Enti pubblici e privati fino a 50 dipendenti potranno svolgere la valutazione dei rischi, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008, secondo le procedure standardizzate pubblicate con Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.

Il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., legge quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obbliga il Datore di Lavoro, di una qualsiasi realtà con almeno un lavoratore, a redigere il documento di valutazione dei rischi. Fino al 31 dicembre 2012, le attività con meno di 10 dipendenti, potevano assolvere a tale obbligo con l’adozione di un autocertificazione, dove essenzialmente si andava ad autocertificare che i rischi presenti sul luogo di lavoro fossero stati valutati e comunque tenuti sotto controllo.

In realtà l’articolo 29, comma 5 del suddetto decreto recita questo: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).”.

La scadenza del 30 giugno 2012 è stata poi prorogata al 31 dicembre 2012  dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, convertito dalla Legge 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012.

Nel frattempo, con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, sono state emanate le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che danno semplici indicazioni ai datori di lavoro, su come svolgere questo fondamentale documento, obbligo non delegabile, che deve essere sempre presente all’interno di un’attività con almeno un lavoratore.

Perciò, in breve, dai vari testi delle leggi pubblicate si estrapola che dal 31 dicembre sarà in vigore il decreto sulle procedure standardizzate. Procedure che da quella data si possono utilizzare. Evidentemente dal 31 dicembre 2012 le autocertificazioni non avranno più valore, e tutte quelle realtà con meno di 10 lavoratori dovranno svolgere il documento di valutazione dei rischi secondo le nuove procedure standardizzate. Inoltre, nel decreto, viene specificato che tali procedure possono essere adottate anche dalle aziende pubbliche e private fino a 50 lavoratori.

A questo punto, sorge una domanda spontanea: gli enti pubblici e le aziende pubbliche e private, fino a 50 lavoratori,  che al 31 dicembre 2012 avevano già redatto il documento di valutazione dei rischi, con procedure diverse da quelle standardizzate, dovranno ricomporre l’intero documento con le nuove indicazioni? Evidentemente la risposta è: no. A tal proposito esiste anche un interpello, il n. 7/2012 con risposta del 15 novembre 2012 pubblicata il 22 novembre (pubblicato dalla Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011), che conferma che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà  delle procedure standardizzate “quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate  – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi” di cui ai suddetti articoli 17, 28 e 29. Lo stesso vale per le realtà fino a 50 lavoratori.

Quando però sembrava assodato il passaggio dall’autocertificazione alla valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate, è arrivata un ulteriore proroga da parte del Ministero. Infatti la legge di stabilità n. 228/2012  ha prorogato al 30/06/2013 l’obbligo di adottare le procedure standardizzate da parte delle imprese che fino ad ora hanno adottato l’autocertificazione della valutazione dei rischi, fino a tale data le imprese potranno ancora adottare l’autocertificazione, già prevista con il D.Lgs. n. 81/08, ricordando che l’autocertificazione non trova applicazione nelle aziende espressamente escluse dal D.Lgs. n. 81/2008 (aziende a rischi di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori).


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