Era da diverso tempo nell’aria, finalmente il 19 gennaio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto sull’origine del latte in etichetta, che dovrà essere obbligatoriamente esposto dal 20 aprile 2017.

Il decreto “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari” è stato pubblicato seguendo quanto previsto dal REG UE 1169/2011, in relazione alla corretta informazione al consumatore.

Il decreto però non entrerà da subito in vigore, bensì nei 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta e, altra curiosità, vi rimarrà “in via sperimentale fino al 31 marzo 2019”. I prodotti, riportati nell’allegato 1 del decreto, su cui cade l’obbligo dell’indicazione, sono:

  • Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
  • Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
  • Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
  • Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove;
  • Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili;
  • Formaggi, latticini e cagliate
  • Latte sterilizzato a lunga conservazione
  • Latte UHT a lunga conservazione

Ovviamente per “latte” si intende sia quello vaccino, che quello bufalina, avi-caprino, d’asina e di altra origine animale.

Secondo Coldiretti, grazie a questo decreto, viene salvata dall’omologazione l’identità di ben 487 diversi tipi di formaggi tradizionali censiti a livello regionale. Le disposizioni si applicano infatti, salvo quanto previsto dal comma 2, a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1, preimballati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

L’indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, prevede l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

  1. a) “paese di mungitura”: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
  2. b) “paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte “: nome del paese.

Qualora queste operazioni, avvengano nel territorio di più paesi membri dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi UE’ per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE’ per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Se invece le operazioni di mungitura e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: “latte di Paesi non UE’ per l’operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE’ per l’operazione di condizionamento o di trasformazione.

Tali indicazioni peraltro dovranno essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Nel caso non vengano rispettate le disposizioni di legge, sono previste delle sanzioni, così come riportato dall’art 4 comma 10 della L. 3 febbraio 2011 n. 4, che vanno da 1600 Euro a 9500 Euro. Inoltre i prodotti lattiero caseari, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico trasmetteranno alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Infine, in caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari trattati, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

Per questo motivo il destino del presente decreto è incerto. A provocare la “morte” prematura del decreto, potrebbe non essere solo un atto esecutivo della Commissione, bensì potrebbero essere le norme internazionali sul libero scambio, visto che in questi giorni le delegazioni di USA e Canada hanno avanzato i loro dubbi sulla legittimità dei decreti italiani relativi all’origine del latte e del grano, e di quelli francesi su latte e carni, rispetto al Trattato WTO (l’Organizzazione Mondiale del Commercio).

Già negli ultimi mesi, in occasione del Comitato TBT dell’Organizzazione mondiale del Commercio, rappresentati di Nuova Zelanda e USA hanno espresso le loro preoccupazioni in merito a decreti attuati in diversi paesi europei (non solo Italia e Francia ma anche Grecia, Lituania, Portogallo e Finlandia) sull’origine di alcuni ingredienti, come latte, grano e carne. Tali perplessità non sono state particolarmente contrastate dai rappresentanti della Commissione Europea, che si sa in più di un’occasione hanno dimostrato di voler lavorare ad accordi commerciali di libero scambio come TTIP ed il CETA.

Dott. Matteo Fadenti


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