Sarà presto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 21 dicembre 2018, adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, sui nuovi compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali.
Il testo del decreto e il relativo allegato con le misure dei nuovi compensi e le tabelle delle maggiorazioni sono stati già pubblicati sul sito internet del Ministero. I limiti massimi possono essere maggiorati: a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al decreto; b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al decreto.
Le due maggiorazioni previsti dalle suddette Tabelle B) e C) allegate al decreto sono cumulabili.
Ai revisori, con residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, da rimborsare agli aventi diritto con i criteri previsti dal regolamento di contabilità dell’ente o, in mancanza di disciplina regolamentare, nella deliberazione di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria.
In considerazione del tempo trascorso dall’ultimo decreto ministeriale (DM 20 maggio 2005) e dei nuovi compiti assegnati nel frattempo ai revisori con l’armonizzazione contabile del 2011, gli aumenti non sono cospicui: si va 2.480 euro lordi all’anno, per la fascia più bassa (comuni con meno di 500 abitanti), a 27.650 euro per quella più alta (comuni da 500 mila abitanti e città metropolitane e province con oltre 400 mila abitanti). Il decreto precisa che l’eventuale adeguamento del compenso, in base ai nuovi limiti, deciso dal Consiglio dell’Ente per i componenti in carica non avrà effetto retroattivo
Il decreto fissa le misure dei compensi massimi pagabili, ma non quelle dei minimi. Per questi, in mancanza di altre indicazioni, dovrebbe valere l’orientamento, peraltro non vincolante per gli enti locali, dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del 13 luglio 2017, in base al quale il ” limite minimo … può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore” e per gli enti con meno di 500 abitanti con l’80% del limite massimo della fascia immediatamente inferiore (vedi anche, Sezione regionale di controllo per la Lombardia – 103/2017/QMIG, che ha rimesso al Presidente della magistratura contabile di verificare se deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 6 comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, la seguente questione: “se, con riferimento sistema di determinazione del compenso dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsto dall’art. 241 del TUEL, sulla base delle classi demografiche degli enti locali definite dal DM 20 maggio 2015, possa ritenersi sussistente un limite minimo al predetto compenso, da individuarsi nel limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente”).
Le tabelle A), B) e C) allegate al decreto
Tabella A – Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali
a) comuni con meno di 500 ab. 2.480,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti 3.180,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 4.150,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 6.030,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 7.100,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 10.150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti 12.890,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti 15.670,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti 18.410,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti 21.210,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti 23.940,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre 27.650,00
Città metropolitane e province
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti € 23.940,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti € 27.650,00
Tabella B – SPESA CORRENTE ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO
Classi demografiche – Spesa corrente – Media di classe 2017 €
a) comuni con meno di 500 abitanti 1.440,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti 1.110,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 930,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 790,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 770,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 710,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti 710,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti 750,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti 870,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti 1.050,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti 1.350,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre 1.420,00
Città metropolitane e province
a)Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti 150,00
b)Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti 120,00
Tabella C – SPESA PER INVESTIMENTO ANNUALE PRO-CAPITE IN EURO
Classi demografiche – Spesa investimenti – Media di classe 2017
a) comuni con meno di 500 abitanti 980,00
b) comuni da 500 a 999 abitanti 520,00
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti 350,00
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 250,00
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti 200,00
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti 150,00
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti 120,00
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti 110,00
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti 230,00
l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti 150,00
m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti 180,00
n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre 150,00
Città metropolitane e province
a) Città metropolitane e Province sino a 400.000 abitanti 30,00
b) Città metropolitane e Province con oltre 400.000 abitanti 20,00