Il decreto del Mipaaf sull’obbligatorietà di indicare l’origine della carne suina in etichetta del 06/08/2020 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 16/09/2020.

Quando si parla di corrette modalità di informazione al consumatore e quindi di etichetta, si deve fare riferimento al REG UE 1169/2011.

L’art 9 del suddetto regolamento, indica i contenuti che le etichette dei prodotti alimentari devono avere. Nell’elenco al punto i) troviamo: “il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26”.
L’articolo 26 al paragrafo 9 prevede che per alimenti come la carne si possa andare a specificare:
a) luogo di nascita;
b) luogo di allevamento;
c) luogo di macellazione

L’articolo 39 del REG UE 1169/2011 inoltre riconosce agli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti previa verifica della percezione, da parte dei consumatori, del valore delle informazioni relative alla reputazione dell’alimento e alla sua provenienza.

Per queste ragioni l’Italia ha prodotto il Decreto 6 agosto 2020, per regolarizzare le indicazioni di provenienza della carne suina nei prodotti trasformati.

Il decreto si applica alle ‘carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina’, mentre ‘non si applica alle indicazioni geografiche protette (…) o protette in virtù di accordi internazionali’ (articolo 2), le quali devono sottostare a norme specifiche.

Le disposizioni previste dal Decreto all’articolo 4 prevedono che l’indicazione del luogo di provenienza delle carni di suino trasformate, include le seguenti informazioni:
«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;
«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .

Questo aspetto va a riprendere quanto suggerito appunto dall’art. 26 del REG UE 1169/2011.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

In pratica se un suino è nato in Italia, allevato in Germania e macellato in Francia potrà avere le seguenti indicazioni:
• Paese di nascita: Italia
• Paese di allevamento: Germania
• Paese di macellazione: Francia
Invece se il paese di nascita, di allevamento e di macellazione è sempre l’Italia, ci potrà essere la seguente indicazione:
• Origine: Italia
Facoltativamente si potrà aggiungere anche il termine “100% Italiano”.

Si utilizza il termine potrà e non dovrà, poiché il decreto, così come anche il Regolamento UE di applicazione dell’art. 26 del Reg UE 1169/2011 (ovvero il REG UE 2018/775), prevede ai commi 3 e 4 dell’art 4 che:
• Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: UE».
• Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati non membri dell’Unione europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: «Origine: extra UE»
Addirittura nel decreto al comma 5 dell’art 4 è prevista la possibilità che:
• Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del paese può essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi.

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza previste dal presente decreto e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti trasformati a base di carne suina legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Il decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

Dott. Matteo Fadenti

www.sicurgarda.com


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