Il 31 luglio scadrà il termine per adempiere all’obbligo di comunicazione al SUAP territorialmente competente per le imprese che eseguono le attività con MOCA di cui al REG CE 2023/2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti  destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.Per diverso tempo infatti, nonostante la presenza del REG CE 1935/2004, l’EFSA prima e la Commissione Europea poi, hanno presentato relazioni e pareri sul mancato corretto utilizzo dei MOCA negli Stati Europei. Questo era accompagnato da una carenza di controlli sulla tematica, che portava alla comparsa di situazioni a rischio per la salute dei consumatori.

Proprio per questo vi è stata la necessità di creare un Decreto Legislativo che andasse a regolare i controlli ufficiali sui MOCA. Per fare questo è però necessario creare un elenco completo di attività che rientrino nel campo di applicazione del REG CE 2023/2006.

Per garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vigono una serie di requisiti legali e forme di controllo.

L’art. 6 del D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti stabilisce che <<Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale. Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione è riportata nella medesima segnalazione>>.

I settori interessati – Sono soggetti all’obbligo di dover inviare la comunicazione in questione tutti i settori e tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e alimenti. Nello specifico, sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli Operatori Economici (OE) che svolgono una o più delle seguenti attività riguardanti i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA):

Produzione in proprio o per conto terzi di:
• materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA) (compresi i pezzi di ricambio)
• “materie prime” (MP) destinate alla produzione di MOCA
Per le materie plastiche, l’obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall’obbligo di comunicazione.

Trasformazione di MP: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti (es. produzione di Tetrapack ® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.).

Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti (OCA) partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici ecc.).

Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla MP o MOCA.

Distribuzione all’ingrosso: comprende gli OE che svolgono attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di MP o MOCA (destinati ad altri OE o altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di MP e MOCA destinati ad altri OE o direttamente a imprese alimentari.

Sono esclusi dall’obbligo dell’invio della comunicazione gli stabilimenti ove si svolge esclusivamente l’attività  di distribuzione al consumatore finale di detti prodotti

SUAP competente –  La comunicazione va inoltrata al SUAP competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove viene svolta l’attività. Lo Sportello invierà la comunicazione alla Autorità Sanitaria Competente. L’OE dovrà inoltrare una comunicazione per ogni sede operativa gestita. Per esempio, se un OE ha uno stabilimento di produzione in un Comune e uno in un altro Comune, esso dovrà inoltrare due comunicazioni, una al SUAP del primo Comune e una al SUAP del secondo Comune.

Al fine di poter individuare il SUAP competente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito il sito ufficiale “impresa in un giorno” ove è possibile sapere come procedere con l’invio. Nel caso in cui la comunicazione in questione non sia possibile effettuarla on-line, deve essere, una volta compilata in tutte le sue parti e firmata, inviata al SUAP tramite posta certificata PEC, previa apposizione della firma digitale.

Le comunicazioni per le attività esistenti dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2017. Le comunicazioni per le nuove attività dovranno essere inviate contestualmente al loro avvio. Le comunicazioni di variazione e di chiusura dell’attività dovranno essere presentate entro 30 giorni dalle modifiche.

Il Decreto Legislativo 29/2017 prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per l’operatore economico che non adempie all’obbligo di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti ove vengono svolte le attività atti.

dott. Matteo Fadenti


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