Fadenti, www.sicurgarda.com