IN POCHE PAROLE …
La nozione di “completezza documentale”, che assume rilievo ai fini della decorrenza del termine di 20 giorni, per la trasmissione, da parte del revisore, della relazione sul rendiconto di gestione, è unicamente quella che si riferisce ai documenti indicati dalla legge (proposta di approvazione del rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo).
A margine
Il caso – Un Comune revoca l’incarico al proprio revisore per ritardata presentazione della relazione di cui all’art. 239, co. 1, lett. d), del Tuel, sulla proposta di delibera di approvazione del rendiconto di gestione.
Il revisore propone appello avverso la sentenza con cui il Tar ha confermato la legittimità della revoca, e domanda il risarcimento del danno patito.
L’appellante sostiene che il ritardo nella presentazione della relazione sarebbe dipeso dal comportamento ostruzionistico degli uffici comunali, i quali gli avrebbero inizialmente inoltrato soltanto una documentazione parziale, oggetto di successive e ripetute integrazioni.
Sulla scorta delle indicazioni dell’amministrazione, si sarebbe ingenerata, in capo al professionista, la convinzione che il termine per la presentazione della relazione dovesse considerarsi differito.
La sentenza
Il CdS osserva che l’omessa tempestività nella presentazione della relazione è stata tipizzata dall’art. 239, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, quale situazione di gravità tale da comportare la revoca dall’incarico, senza necessità di ulteriori accertamenti da parte dell’amministrazione.
Sull’argomento, la giurisprudenza dello stesso CdS ha evidenziato che il provvedimento di revoca non è un atto discrezionale dell’amministrazione (Cfr. CdS, Sez. V, sentenza n. 2785/2018).
Il termine per la presentazione della relazione deve considerarsi pari a venti giorni, decorrenti dal momento della trasmissione al professionista della proposta di rendiconto approvata dall’organo esecutivo. Ciò si desume dalla lettura congiunta dell’art. 239, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui il revisore deve presentare la relazione “entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo”, e dal regolamento dello stesso Comune, a mente del quale “L’organo di revisione presenta la propria relazione entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti”.
I venti giorni previsti dall’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, non possono dunque essere derogati, trattandosi di una scadenza obbligatoria, a maggior ragione nelle situazioni in cui il regolamento comunale fissa un termine inferiore rispetto a quello di legge.
La decorrenza del termine va individuata nel momento in cui il revisore riceve dagli uffici la proposta di approvazione del rendiconto e lo schema del medesimo.
La mancanza di altri documenti, pur considerati rilevanti, non può acquisire rilievo per lo slittamento del termine, in quanto la legge indica, come dies a quo, proprio il giorno di trasmissione della (sola) proposta, e non anche quello di messa a disposizione di tutti i documenti reputati necessari.
Conclusioni
Confermando la sentenza di primo grado, il CdS sottolinea che il professionista avrebbe potuto segnalare la mancanza (o la tardata trasmissione) della documentazione in sede di relazione.
Non avrebbe dovuto, tuttavia, ritardare il deposito, in ossequio alla propria funzione di certificazione contabile e di controllo.
Da questo discende che la nozione di “completezza documentale” che assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la trasmissione della relazione, è unicamente quella che si riferisce ai documenti indicati dalla legge, ovvero della proposta di approvazione del rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo.
Anche se gli uffici comunali hanno integrato i documenti con successivi invii, lasciando intendere al revisore che il termine di consegna fosse spostato in avanti, lo stesso avrebbe dovuto provvedere al deposito entro il termine di legge, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione della proposta approvata dalla giunta.
Per quanto riguarda gli ulteriori elementi oggetto di ricorso: il giudice conferma la legittimità della delibera di revoca, perché adottata, in seduta riservata, dal Consiglio comunale appena insediato, e non già dal Consiglio uscente, in prorogatio, limitatosi ad approvare unicamente una mera mozione di censura.
Da quanto sopra deriva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Stefania Fabris