E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.186 co.9 bis C.d.S. sollevata in riferimento agli artt.3 e 27 co.3 Cost., nella parte in cui viene preclusa la possibilità di sostituire la pena detentiva o pecuniaria prevista dall’art.186 co.2 bis C.d.S. quando il conducente in stato di ebbrezza alcolica abbia provocato un incidente stradale.
Corte cost., ordinanza 21 – 24 ottobre 2013, n.247, Pres. Silvestri, Rel. Napolitano
La questione
Il Tribunale ordinario di Prato, in composizione monocratica, ha sollevato – per presunta violazione degli artt.3 e 27 co.3 Cost.- questione di legittimità costituzionale dell’art.186 co.9 bis C.d.S., nella parte in cui consente, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 solo “al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo”.
Nel vicenda trattata dal giudice di prime cure l’imputato circolava alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza dovuto all’uso di bevande alcoliche presentando un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l», “con l’aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e di aver provocato un incidente stradale”.
In particolare, l’imputato si trovava alla guida del veicolo di proprietà della sua convivente quando, improvvisamente, perdeva il controllo dell’autovettura e andava ad urtare lo spigolo posteriore sinistro di altro veicolo che si trovava in sosta. Veniva condotto con autoambulanza presso il pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticato un trauma cranico con infrazione delle ossa nasali e prognosi di gg.6 salvo complicazioni.
La difesa formulava richiesta di applicazione della pena di euro 31.600 di ammenda, sostituita, ai sensi dell’art.186, comma 9 bis, d.lgs. n.285 del 1992, con quella del lavoro di pubblica utilità ma il pubblico ministero si opponeva in forza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale (riconducibile alle previsioni dell’art.186 co.2 bis C.d.S.), ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità.
Secondo il rimettente il co.9 bis dell’art.186 C.d.S., nella parte in cui preclude siffatta possibilità in ogni caso di incidente stradale, a prescindere dalla valutazione in concreto della gravità del danno derivante dal sinistro e del grado della colpa dell’imputato, viola l’articolo 3, co.1 Cost. per la conseguente equiparazione di fattispecie diverse, come quella in cui la condotta imprudente abbia determinato un lieve tamponamento con danni alle cose o, al limite, alla sola persona dello stesso conducente (come nel caso di specie), e quella di un grave sinistro stradale con esiti letali o con danni arrecati alle persone. Tale scelta risulterebbe inoltre irragionevole nella misura in cui viene sottratta al giudice di merito qualsivoglia valutazione in concreto sulla gravità del danno derivante dal sinistro e sul grado della colpa del soggetto.
Il giudice di prime cure ritiene altresì violato l’art.27 co.3 Cost. e più in generale il finalismo rieducativo della pena “in quanto il lavoro di pubblica utilità – consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale – è sanzione che ha un elevato contenuto risocializzante”.
L’ordinanza
La Consulta ritiene sottratto al proprio sindacato la scelta legislativa di precludere l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in caso di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza a causa dell’uso di bevande alcoliche, esercitata dal Parlamento nell’esercizio della propria discrezionalità politica.
La norma impugnata introduce una preclusione oggettiva ispirata da un’evidente esigenza di prevenzione generale e di difesa sociale: una diversa interpretazione, anche fondata sul riconoscimento, in favore dell’imputato, di circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto all’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art.186 (aspetto non ravvisato nel giudizio di merito), vanificherebbe la portata deterrente di quest’ultima, ivi compreso l’effetto preclusivo dell’accesso al lavoro di pubblica utilità.
Considerazioni generali sul reato di guida in stato di ebbrezza alcolica
La scelta di rigore espressa dal Parlamento nella formulazione e nei successivi interventi di modifica dell’art.186 C.d.S. muove dal fatto che il fenomeno dell’incidentalità stradale, per sua natura inscindibilmente connesso agli stati patologici del conducente (si pensi alle malattie cardiovascolari, all’ipertensione, all’epilessia, al diabete, ecc.) ovvero alla violazione delle regole di comportamento su strada (eccesso di velocità, precedenza, sorpasso), tende con sempre maggiore frequenza ad identificarsi con la guida di veicoli sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti.
Ciò giustifica ampiamente – a parere del legislatore – il progressivo incremento delle sanzioni penali per l’inosservanza del divieto (inteso come obbligo di non fare o di astenersi) di guida sotto l’influenza dell’alcool.
La ratio dell’art.186 C.d.S. è costituita dalla sicurezza della circolazione che vieta ogni possibilità di guida inibita, incontrollata e senza l’osservanza delle norme e dei canoni fondamentali. Dato questo scopo, è sufficiente che lo stato di ebbrezza sussista tout court, non essendo affatto necessario stabilire se sia stato voluto o sia accidentale o fortuito, ovvero se sia doloso o colposo.
Più nello specifico, la norma codicistica sancisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e stabilisce che tale stato possa individuarsi quando il tasso alcolemico – ovvero la concentrazione di alcol nell’aria alveolare espirata- superi gli 0,5 grammi per litro.
Le sanzioni, diversificate per fasce di tasso alcolemico accertato, sono state, per le ragioni suesposte, progressivamente inasprite nell’ultimo decennio.
La c.d. ebbrezza leggera (guida con tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l), è stata depenalizzata dalla riforma entrata in vigore il 30 luglio 2010, con immediato effetto sui procedimenti pendenti per i quali il trasgressore ha diritto all’archiviazione o alla sentenza liberatoria perché il fatto non è più considerato reato. In questo caso la competenza passa al Prefetto o al giudice di pace.
Di contro, a partire dalla stessa data è sempre vietata la guida dopo l’assunzione di bevande alcoliche (in qualsiasi quantità):
– per i conducenti di età inferiore ai 21 anni (anche se guidano mezzi che non richiedono la patente) e per quelli che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni;
– per i conducenti professionali che trasportano persone o cose (alla guida di taxi, autobus, veicoli noleggiati con conducente), nonché per qualsiasi conducente di veicoli che possano trasportare più di otto persone.
– per i conducenti di mezzi pesanti, anche con rimorchio, autoarticolati e autosnodati.
Sanzioni
– per un accertato valore alcolemico superiore a zero e inferiore a 0,5 g/l. la sanzione applicabile varia da 163 a 658 euro, con raddoppio se viene provocato un indicente;
– per un accertato valore alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l la sanzione varia da 667 a 2.667 euro, con sospensione della patente da quattro a otto mesi;
– per un accertato valore alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l l’ammenda base variabile da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla metà.
– per un accertato valore alcolemico superiore a 1,5 g/l l’ammenda base variabile da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente da uno a due anni possono aumentare, a discrezione del giudice, da un terzo alla metà. Per il conducente di mezzi pesanti, di autobus e di autoveicoli che possono trasportare più di otto persone è sempre applicata la revoca della patente. Per gli altri la revoca scatta in caso di recidiva in un triennio. Il veicolo può essere sottoposto a confisca, a meno che non appartenga a persona estranea al reato, con sequestro preventivo.
Nel particolare caso in cui il conducente abbia meno di 18 anni e gli venga accertato un valore alcolemico tra zero e 0,5 g/l scatta il divieto di conseguire la patente B fino al compimento del 19° anno di età. Se il tasso alcolemico rilevato è superiore, il divieto vige fino al compimento del 21° anno di età.
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate e può essere disposto un fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato (art.186 co.2 bis).
Una sanzione aggiuntiva è prevista nella misura da un terzo alla metà di quella originaria (relativa alla guida sotto l’effetto dell’alcool o della droga), per infrazioni accertate nella fascia oraria notturna (dalle 22,00 alle 7,00). Il 20% di questa multa aggiuntiva va ad alimentare il Fondo per l’incidentalità notturna costituito nel 2007.
Nel caso di omicidio colposo è prevista la reclusione da due a sette anni, nonché la sospensione della patente fino a quattro anni. A fronte di lesioni gravi è prevista invece la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da 500 a 2.000 euro, mentre per lesioni gravissime è prevista reclusione da uno a tre anni, con sospensione della patente fino a due anni (in ambedue i casi). In caso di morte o lesioni a più persone la pena detentiva massima è di 15 anni (art.589 e 590 c.p., art.222 C.d.S.).
Particolari pene sono previste nel caso in cui al soggetto che provoca l’incidente sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:
– la patente è sempre revocata;
– anziché il fermo scatta la confisca del mezzo, con sequestro preventivo dello stesso;
– in caso di omicidio colposo la reclusione varia da tre a dieci anni (art.589 c.p);
– la reclusione varia da sei mesi a due anni in caso di incidente con lesioni colpose gravi, da un anno e sei mesi a quattro anni in caso di lesioni colpose gravissime (art.590 c.p).
Ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2011 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013, il Prefetto non può più sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE ma può solo disporre l’inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada. La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida: in tali casi si applica l’inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni, che sale a tre anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt.186, 186 bis e 187 C.d.S..
Esecuzione della pena
Se in fase processuale la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria ad ogni giorno di detenzione corrisponde la cifra di 250 euro;
Sempre in fase processuale, nei casi di processo per guida sotto l’effetto dell’alcol, esclusi quelli ove sia stato provocato un indicente, le pene, detentive e pecuniarie, possono essere sostituite con prestazioni di lavoro di pubblica utilità (attività non retribuita a favore della collettività).
Sanzione accessoria della confisca
In conformità al nuovo art.224 ter del codice della strada, introdotto dalla legge n.120 del 2010, la confisca operante per le più gravi violazioni dell’art.186 C.d.S. è effettuata con sequestro preventivo del veicolo, e si applica anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena. Il sequestro preventivo può riguardare anche un motoveicolo o un ciclomotore.
Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell’art.213 C.d.S. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrava accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è commesso il reato di cui all’art.186 è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell’art.213, comma 2 sexies, C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi reati. Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, si applica la misura di sicurezza della confisca operata secondo la procedura di sequestro preventivo.
Resta, invece, vigente l’obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art.213, comma 2 sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli indipendentemente dall’età del conducente, come precisato nell’ultimo periodo del punto 1, della circ. Min. Int. n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 24 agosto 2007.
Divieti particolari per l’uso di alcool
Con riforma al codice della strada operata dalla legge n.120 del 2010 è stato introdotto l’art.186 bis che disciplina la guida sotto effetto dell’alcool per particolari soggetti (minori, neopatentati, autisti di mezzi pesanti e di mezzi destinati al trasporto pubblico), prevedendo il divieto totale di consumare bevande alcoliche prima di mettersi alla guida.
Dal 13 agosto 2010 nelle aree di servizio lungo le autostrade (autogrill) è vietata:
– la somministrazione di bevande superalcoliche (in qualsiasi orario) e la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3.500 a 10.500 euro;
– la vendita per asporto delle bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 (sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.500 a 7.000 euro).
Salvo diversa e più restrittiva disposizione del Questore, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 è stato esteso a tutti i locali, anche circoli e associazioni.
I locali aperti oltre la mezzanotte devono disporre, almeno presso un’uscita, di un apparecchio per rilevare il tasso alcolemico (etilometro) messo a disposizione dei clienti. Devono anche esporre delle tabelle che descrivano i sintomi collegati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e che riportino le quantità – per le bevande alcoliche più comuni- che determinato il superamento del tasso alcolemico oltre il quale vige il divieto di guida, stabilite a seconda del peso corporeo.
Gli esercizi “di vicinato” (con superficie di vendita inferiore a 150 mq se posti nei comuni con meno di 10.000 abitanti, e inferiore a 250 mq se posti nei Comuni con più di 10.000 abitanti) devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo più restrittive disposizioni del Questore.
Sono escluse da queste limitazioni le notti tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 15 e il 16 agosto.
Per gli stabilimenti balneari è possibile organizzare feste e somministrare alcolici qualsiasi giorno della settimana nel rispetto dei regolamenti locali e comunque solo tra le ore 17 e le ore 20, salvo che sia stata già rilasciata autorizzazione per altri orari.
Procedura per l’accertamento dello stato di ebbrezza e adempimenti successivi
La polizia può sottoporre i conducenti, anche senza il loro consenso, ad accertamenti alcolimetrici fatti “a campione”, attraverso rilevazioni fatte con strumenti portatili (gli etilometri) che misurano la quantità di alcool contenuta nell’aria respirata con due prove fatte a distanza di cinque minuti e rilasciano prova cartacea della misurazione.
In previsione normativa, che ha l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate, consente agli organi di polizia stradale, in occasione di controlli ordinari ovvero a campione, di richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari anche se essi non manifestino sintomi tipici d’abuso di alcool (circ. Min. Int. n.300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005).
In caso di conducente appartenente alle categorie per le quali dal 30 luglio 2010 è sanzionabile anche l’accertamento di un tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l (minore di 21 anni, neopatentato, guidatore di autobus o mezzi pesanti), sono necessarie invece tre prove fatte con gli etilometri già in dotazione alle forze dell’ordine (circ. Min. Int. 30 luglio 2010 n.300/A/10777).
Se l’etilometro non è disponibile possono essere fate prove preliminari comportamentali o tramite strumenti che non rilevano misurazioni. Se queste danno esito positivo o se comunque il conducente dia motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza, la polizia può disporre l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando affinché siano effettuati gli accertamenti “legali” tramite elitometro.
Nel caso in cui i conducenti siano coinvolti in un incidente e vengano sottoposti a cure mediche, le analisi vengono effettuate, su richiesta della Polizia, presso l’ospedale. Se l’esito delle analisi non è immediatamente disponibile, e se vi sono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di ebbrezza, la Polizia può disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni (disposizione cautelare disciplinata dall’art.216 C.d.S.).
In caso gli accertamenti abbiano esito positivo operano sanzioni anzidette, dopo un procedimento penale davanti al giudice (circ. Min. Int. 20 agosto 2007 n.300/A/1/26352).
I provvedimenti sul veicolo (fermo amministrativo o confisca) possono essere applicati in via preventiva e provvisoria con immediato sequestro e affidamento ad appositi custodi-acquirenti convenzionati col Ministero dell’interno.
Al momento dell’accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell’art.321, comma 3 bis c.p.p., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell’effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo.
Nel caso di fermo amministrativo applicato a seguito di incidente, il veicolo può essere affidato ad uno dei soggetti solidalmente obbligati con il conducente, se presente (ad esempio, proprietario del veicolo, usufruttuario, ecc.).
Il veicolo viene restituito solo con la sentenza di proscioglimento (art.224 ter C.d.S. e circolari del Ministero interno 30 luglio 2010 -n.300/A/10777 e 12 agosto 2010 n.300/A/11310).
Per la sospensione della patente, si applicano le disposizioni relative alla “sospensione a seguito di ipotesi di reato”, disciplinate dall’art.223 C.d.S..
L’assenza di condanne precedenti, in questi processi penali, non costituisce più circostanza attenuante. Costituisce invece circostanza aggravante la presenza illegale del trasgressore in Italia.
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento
La completa riformulazione (ai sensi del d.l. n.92 del 2008) dei primi due periodi del comma 7 dell’art.186 C.d.S, ha determinato la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3,4 e 5 che, per effetto del d.l. n.117 del 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007 n.160, era stato trasformato in illecito amministrativo.
Il conducente che si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti può subire l’applicazione di un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a due anni (con obbligo di visita medica) e la confisca del veicolo, applicabile salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato scatta la revoca della patente (art.186 co.7 C.d.S.).
Come già precisato nella circolare Min. Int. n.300/A/l/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell’art.186 C.d.S quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.
Se il rifiuto viene da uno dei soggetti sottoposti a pene particolari (minore di 21 anni, neopatentato, autista di autobus o mezzi pesanti), le sanzioni possono essere aumentate, a discrezione del giudice, da un terzo alla metà. La sospensione della patente rimane variabile da sei mesi a due anni e può scattare la confisca del veicolo quando lo stesso non appartenga a persona estranea al reato. In quest’ultimo caso, però, la sospensione della patente raddoppia.