I materiali, e ancor più grave i prodotti, oggetto di contatto con gli alimenti (MOCA)per troppo tempo sono stati utilizzati, senza rispettare quanto previsto dalla normativa europea di riferimento.Infatti dal 2004 è presente il REG CE 1935 del 2004 di cui si è parlato in un precedente articolo.

Tale regolamento è stato però applicato in modo parziale o spesso sbagliato, tant’è che l’EFSA negli anni ha lanciato diversi appelli dove denunciava una carenza di tutela per i consumatori per quanto riguarda l’argomento MOCA.

A dimostrazione di questo, riportiamo uno stralcio di newsletter arrivato dall’Agenzia di Stampa Europea dove l’EFSA sottolinea appunto la necessità di fare di più per gestire correttamente i MOCA e quindi tutelare la salute dei consumatori.

“Brussels, 01/02/2016 (Agence Europe) – The European Food Safety Authority (EFSA) recommended on Friday 29 January that the risk assessment of chemicals present in materials that come into contact with foodstuffs should, in future, be more stringent and take greater account of substances that migrate from these materials to the foodstuffs….

EFSA recommends that:Identification and evaluation of all substances that migrate should focus more on the finished materials and articles, including the manufacturing process used, rather than concentrating on the substances used….

At a conference in the European Parliament on 26 January, several speakers,…expressed the view that “current EU legislation of food contact materials is not fit for its purpose of protecting public health”.”

Se da un lato la legislazione ad oggi presente può non essere sufficiente a tutelare la salute pubblica, in Italia d’altro canto fino a poco tempo fa non esistevano le sanzioni per il mancato rispetto del REG CE 1935/2004.

Dopo i pareri scientifici dell’EFSA e dopo che la Commissione Europea ha richiamato gli Stati Membri con l’obiettivo di una miglior applicazione del REG CE 1935/2004, finalmente anche in italia, a febbraio del 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. 29/2017, relativo alla: Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Peraltro tale decreto introduce sanzioni molto pesanti, a titolo esemplificativo, l’art 2 recita: “l’operatore economico, che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della  produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000. “

Per evitare sanzioni come queste è importanti che sia le attività che producono, sia quelle che distribuiscono sia quelle che vendono MOCA rispettino la normativa e gestiscano la tematica in modo corretto.

Sicuramente gli utilizzatori, gli ultimi della catena, hanno il compito di utilizzare appunto i MOCA in modo corretto. Per farlo devono però avere delle informazioni idonee, che si possono trovare sia sulle etichette dei MOCA che, soprattutto sulla dichiarazione di conformità.

Infatti un oggetto per essere MOCA deve avere in etichetta o stampato su di esso, il simbolo “forchetta bicchiere” che indica appunto che tale oggetto è costituito in un materiale che può andare a contatto con gli alimenti.

La presenza di tale simbolo non è però una garanzia assoluta, visto che il fatto che ci sia non vuol dire che tale oggetto possa a venire a contatto con tutti gli alimenti.

Esempio pratico per dimostrare questo è la pellicola trasparente alimentare. Tale pellicola è un MOCA e presenta in etichetta il simbolo forchetta e bicchiere. Però sempre in etichetta si possono trovare delle limitazioni all’utilizzo, come quello che non potrà essere messa a contatto con cibi costituiti da grassi animali o vegetali (lardo, burro, strutto, ecc).

Quindi non basta che ci sia il simbolo ma è obbligatorio sapere esattamente come e con quali alimenti un MOCA può o non può andare a contatto.

Per questo ogni attività che acquista un MOCA deve richiedere la dichiarazione di conformità MOCA che dovrà essere tenuta presso l’unità produttiva anche per essere mostrata agli enti di vigilanza. Questo peraltro è un obbligo previsto dal REG CE 1935/2004 all’art 16, che però fino ad ora quasi mai veniva rispettato né tanto meno controllato da ASL e NAS.

Diverso è il discorso per chi produce i MOCA e quindi non solo deve rispettare le buone pratiche di fabbricazione riportate nel REG CE 2023/2006, ma deve anche rispettare tutti quegli adempimenti previsti dal REG CE 1935/2004.

Nello specifico il REG CE 2023/2006 tratta le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti.

All’allegato I del REG CE 1935/2004 abbiamo: Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche:
1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti
2. Adesivi
3. Ceramiche
4. Turaccioli
5. Gomme naturali
6. Vetro
7. Resine a scambio ionico
8. Metalli e leghe
9. Carta e cartone
10. Materie plastiche
11. Inchiostri da stampa
12. Cellulosa rigenerata
13. Siliconi
14. Prodotti tessili
15. Vernici e rivestimenti
16. Cere
17. Legno

Chi produce MOCA con questi materiali dovrà quindi rispettare una serie di procedure di qualità che permettano di realizzare MOCA sicuri che non contaminino gli alimenti.

L’art 5 del REG CE 2023/2006 prevede che:

“Sistemi di assicurazione della qualità

1. Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato. Il suddetto sistema deve:

a) tenere conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze, nonché dell’organizzazione delle sedi e delle attrezzature necessarie a garantire che i materiali e gli oggetti finiti siano conformi alle norme ad essi applicabili;

b) essere applicato tenendo conto della dimensione dell’impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l’azienda.

2. I materiali di partenza devono essere selezionati e decono essere conformi con le specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme ad essi applicabili.

3. Le varie operazioni devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite.”

Nella pratica questi aspetti li si rispetta attuando un manuale di gestione dei MOCA che prenda in considerazione gli obblighi previsti sia dal REG CE 1935/2004 che dal REG CE 2023/2006.

Il manuale di gestione, per rispondere in pieno alla normativa dovrebbe contenere per lo meno le seguenti indicazioni:

  • DESCRIZIONE AZIENDA: una fase iniziale dove si identifica l’azienda, la tipologia di MOCA prodotto o commercializzato e le figure responsabili.
  • REQUISITI INFRASTRUTTURALI E LAY OUT: in questa fase si andranno a descrivere gli ambienti di lavoro, il percorso che le materie prime effettuano per entrare nelle lavorazioni che porteranno alla creazione dei MOCA, la presenza di eventuali situazioni di inquinamento dei MOCA, la presenza di spogliatoi e servizi igienici per il personale.
  • ATTREZZATURE E MACCHINARI: un elenco e una descrizione dettagliata di tutte le attrezzature utilizzate per la realizzazione dei MOCA, con le corrette procedure di utilizzo per far si che non vi siano rischi di contaminazione per i MOCA. Si deve indicare in questa fase se il macchinario è dedicato alla produzione di MOCA o meno. Infine si deve indicare il programma di manutenzione dei macchinari utilizzati nella produzione dei MOCA.
  • PROCEDURE IGIENICHE: in questa fase si evidenziano le operazioni di pulizia e sanificazione dell’ambiente di lavoro, delle zone di stoccaggio dei MOCA e dei macchinari utilizzati.
  • IGIENE DEL PERSONALE: in questa fase saranno descritte le procedure igieniche del personale. La divisa di lavoro, le GHP, il comportamento dell’operatore nei confronti del MOCA.
  • FORMAZIONE DEL PERSONALE: anche in questo caso la formazione ha un ruolo importante. Il REG CE 2023/2006 fa riferimento più volte alla competenze degli operatori. E’ importante che gli addetti siano formati sulle corrette prassi igieniche, sulle modalità di lavoro e sulla tematica MOCA, che dovranno essere trattati quasi alla stregua degli alimenti. Per questo è necessario organizzare dei corsi specifici sulla tematica dedicati ai dipendenti che si occupano della produzione e della gestione dei MOCA.
  • REQUISITI FORNITORI E MATERIE PRIME: questa sezione è molto importante e descrive le modalità di selezione dei fornitori e soprattutto le caratteristiche che devono avere le materie prime, riportando per ogni parametro i criteri di accettabilità.
  • RINTRACCIABILITA’: altra sezione fondamentale è quella che contiene le procedure di rintracciabilità dei MOCA. Infatti secondo quanto previsto dal REG CE 1935/2004 i MOCA devono essere muniti di lotto per l’effettuazione della rintracciabilità.
  • DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINITO: il manuale di gestione deve contenere una descrizione dettagliata del prodotto finito, per poter poi redigere in modo corretto la dichiarazione di conformità MOCA ed eventuali schede tecniche.In questa sezione si deve anche descrivere la destinazione d’uso prevista.
  • DIAGRAMMA DI FLUSSO E ANALISI DEI RISCHI: infine è indispensabile riportare un diagramma di flusso con i passaggi di formazione del MOCA individuando per ogni fase i potenziali rischi di contaminazione o di cattiva fabbricazione e le misure preventive attuate. Tra le misure vi sono anche le analisi di migrazione anch’esse indispensabili per la redazione della dichiarazione di conformità MOCA.

Infatti tale manuale di gestione non deve solamente essere utilizzato per la buona fabbricazione del MOCA, ma anche come strumento per realizzare una corretta dichiarazione di conformità MOCA da fornire ai clienti. Non solo, tali procedure poi possono far parte di eventuali sistemi di qualità.

Per approfondire il tema il 10 aprile a Brescia AIFOS in collaborazione con l’Ente Fiera organizza una giornata di approfondimento sul tema della sicurezza alimentare, dove si tratterà in un work shop specifico la tematica MOCA. Per informazioni ed iscrizioni: http://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/exposicuramente


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