Il 18 marzo 2014 entreranno in vigore i nuovi requisiti per i formatori per la sicurezza sul lavoro.
Il Ministero del Lavoro, con comunicato, comparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013, ha annunciato la pubblicazione del decreto interministeriale 6 marzo 2013 che detta i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012 e dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.
Gli Accordi Stato-Regioni, come unico requisito necessario per formare i lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro, prevedevano esperienza triennale come formatore (in materie inerenti alla sicurezza sul lavoro), o esperienza triennale come responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Con i nuovi criteri invece, la situazione cambia. In base all’articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed uno dei sei requisiti individuati nell’Allegato al Decreto. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011
I requisiti sono stati approvati in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008, e sono i seguenti:
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il decreto in tal senso chiarisce che: “Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. “I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
I sei criteri:
“1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; oppure, precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; oppure, corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
3°: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; oppure, precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; oppure corso formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4°: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; oppure, precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; oppure, corso/i formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; oppure corso/i formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6°: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; oppure precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; oppure, precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; oppure, corso/i formativo in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni”.