La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo l’automatismo dell’interdittiva antimafia per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato.

 

Le modifiche al comma 8 dell’art.67 del codice antimafia, introdotte dal d.l. n.113 del 2018, hanno esteso con un meccanismo automatico gli effetti dei divieti e delle decadenze conseguenti all’applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, anche per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art.640 co.2 n.1 c.p.) e per quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.).

Il testo, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, prevedeva che le fattispecie ostative previste dalla norma (per le quali le persone alle quali è stata applicata una misura di prevenzione non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di costruzioni e gestione di opere riguardanti la P.A. …) trovassero applicazione anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei gravi delitti di cui all’art.51 co.3-bis c.p.p.

Come rileva la relazione illustrativa del decreto sicurezza, i reati di truffa ai danni dello Stato nonostante siano nella prassi le attività delittuose poste in essere più frequentemente per ottenere il controllo illecito degli appalti, non figuravano in precedenza tra le ipotesi rilevanti al fine del diniego del rilascio della documentazione antimafia.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n.178 del 2021, ha rilevato l’illegittimità costituzionale dell’estensione ai reati di cui agli artt.640 co.2 n.1 e 640 bis c.p. degli effetti delle misure di prevenzione, operata con l’art.24 co.1 del d.l. n.113 del 2018 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018 n.132).

Il supremo Organo ha preliminarmente evidenziato che esistono due diversi documenti in materia antimafia: la comunicazione e l’informazione. La prima (art.88 d.lgs. n.159 del 2011) è frutto di un’attività amministrativa vincolata, diretta al mero accertamento dell’eventuale sussistenza delle cause del divieto e decadenza individuate dall’art.67 del d.lgs. n.159 del 2011; la seconda, ai sensi dell’art.84 co.3 del d.lgs. n.159 del 2011, è finalizzata ad accertare, oltre a quanto già previsto dalla comunicazione antimafia, la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese, desumibili da una serie di elementi – oggetto di verifica da parte del Prefetto ed indicati nel co.4 dell’art.84 del d.lgs. n.159 del 2011 – tra i quali i provvedimenti penali per determinati reati ritenuti strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, comunemente denominati “reati spia”, come, tra gli altri, il reato di cui all’art.640 bis c.p..

La Consulta ha ritenuto che far discendere da un giudizio di responsabilità per truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico (art.640 co.2 n.1 c.p.) e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.), con rigida consequenzialità, gli effetti tipici della comunicazione antimafia interdittiva e dunque l’incapacità giuridica di avere rapporti con la pubblica amministrazione, sia non proporzionato né ai caratteri del reato né alle finalità della normativa in questione e sia pertanto contrario al principio di ragionevolezza di cui all’art.3 Cost..

Ciò in quanto trattasi di tipologie di delitti che, pur caratterizzando frequentemente le attività delle associazioni mafiose, possono anche essere, per le caratteristiche delle relative fattispecie, espressione di forme di delinquenza comune.

Con la pronuncia in argomento la Corte costituzionale ha tuttavia contestualmente evidenziato come rimanga inalterato il rilievo che i reati di cui agli artt.640 bis e 640 co.2 n.1 c.p. possiedono sul piano della prevenzione antimafia, costituendo elementi da cui il Prefetto, sulla base di una valutazione discrezionale legata alla specifica situazione oggetto di analisi, può desumere, unitamente ad altri indici, il tentativo di infiltrazione mafiosa idoneo a consentire l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva (art.84 co.4 lett.a del d.lgs. n.159 del 2011).

Ne consegue, pertanto, l’opportunità per le Forze di Polizia di segnalare alle competenti Prefetture, in occasione degli adempimenti istruttori per i procedimenti afferenti a comunicazioni o informazione antimafia, così come delle autocertificazioni relative alla presentazione di SCIA o delle altre autorizzazioni amministrative di cui all’art.67 del d.lgs. n.159 del 2011, l’eventuale emersione di notizie su precedenti o pendenze a carico degli interessati per i reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico e per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, così come per ulteriori fattispecie connotate in termini di reati spia ai sensi dell’art.84 co.4 del d.lgs. n.159 del 2011, in modo da consentire una più completa valutazione in ordine all’effettiva sussistenza di tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

C.Cost. sentenza n.178 del 2021


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