Il preventivo scambio informativo tra Comune e autorità provinciale di p.s. è fondamentale per la buona riuscita di una pubblica manifestazione, in termini di ordine e sicurezza pubblica.
Due i necessari presupposti per gli organizzatori: l’ottenimento dell’autorizzazione comunale all’occupazione temporanea di suolo pubblico e l’avvenuta comunicazione al Questore delle modalità di suo svolgimento.
Ai sensi dell’art. 68 del R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), chiunque intenda temporaneamente occupare una porzione di suolo pubblico, per una serie di scopi specifici, deve farne richiesta all’autorità comunale competente, ai fini dell’ottenimento della relativa concessione. Allo stesso tempo, ai sensi dell’art. 18 del citato Regio decreto, i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso almeno 3 giorni prima al Questore, il quale “nel caso di omesso avviso, ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione”.
Un primo problema attiene alla predisposizione di apposita modulistica, da fornire agli interessati, per la presentazione delle istanze, la cui formulazione dovrebbe essere concordata tra i due apparati, affinché nella stessa siano contenuti tutti i dati imprescindibili per l’accoglimento o meno della richiesta: generalità complete dei promotori e/o organizzatori, comprensive di codice fiscale, stima del numero dei partecipanti, ipotizzabile intenzione di utilizzare strumenti acustici, indicazione delle strade che si programma di percorrere in caso di corteo, eventuale volantinaggio, nonché orario di inizio e termine dell’evento. E’ necessario altresì che, nella stessa modulistica, sia riportata la dicitura di “avvenuta presentazione di richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico in Comune (e data dell’eventuale ottenuto rilascio)” e “effettuata comunicazione all’autorità di p.s.”; ciò in maniera tale da consentire all’ufficio ricevente di sapere se un’istruttoria sia stata già avviata dall’altro organo competente. Pur potendo il promotore presentare la propria istanza prima alluna o all’altra autorità (la legge prevede solo la necessaria presentazione della comunicazione dell’evento all’autorità di p.s. almeno 3 giorni prima), il Questore, per ragioni di opportunità, subordina sempre la propria valutazione all’avvenuto ottenimento della concessione comunale.
Ulteriore problematica attiene alla necessità di congiunta valutazione, da parte delle due autorità, sull’idoneità del luogo oggetto di autorizzazione, in base al numero dei partecipanti e all’eventuale concomitante presenza, in luogo attiguo, di manifestazioni antagoniste. A tale riguardo è auspicabile che, qualora il territorio comunale dovesse insistere su più circoscrizioni, le stesse vengano sollecitate per tempo all’individuazione di un numero congruo di aree disponibili, in maniera tale da permettere di proporre agli organizzatori una valida alternativa allocativa, nel caso in cui si renda necessario, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, opporre un diniego relativo al luogo da questi individuato.
Da ultimo, nell’ambito della sinergia tra Comune e Questura, occorrerà imporre sempre agli organizzatori dell’evento l’adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per salvaguardare al meglio la sicurezza stradale, in caso di corteo, nonché specificare, all’atto del rilascio della concessione, che il Comune resterà esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi, per molestie o danni derivanti dallo svolgimento dell’evento.
E’ utile menzionare che, recentemente, alcune occupazioni temporanee di suolo pubblico afferiscono al c.d. flash mob (letteralmente “lampo di folla”); tale fenomeno si realizza con un raduno estemporaneo di persone, per lo più di giovane età, avente come finalità quella di mettere in pratica un’azione inusuale, di breve durata, in un’area pubblica. Ciò che rende unica l’iniziativa è la sua fase organizzativa: i partecipanti, infatti, vengono avvisati dell’evento via internet, tramite la consultazione dei blog d’area, o per via telefonica. Diventa, dunque, problematica l’individuazione di un organizzatore o promotore al quale far capo, tenendo presente che i partecipanti non si conoscono tra loro e che, il più delle volte, manca totalmente la stessa richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico. In tali circostanze, di fatto, sarà l’organo di pubblica sicurezza, tramite il preventivo ed opportuno monitoraggio per via telematica dei siti d’area, a venire a conoscenza dell’evento, ed a giungere ad una identificazione dei promotori e/o partecipanti, comunicando tempestivamente all’autorità comunale data, tempi e modalità del flash mob, anche al fine di regolarizzare la procedura amministrativa al riguardo. Ciò, dando per risolti i dubbi circa la necessità di una richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, in quanto l’evento in questione si perfeziona in un brevissimo e quasi non apprezzabile lasso di tempo.
La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico non possono dunque mai prescindere da un flusso di informazioni ininterrotto e bilaterale tra Comune e Questura.
A cura di Alessandra Belardini*
* Funzionario della Polizia di Stato
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