Alla base dell’organizzazione dell’impresa, si deve sicuramente sottolineare il ruolo del D.Lgs. 231/2001 (di cui abbiamo parlato in un precedente articolo), che ha introdotto il concetto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Tale legge va ad introdurre delle “deroghe” al principio della responsabilità personale in tema penale, previsto dal nostro codice. In questo caso con il D.Lgs. 231/2001 vi è anche una responsabilità dell’ente.
La responsabilità amministrativa si prefigura quando viene commesso un reato da parte di un soggetto che rappresenta l’azienda, nell’interesse e a vantaggio dell’ente. L’ente per difendersi, in qualche modo, può dimostrare la propria estraneità al reato. Per farlo deve però applicare ed efficacemente attuare un sistema di gestione.
Se l’ente dimostra di applicare correttamente un modello di organizzazione e gestione (MOG) efficace, la responsabilità cade esclusivamente sul soggetto che ha commesso il reato, aggirando in maniera fraudolenta le “regole” dettate dal modello (MOG).
I reati presupposto previsti con la 231/2001, sono stati integrati con la legge delega 123/2007 che prevede la responsabilità dell’ente (oltre che delle figure previste nel D.Lgs. 81/08) in caso di omicidi colposi e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro.
Con la legge 123/2007, in pratica, alla responsabilità dei soggetti si affianca anche quella dell’ente.
L’ Ente è esente da responsabilità se prova che:
-L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di Organizzazione idonei a prevenire i reati
-Ha adempiuto al compito di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, sul loro aggiornamento affidato ad un Organismo dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo
-Il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e Gestione
-Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo deputato.
L’art. 30 del D.Lgs. 81/08 smi, realizza una sorta di collegamento con la 231/2001 specificando che:
– Il modello deve essere “adottato ed efficacemente attuato”
– Identificando al comma 1 quali sono gli elementi cogenti che il modello deve avere
– Particolare rilievo deve essere attribuito alla identificazione dei ruoli del sistema di prevenzione aziendale
– Identificati sulla base del principio di cui all’articolo 299 del D.Lgs. n. 81/2008 (“Esercizio di fatto di poteri direttivi”)
I principi presenti nell’Art. 30 comma 1, sono:
a) rispetto di standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure prevenzione e protezione conseguenti;
c) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei RLS;
d) attività di sorveglianza sanitaria;
e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Questi principi mostrano quanto sia simile un MOG ad un DVR previsto dall’art 28 del D.Lgs. 81/08, ed infatti si può dire che un MOG prescinda a tutti gli effetti dal DVR stesso.
Inoltre lo stesso articolo 30, introduce poi altri concetti, come quello della necessità di registrare le attività svolte, il riesame del modello e la presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata applicazione del modello.
Le regole fissate nel MOG implicano una responsabilità dei soggetti che sono chiamati a svolgere certe funzioni, attraverso una sorta di colpa organizzativa. Ne consegue che il modello ha rilevanza «esimente» non solo in ordine alla responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001 ma anche rispetto alla responsabilità penale personale.
Per far si che anche le piccole e medie imprese potessero applicare quanto detto finora, con il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 si vanno a prevedere delle procedure semplificate facilmente applicabili.
Per piccole e medie imprese si intende:
a) Imprese medie: con meno di 250 occupati
b) Imprese piccole: con meno di 50 occupati
c) Microimprese: con meno di 10 occupati
Le procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:
– “l’eventuale coincidenza tra l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del D. Lgs. 231/01;
– l’esistenza o meno di un unico centro decisionale e di responsabilità;
– la presenza o meno di dirigenti;
– la presenza di soggetti sottoposti alla altrui vigilanza”.
L’adozione e l’efficace attuazione di un MOG della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche “dipendono della complessità dell’organizzazione aziendale più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere attuate tenendo conto di tali peculiarità”.
Le aziende di dimensioni e/o complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un MOG aziendale: “un MOG efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul lavoro ma l’adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze gestionali ed organizzative”.
Il decreto contiene diverse schede attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare l’attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel documento ministeriale e che possono essere modificati ed integrati a seconda della complessità organizzativa e tecnica aziendale.
I temi affrontati nel documento sono:
“politica aziendale di salute e sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008);
attività di natura organizzativa, quali gestione delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
gestione appalti;
riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
attività di sorveglianza sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. 81/2008);
attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008);
attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs. 81/2008);
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs. 81/2008);
periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, lett. h), D.lgs. 81/2008);
il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 dell’art. 30, del d. lgs. n. 81/08 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008);
il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art. 30, comma 3, D. Lgs 81/2008);
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008);
il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
Dott. Matteo Fadenti