Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza” ed indica il documento che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere, qualora affidi lavori, servizi o forniture ad un’impresa appaltatrice esterna (o a lavoratori autonomi). Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. La realizzazione del documento unico per la valutazione rischi da interferenze è un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall’art. 26 del testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 che ha codificato in un unico testo quanto disposto da varie normative e che riprende il disposto contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. 626/94, sostituendolo. L’articolo 26 prevede che: «Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.»

Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Nel DUVRI devono essere anche riportati i costi delle misure adottate per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

La denominazione DUVRI, non inserita nel citato testo unico, ma divenuta ormai d’uso comune, deriva dalla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 15 marzo 2008, recante norme sulla sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, sulla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e sulla determinazione dei costi della sicurezza.

Il DUVRI, quindi, deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Le funzioni principali del DUVRI sono quelle di garantire che tutte le imprese che attuano lavorazioni all’interno di un luogo ben preciso, conoscano i rischi interferenti (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.); serve inoltre ad indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza, le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili, verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati, accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL, ed infine è lo strumento per individuare i costi della sicurezza.

Ci sono situazioni dove il DUVRI non va redatto:

  • Per fornitura di servizi di natura intellettuale,
  • Per mere forniture di materiali o di attrezzature,
  • Per lavori o servizi la cui durata è inferiore a cinque uomini/giorno, purché non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici o da atmosfere esplosive.

Principali contenuti del DUVRI:

  • Descrizione del lavoro da svolgere;
  • Dati delle imprese e dei lavoratori autonomi;
  • Identificazione e descrizione dell’area interessata (anche con allegati grafici);
  • Modalità di cooperazione e coordinamento delle imprese coinvolte;
  • Prescrizioni operative e misure preventive e protettive attuate in relazione alle interferenze tra le lavorazioni;
  • Organizzazione prevista in caso di emergenza;
  • Durata prevista dei lavori;
  • Costi della sicurezza.

Spesso il DUVRI viene confuso con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Questi però sono due documenti differenti: il DVR contiene la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro ed in quanto tale è obbligatorio in qualsiasi realtà lavorativa con lavoratori o soci lavoranti, mentre il DUVRI è specifico per la valutazione del rischio interferente e va redatto solo in caso di appalto di lavori.

Sia il committente che l’impresa appaltatrice devono possedere il proprio DVR e per le lavorazioni e gli ambienti che espongono ad un possibile rischio di interferenza e sovrapposizione il committente dovrà redigere il DUVRI.

Come già citato il DUVRI è diverso anche dal PSC, che invece è il documento che il Coordinatore della Sicurezza ha l’obbligo di redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile temporaneo o mobile.

Questo documento, come il DUVRI, contiene l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi della sicurezza e nella maggior parte dei casi con la redazione del PSC si assolve l’obbligo di cooperazione e coordinamento previsto dal  D.Lgs. 81/08.

Il PSC riguarda però solo le imprese esclusivamente edili e nel caso in cui sul cantiere fossero presenti altre tipologie di aziende appaltatrici il committente dovrà redigere un DUVRI per le imprese appaltatrici e un PSC dedicato soltanto agli edili.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto d’appalto o d’opera. A tal proposito l’INAIL ha pubblicato un documento che fornisce informazioni sull’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze nella Pubblica Amministrazione.

Il documento dell’INAIL è scaricabile gratuitamente su questo link: http://www.sicurgarda.com/servizi/documenti-della-sicurezza/duvri/

Si ricorda che Moltocomuni organizza per il giorno 29/05/2015 ore 14.30 presso la sede di AiFOS di Brescia un convegno specifico sulla materia costi della sicurezza negli appalti pubblici e DUVRI.


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