tIl Documento di valutazione dei rischi (“DVR”) è un documento utile ad identificare tutti i rischi presenti in una attività, le misure di prevenzione e protezione da attuare nei confronti di questi e le misure che si potrebbero effettuare per ridurre al minimo i rischi presenti.

Tale documento deve quindi contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle.


Documento obbligatorio– Il DVR è obbligatorio (come previsto dagli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/08 smi) per tutte quelle attività, pubbliche o private, con un datore di lavoro e uno o più dipendenti o soci lavoranti. Secondo il testo unico della sicurezza, il DVR è uno dei due obblighi non delegabili del datore di lavoro, insieme alla nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Alla stesura del DVR devono partecipare il datore di lavoro (suo obbligo non delegabile), l’RSPP ed il Medico Competente (ove nominato). Riguardo la stesura del DVR va interpellato anche l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il quale peraltro dovrà visionare, nell’interesse dei propri colleghi, il documento e verificare che ciò che effettivamente è previsto venga applicato in modo corretto.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre presente in azienda e non va confuso con il DUVRI, che invece è il documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

Il DVR deve avere data certa, la quale si può apporre e dimostrare in diversi modi: con la contemporanea presenza delle firme del Datore di lavoro, RSPP, Medico competente ed RLS; con l’invio del documento tramite posta certificata (in questo caso è il consulente che invia il documento al cliente); con l’apposizione di timbro postale di data certa.

Il DVR è un documento di grande importanza, ma purtroppo troppo spesso viene utilizzato in modo sbagliato e poco produttivo. Infatti nonostante la redazione di tale valutazione sia un obbligo non delegabile del datore di lavoro, questi, non avendo abbastanza competenze per svolgere tale mansione, si affida a consulenti esterni all’azienda.

Il ruolo del consulente in questo caso diventa molto delicato:va a sostituirsi al datore di lavoro, elabora un documento che sulla carta risulta essere elaborato (poiché così vuole la legge) dal datore di lavoro. Il consulente, non essendo previsto dalla normativa come artefice del documento, non ha l’obbligo di apporre nessuna firma. Proprio per questi motivi è fondamentale che il datore di lavoro conosca e studi il contenuto di tale documento, che verifichi il lavoro del consulente e non si affidi “ciecamente” a professionisti, che magari hanno ottime competenze ma che non conoscono pienamente la realtà aziendale e quindi elaborano un documento non efficace e troppo oneroso. Infatti il vero scopo del DVR è quello di identificare tutti i rischi presenti in azienda, valutarli, spiegando cosa è stato fatto per ridurli.


Piano di miglioramento – La parte più importante però è quella dedicata al piano di miglioramento, dove si devono riportare tutte le misure che l’azienda si impegna ad attuare per ridurre il più possibile i rischi. Troppo spesso i documenti elaborati da alcuni consulenti non evidenziano realmente la situazione aziendale e le azioni pratiche da poter effettuare per migliorare davvero la situazione. Troppo spesso manuali composti da tantissime pagine non dicono cosa l’azienda ha fatto e si impegna a fare, ma solamente ciò che andrebbe fatto, in modo “standardizzato” senza tenere in considerazione le reali necessità e le reali condizioni aziendali.

Il DVR quindi deve essere semplice, conciso e specifico per la realtà a cui si riferisce. Deve essere elaborato e continuamente aggiornato ed utilizzato, non rilegato in un cassetto in attesa dell’aggiornamento triennale. Produrre tanta carta con pochi contenuti (o magari con contenuti non realizzabili) non serve e diventa controproducente per l’azienda sia a livello economico che a livello di sicurezza (se elaborato così infatti è un documento che non serve a migliorare le condizioni reali di sicurezza dei lavoratori).

Un documento di valutazione dei rischi per essere a norma deve contenere informazioni ed analisi su: gli ambienti di lavoro (planimetria, individuazione degli spazi di lavoro, requisiti urbanistici ed antisismici e l’individuazione dei rischi portati dall’ambiente di lavoro), sulle attrezzature e sui macchinati utilizzati (elenco completo firmato da datore di lavoro con tutte le attrezzature presenti in azienda, con l’individuazione dei rischi dovuti dall’utilizzo di esse) e sulle sostanze, ovvero l’elenco completo delle sostanze utilizzate, le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici, l’individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza legati all’utilizzo di tali sostanze e dei loro prodotti (anche di scarto) nonché dello smaltimento di queste.

Il DVR deve tenere conto non solo dei rischi “diretti” ma anche dei rischi residui, creati magari non dalle operazioni di lavoro principali, ma anche dalle lavorazioni accessorie (come pulizia e manutenzione attrezzature). Il DVR deve quindi riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Struttura– Il D.Lgs. 81/08 delinea quella che dovrebbe essere la struttura del DVR, il quale deve contenere:

  1. a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  2. b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
  3. c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tale documento come già detto, non va quindi tenuto ed abbandonato in un cassetto, ma va applicato e deve essere un elaborato in continua evoluzione. Peraltro il D. Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi debba essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dalla data della modifica.

Da giugno 2013 il Ministero ha dato la possibilità alle piccole aziende (fino a 10 lavoratori) di svolgere il DVR utilizzando delle procedure standardizzate. L’utilizzo corretto e il contenuto, vengono spiegati in apposito documento: “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, allegato al decreto del 30 novembre 2012, il quale è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.

Le procedure – che si applicano con alcune eccezioni alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) – prevedono quattro passi.

Il primo passo è relativo alla descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni.

Il secondo passo è invece relativo all’ individuazione dei pericoli presenti in azienda.

Il terzo passo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:

Infine il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento.

Si ricorda che le procedure standardizzate non vanno ad eliminare le valutazioni specifiche (come valutazione rischio chimico, biologico, rumore ecc) le quali, se necessarie, dovranno essere allegate alle standardizzate.


Stampa articolo