A breve verrà pubblicato il Nuovo Regolamento Europeo sui controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Con l’approvazione in seconda lettura da parte del Parlamento, l’iter legislativo è concluso e il testo concordato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel prossimo periodo.
Ecco alcune anticipazioni estratte dalla proposta di Regolamento Europeo.
Nello specifico il regolamento andrà a disciplinare:
a) l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
b) il finanziamento dei controlli ufficiali;
c) l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri al fine della corretta applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, ovvero: OGM, etichette BIO, sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, frodi commerciali, mangimi, sanità animale, benessere animale, sicurezza delle piante;
d) l’esecuzione dei controlli della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
e) l’adozione delle condizioni che devono soddisfare animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
f) l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
Il Titolo II è dedicato ai controlli ufficiali, e più specificatamente tende a coordinare i diversi enti che possono effettuare controlli negli stati membri, prevede obblighi per le autorità competenti che devono usufruire di personale qualificato, formato, aggiornato e di strumenti, attrezzature e strutture efficaci ed idonee per svolgere i controlli. Per quanto riguarda la formazione dei controllori, sono previsti degli argomenti, riportati nell’allegato II del regolamento.
Le procedure di controllo dovranno essere trasparenti, essere documentate correttamente con relazioni con tenenti informazioni ben precise, dettate dal regolamento.
Il regolamento da inoltre le metodiche sia di accesso ai dati informatici degli operatori che vengono controllati, sia le metodiche tecnico-pratiche su come devono essere svolti i controlli.
Fino a qui nulla di nuovo. La novità più rilevante è forse inserita nel capo III dove è previsto che le autorità competenti possono delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più organismi delegati o persone fisiche.
La delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a un organismo delegato di cui all’articolo 25, paragrafo 1, avviene in forma scritta e soddisfa le seguenti condizioni:
a) la delega contiene una descrizione dettagliata:
i) dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che l’organismo delegato può eseguire;
ii) delle condizioni a cui esso può eseguirli;
b) l’organismo delegato:
i) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
ii) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
iii) è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’adempimento dei compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
iv) opera ed è accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020 “Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione” o ad un’altra norma se più pertinente ai compiti che gli sono stati delegati;
c) esistono procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l’autorità competente che delega e l’organismo delegato.
Non solo ad enti, i controlli possono essere affidati anche a persone terze. Le autorità competenti possono infatti delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali ad una o più persone fisiche.
L’organismo delegato o la persona fisica delegata cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali:
a) comunicano i risultati delle altre attività ufficiali da essi effettuate alle autorità competenti che hanno delegato loro compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali con regolarità e in qualsiasi momento le autorità ne facciano richiesta;
b) informano immediatamente le autorità competenti che hanno loro delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ogni volta che i risultati di tali altre attività ufficiali rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa.
Ovviamente Le autorità competenti che hanno delegato compiti specifici riguardanti altre attività ufficiali ad organismi o persone fisiche delegati a norma dell’articolo 30:
a) organizzano audit o ispezioni di tali organismi o persone a seconda delle necessità;
b) revocano interamente o parzialmente la delega senza indugio se:
i) a seguito di un audit o di un’ispezione di cui alla lettera a), è comprovato che tali organismi delegati o persone fisiche non eseguono adeguatamente i compiti riguardanti le altre attività ufficiali loro delegati;
ii) gli organismi o le persone fisiche delegati on adottano misure adeguate e tempestive per porre rimedio alle carenze individuate durante gli audit e le ispezioni di cui alla lettera a).
Al capo IV sono riportati i metodi di analisi, prove e diagnosi, e al Capo VI Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione.
Anche il capo VI, seppur non riportando novità assolute, è di interessante ed innovativa lettura. In questa sezione si tratta il tema del finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Gli Stati membri provvedono a che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire il personale e le altre risorse necessarie alle autorità competenti per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Oltre a questo gli stati membri possono imporre delle tariffe a copertura delle spese. In pratica i controlli verranno pagati dalle aziende, ma questo vale solo per le grandi e medie aziende alimentari, infatti sono escluse le aziende con meno di 10 dipendenti e quelle con un bilancio annuale che non eccede i 2 milioni di Euro.
Le autorità competenti riscuotono tariffe conformemente a quanto detto sopra e nell’art 77 del regolamento, al fine di recuperare i costi seguenti:
a) gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario, coinvolto nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;
b) il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi;
c) il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;
d) il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;
e) le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;
f) il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
Le tariffe riscosse a norma dell’articolo 77 sono:
a) stabilite forfettariamente sulla base dei costi complessivi dei controlli ufficiali sostenuti dalle autorità competenti in un determinato arco di tempo e applicate a tutti gli operatori, indipendentemente dal fatto che siano stati eseguiti o no controlli ufficiali nel corso del periodo di riferimento in relazione a ciascun operatore soggetto alla tariffa; nello stabilire il livello delle tariffe da riscuotere per ciascun settore, attività e categoria di operatori, le autorità competenti prendono in considerazione l’impatto che il tipo e le dimensioni dell’attività in questione e i relativi fattori di rischio hanno sulla distribuzione dei costi complessivi di tali controlli ufficiali; o
b) calcolate sulla base dei costi reali di ogni singolo controllo ufficiale e applicate agli operatori soggetti a tale controllo ufficiale; tali tariffe non possono essere superiori ai costi reali dei controlli ufficiali eseguiti e possono essere, in parte o completamente, espresse in funzione del tempo impiegato dal personale delle autorità competenti per eseguire tali controlli.
Per il calcolo delle tariffe di cui all’articolo 77, paragrafo 1, le spese di viaggio di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera e), vanno prese in considerazione in modo tale da non discriminare gli operatori in base alla distanza dei loro locali dalla sede delle autorità competenti.
Se le tariffe sono calcolate conformemente al paragrafo 1, lettera a), le tariffe riscosse dalle autorità competenti conformemente all’articolo 77 non superano i costi complessivi sostenuti per i controlli ufficiali effettuati durante il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lettera a).
L’altra grande novità è che queste tariffe non saranno uguali per tutti, ma saranno previste delle riduzioni per quelle aziende che risultano essere conformi ai controlli, in modo tale da premiare le aziende virtuose e sicure.
Il capo VII detta le prescrizioni relative alla certificazione ufficiale.
Il titolo III è relativo ai laboratori e ai centri di riferimento, il Titolo IV all’assistenza amministrativa e collaborazione, il Titolo V la Programmazione e le relazioni, ed il titolo VI l’attività dell’Unione Europea. Anche in questa sezione ci sono spunti interessanti, come il controllo che la Commissione Europea effettua sugli Stati Membri. I controlli possono includere verifiche in loco. È previsto che esperti della Commissione possano accompagnare il personale delle autorità competenti che effettua i controlli ufficiali.
Gli esperti della commissione eseguono inoltre controlli presso i paesi terzi per verificare la conformità o l’equivalenza della legislazione e dei sistemi del paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali.
Infine gli ultimi due titoli: il VII sulle azioni esecutive e l’VIII sulle disposizioni comuni. Il regolamento si concluderà con quattro allegati: ALLEGATO I TERRITORI DI CUI AL PUNTO 45 DELL’ARTICOLO 2; ALLEGATO II FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; ALLEGATO III CARATTERIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI; ALLEGATO IV TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 142, PARAGRAFO 3.
Dott. Matteo Fadenti