Una considerazione iniziale
Sebbene la normativa della salute e della sicurezza dei lavoratori sia in vigore da quasi due decenni (a partire dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, abrogato ed assorbito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm), i Comuni stentano ad istituire un effettivo servizio di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Le ragioni sono tante, ma la più ricorrente pare essere quella economica. La maggior parte delle Amministrazioni giustificano la loro inerzia adducendo che in Comune (Provincia) esistono altre priorità e che i costi sono eccessivi in tempi di “vacche magre”. Sono scuse che non reggono ad una seria riflessione. Innanzitutto la salute e la sicurezza dei lavoratori sono costituzionalmente protetti e la stessa legge obbliga l’ente ad istituire il servizio di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, sotto un profilo economico, risulta senz’altro meno costoso investire nella salute e nella sicurezza dei lavoratori (messa a norma degli edifici, assunzione del RRSP e del Medico Competente, formazione dei dipendenti, ecc.) che affrontare il contenzioso che può derivare dagli incidenti sui luoghi di lavoro. Non solo, risulta da qualsiasi indagine sul management che, laddove i dipendenti vengono messi in condizione di lavorare in sicurezza e in un ambiente salubre, diminuisce l’assenteismo e si stabilisce un rapporto di fiducia tra le persone che agevolano l’azione di direzione e di controllo. Ne consegue che il buon andamento della cosa pubblica passa necessariamente attraverso un’organizzazione del lavoro che sia permeata da questi principi basilari, nel pubblico, come nel privato. Giova in proposito ricordare quanto dispone l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, d’ora in poi D.Lgs. n. 1/2008, il quale garantisce “l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.” Questo richiamo pare utile per sottolineare quanto sia delicata la materia che la Costituzione (art. 117, comma 2, lettera m) pone sul piano delle priorità dell’ente pubblico e del soggetto privato.
Alcune definizioni ricavate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008
Risulta utile riportare, in sunto, alcune definizioni ricavate dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, a cui si rinvia per una integrale lettura.
“Lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai sevizi domestici e familiari, l’allievo degli istituti di istruzione ed universitarie, il partecipante i corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
“Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Per gli enti locali, così come per tutte le Pubbliche Amministrazioni, il datore di lavoro è individuato dall’organo di vertice nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione e sia dotato di un budget ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
“Medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
Il servizio di prevenzione in Comune
Se, entrando in Comune, specie in quelli più piccoli (ma non solo), chiedessimo ai dipendenti chi è il responsabile del servizio di prevenzione dei rischi della salute e della sicurezza, otterremmo delle risposte disparate: il dirigente dei LL.PP, il geometra, il segretario comunale, l’assessore, il Sindaco, ecc. Pochi risponderebbero “il datore di lavoro” che è la risposta corretta. Ma chi è il datore di lavoro secondo la normativa del D.Lgs. n. 81/2008? La risposta è il dirigente interno, individuato dall’organo di vertice (il Sindaco), dotato di specifica competenza (doti manageriali) al quale sia assegnato l’adeguato budget (risorse umane, finanziarie e strumentali) per far fronte a quanto previsto nel programma per la salute e sicurezza dei lavoratori (Documento di valutazione dei rischi, DVR). Così definito il datore di lavoro deve essere un dirigente (che sia individuato necessariamente all’interno dell’apparato burocratico) e sia dotato di budget (quindi non sia un dirigente di staff). Inoltre, dovendo rapportarsi alla struttura burocratica con autorità ed autorevolezza, il datore di lavoro dovrebbe essere scelto tra i dirigenti più influenti, quantomeno per non incorrere nella spiacevole incongruenza di sottoporre i massimi dirigenti alle direttive del datore di lavoro per la sicurezza le cui funzioni e connesse responsabilità non tollerano ingerenze gerarchiche.
Alla luce di queste principali nozioni, nascono alcune domande alle quali si forniscono sintetiche risposte.
- A chi compete nominare il Datore di lavoro per la sicurezza, in Comune?
- Sicuramente al Sindaco che deve preventivamente assicurarsi della competenza manageriale del prescelto ed assicurarsi che sia allo stesso assegnato il budget sufficiente per fronteggiare i costi del servizio. Trattandosi di un incarico intuitu personae, grava sul Sindaco la responsabilità per culpa in eligendo.
- Cosa succede se il Sindaco non nomina il datore di lavoro per la sicurezza ?
- La legge sanziona l’omessa individuazione del Datore di lavoro per la sicurezza o la sua irregolare individuazione, configurando nello stesso Sindaco il ruolo di Datore di lavoro e ponendogli in capo tutte le connesse responsabilità. (ex art. 2, comma 1, lettera b, ultima parte).
- Il Sindaco può nominare un amministratore come Datore di lavoro per la sicurezza ?
- No, in quanto la stessa legge prevede che il datore di lavoro sia un dirigente interno all’ente. (ex art. 2, comma 1, lettera b).
- Vi sono casi in cui il Sindaco può nominare Datore di lavoro un dipendente che non riveste la qualifica di dirigente ?
- Si. Nei soli casi in cui il funzionario sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, tenuto conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività.
- Il Datore di lavoro può essere collegiale ?
- Si, però le decisioni relative all’approvazione del Documento di valutazione di rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del servizio della prevenzione della sicurezza (RSPP) devono essere scelti all’unanimità in quanto queste due funzioni sono proprie del Datore di lavoro e non sono delegabili.