Una Nota del Ministero del Lavoro offre una precisazione definitiva in merito al termine ultimo entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi: il 31 maggio 2013.

In questi mesi si sono incrociate e confrontate diverse interpretazioni in merito alla scadenza dei termini per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per le piccole e medie imprese, pubbliche e private, che occupano fino a 10 lavoratori.

Se una lettura frettolosa della normativa poteva indurre a pensare che il termine ultimo per l’autocertificazione fosse il 30 giugno 2013, una più attenta lettura coordinata  faceva optare per i primi giorni di maggio 2013, cioè tre mesi successivi all’ entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle procedure standardizzate.

Una risposta definitiva, benché diversa, l’ha offerta finalmente il Ministero del Lavoro che è intervenuto sul tema con una Nota del 31 gennaio 2013 fornendo “chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i.”.

E il chiarimento definisce come data ultima per l’autocertificazione il 31 maggio 2013.

Le procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art. 29 comma 6) – prevedono quattro passi.

  • Il primo passo è relativo alla descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.
  • Il secondo passo è invece relativo all’ individuazione dei pericoli presenti in azienda.
  • Il terzo passo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:
  • Infine il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento.

Tali procedure sono state approvate per rendere più semplice e schematico il processo di valutazione dei rischi. Bisogna considerare che però queste servono ad identificare correttamente il rischio presente nell’attività, per permettere una corretta gestione dei pericoli presenti. I rischi specifici, come rumore, chimico, biologico, stress lavoro correlato, videoterminali ecc. vanno comunque valutati a parte, con delle valutazioni complete e specifiche.

Grande importanza lo riveste il piano di miglioramento. Infatti, troppo spesso, le valutazioni dei rischi vengono viste come dei documenti “statici” elaborati per rimanere in un cassetto, senza che nessuno le riguardi o le aggiorni. Facendo così, tale documento perde tutta la sua importanza. Il DVR (sia effettuato con le procedure standardizzate, che con altri metodi) deve essere uno strumento fondamentale per la sicurezza e la prevenzione dei rischi aziendali. Questo deve essere continuamente aggiornato, soprattutto nel suo piano di miglioramento. Infatti il datore di lavoro deve effettuare nel tempo i vari miglioramenti riportati e previsti in questa sezione, e ogni volta che ciò avviene, si deve annotare ciò che è stato eseguito, per attestare il miglioramento avvenuto, rendendo quindi il luogo di lavoro davvero più sicuro.

Inoltre è fondamentale che il documento venga anche aggiornato tutte le volte che la legge lo prevede, ovvero quando si cambia un macchinario, quando si cambia il personale, quando si cambiano i rischi all’interno dell’attività, quando vi è un cambiamento all’interno della dirigenza, quando variano le figure della sicurezza (i vari addetti), quando avviene un infortunio o un incidente, quando varia a livello strutturale il luogo di lavoro, quando si aggiungono all’attività rischi specifici e periodicamente quando il piano di miglioramento lo prevede.

Infine è importante sapere che dopo il 31 maggio 2013, le aziende che non avranno provveduto alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi in conformità all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 ovvero mediante le citate procedure standardizzate, saranno passibili di sanzioni penali ovvero arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400, nel caso di assenza di un qualsiasi documento di valutazione o della sola ammenda da 2.000 a 4.000 se in presenza di un documento di valutazione ma privo degli elementi previsti dalla legge.


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