In data 4 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il REG UE 2021/382 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Il REG UE 2021/382 fa parte di un processo di modifica e aggiornamento delle norme europee in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, iniziato da qualche anno e che vedrà la revisione del General Food Law oltre che ulteriori modifiche del REG CE 852/2004.

Infatti già da tempo in Commissione EU si sta lavorando ad un adeguamento di queste norme e su alcuni temi (come donazioni, conservabilità alimenti, semplificazione FSMS) l’ Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA, nell’ultimo periodo ha emanato diversi pareri.

Per quanto riguarda il tema informazione ai consumatori, allergeni ed etichettatura, sin dalla pubblicazione del REG UE 1169/2011 il tema è in continuo sviluppo e a completare il tutto c’è stato il REG UE 625/2017 entrato in vigore in Italia in modo completo nel gennaio 2021, che ha intorodotto nuove regole sui controlli ufficiali.

Non solo, a settembre 2020 il Codex Alimentarius ha aggiornato la linea guida per l’applicazione del metodo HACCP (vedi il nostro articolo).

Ovviamente a seguito di tutte queste novità, era inevitabile una piccola modifica anche del REG CE 852/2004. Nello specifico le novità introdotte dal REG UE 2021/382, sono riferite a:

  • gestione degli allergeni alimentari,
  • la ridistribuzione degli alimenti,
  • la cultura della sicurezza alimentare.

Riguardo al tema allergeni determinanti sono stati i pareri dell’EFSA utili alla stesura del REG UE 1169/2011 e codice di buone pratiche del Codex Alimentarius sulla gestione degli allergeni alimentari rivolto agli operatori del settore alimentare (CXC 80-2020), che comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare, basato su requisiti generali in materia di igiene.

Per questo tema, l’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato: nella parte A, sezione II, è aggiunto il seguente punto 5 bis:
«5bis. Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

Inoltre al capitolo IX è aggiunto il seguente punto 9:
«9. Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti, a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.»;

Sicuramente questi aspetti vanno visti come l’inizio di un percorso che porterà alla risoluzione del problema: “può contenere tracce di” essendo che con questi divieti sicuramente si andranno a ridurre di molto i casi di contaminazione crociata.

Sul tema della ridistribuzione degli alimenti il punto di partenza è il parere EFSA sulla tematica e le indicazioni della Commissione UE. Nel parere l’Autorità afferma che le donazioni alimentari presentano vari nuovi problemi di sicurezza alimentare a livello di vendita al dettaglio e raccomanda pertanto una serie di requisiti generali supplementari in materia di igiene. È pertanto necessario stabilire determinati requisiti al fine di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza per i consumatori.

Per questo nel REG CE 852/2004 è stato inserito un capitolo V bis dedicato alla ridistribuzione degli alimenti. Nello specifico, si dice che, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:

1) gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:
— per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
— per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
— per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, in qualsiasi momento.

2) Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
— il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
— l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
— le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
— la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), se applicabile;
— le condizioni organolettiche;
— la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della
Commissione, nel caso di prodotti di origine animale. 

Infine, in tema di cultura della sicurezza alimentare, a seguito dell’aggiornamento delle linee guida Codex Alimentarius sul metodo HACCP di settembre 2020, con il REG UE 2021/382 si è introdotto il CAPITOLO XI bis al REG CE 852/2004. Il nuovo capitolo riporta quanto segue:

Cultura della sicurezza alimentare
1. Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:
a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e
dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.
2. L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:
a) garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
b) mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
c) verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
d) garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
e) garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
f) incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare dell’impresa tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle migliori prassi.
3. L’attuazione della cultura della sicurezza alimentare deve tenere conto della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare.».

Come detto quindi questa modifica sarà eguita da altre novità, soprattutto in vista del nuovo albero delle decisioni del metodo HACCP che è in fase di revisione dal Codex Alimentarius.

Dott. Matteo Fadenti


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