Nell’ambito dei controlli sul traffico commerciale, particolare interesse riveste il profilo del titolo di disponibilità dei mezzi da parte del vettore, dettagliatamente normato a seconda della tipologia di trasporto che si intende svolgere.

A seguito della riforma e riorganizzazione dell’ intero settore operata in sede di Comunità Europea con il  Regolamento CE 1071/2009 (sulla disciplina dell’accesso al mercato e l’esercizio dell’ autotrasporto), particolarmente significativa  l’ innovazione introdotta dal Decreto Dirigenziale di attuazione del predetto regolamento del 25 novembre 2011, ad oggetto “disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento CE nr. 1071/2009…” : per la prima volta, infatti, viene inserito tra i titoli idonei di disponibilità dei mezzi anche il comodato, se pur limitatamente alle relazioni di traffico nazionali ed al settore del “conto terzi”.

In precedenza infatti, come è noto, erano consentiti, oltre naturalmente alla proprietà ed all’ usufrutto, il noleggio senza conducente, il leasing o locazione finanziaria, l’ acquisto con patto di riservato dominio, peraltro oggetto di trascrizione sulla carta di circolazione.

La ratio della norma che inibiva il ricorso al comodato andava ricercata, in primo luogo, nel principio di personalità ed incedibilità dell’ autorizzazione (sia essa relativa al conto terzi  che al conto proprio). L’ utilizzo di mezzi in comodato, sotto il profilo sostanziale, potrebbe consentire un aggiramento di detto principio adombrando di fatto,  la circolazione di un vettore – il titolare dei mezzi – con l’ autorizzazione di un altro – il comodatario – e viceversa.

Inoltre, di tutta evidenza il pregiudizio per l’ interesse all’ “immediatezza del controllo su strada”, ovvero la possibilità concreta per l’ operatore, di ricostruire agevolmente già in sede di primo controllo la c.d. “filiera del trasporto”, per l’ eventuale applicazione delle sanzioni.

Non di poco conto, infine, la circostanza per la quale il comodatario non figura tra i soggetti “obbligati in solido” di cui all’ art. 196 C.d.S., con conseguente intuibile pregiudizio per l’ effettività della sanzione.

Con il provvedimento in esame (art. 9/9°), viene per la prima volta legittimato il “comodato senza conducente” limitatamente alle ipotesi di c.d. “conto terzi”, sulla base tuttavia di una serie di prescrizioni di carattere formale e sostanziale che così si possono sintetizzare :

a)    non è mai ammesso il comodato con conducente;

b)   nell’ ipotesi in cui il vettore abbia richiesto ed ottenuto l’ accesso al mercato con veicoli aventi m.c.p.c. complessiva non inferiore  ad 80 tonn, per i veicoli destinati alla costituzione e conservazione di massa (L. 24 dicembre 2007 nr. 244 art 2/227) non è mai ammesso il ricorso al comodato ;

c)    é previsione espressa che per il primo veicolo acquisito in locazione/comodato s.c., il contratto debba avere durata almeno biennale ;

d)    nell’ipotesi in cui il vettore (ditta di autotrasporto) si trovi ad operare esclusivamente con mezzi in locazione/comodato senza conducente, per almeno uno di essi il contratto debba avere durata almeno biennale .

Si richiama l’ attenzione sul fatto che nè il Decreto Dirigenziale nè altra normativa vigente, prevedono l’ obbligo di recare a seguito copia del contratto di comodato, diversamente da quanto accade ad esempio per il contratto di locazione, con correlativa impossibilità di applicare sanzioni di alcun tipo e con le intuibili  ripercussioni sulla possibilità di accertare direttamente su strada la regolarità del trasporto controllato.

E’ previsto, infatti, per il vettore, unicamente l’ obbligo di vidimazione presso l’ Ufficio della Motorizzazione civile dell’ allegato 3 del suddetto Decreto Dirigenziale, da cui risulta il titolo di disponibilità del mezzo, ma non il correlato obbligo di fornire copia della predetta documentazione al conducente, per tenerlo a bordo del mezzo ed esibirlo a richiesta degli organi di Polizia.

Tale “anomalia” è “in corso di sanatoria”:  la modifica dell’ art. 94 Codice della strada, operata dall’ art 12 comma 1,  lett a) della legge 120 /2010, prevede l’obbligo di comunicazione, ai fini dell’ aggiornamento dell’ archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, di tutte le cessioni temporanee di veicoli aventi durata superiore a trenta giorni.

La norma richiede, però, l’ emanazione di ulteriori provvedimenti normativi e il perfezionamento delle procedure informatiche necessarie  alla concreta attuazione ; con circolare nr. 33691 datata 06.12.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che non è al momento ancora possibile la messa in esercizio di dette procedure, per cui allo stato attuale resta in vigore la già descritta procedura.

Doveroso infine precisare che, anche quando sarà possibile l’ aggiornamento della carta di circolazione per le ipotesi  di comodato superiore a 30 giorni, resterà in vigore la disciplina previgente per i contratti aventi durata inferiore.

                  Deborha Montenero*

*funzionario Polizia di Stato


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