IN POCHE PAROLE …
Legittimo il ritiro delle armi anche in assenza del provvedimento che dispone il divieto.
Cons. Stato, sentenza 22 febbraio 2023 n.1799
Nel caso di rinnovo di una licenza per detenere armi, l’amministrazione deve valutare le esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico, che potrebbero essere cambiati rispetto alla fase di rilascio
L’art. 39 del T.U.L.P.S. consente alla PA, per l’esigenza di gestire l’urgenza, di procedere al ritiro cautelare dell’arma e ciò senza necessità di adottare preventivamente il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
L’art. 42 del T.U.L.P.S. non prevede alcun aggravio motivazionale in caso di diniego del rinnovo della licenza, considerato che l’onere della prova in merito all’esistenza del “dimostrato bisogno” di detenere armi grava in capo al privato.
A margine
E’ pienamente legittimo il ritiro delle armi in caso di mancato rinnovo della licenza, anche nelle more o in assenza del provvedimento che dispone il divieto di detenzione.
La terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza annotata, ha respinto il ricorso con il quale era stato impugnato un provvedimento prefettizio di mancato rinnovo del porto di pistola per difesa personale e contestuale ritiro delle armi detenute.
Nella circostanza, attesa la riscontrata carenza del requisito di “dimostrato bisogno”, che ha determinato il mancato rinnovo del titolo, è parsa “logica conseguenza di quanto previsto dall’art.39 Tulps” la determinazione dell’autorità prefettizia di disporre anche il ritiro cautelare delle armi detenute, senza alcuna necessità di disporre in via preventiva il divieto di detenzione armi.
Secondo il giudice amministrativo, è senz’altro prioritaria l’esigenza di impedire il prosieguo della detenzione di un’arma da parte di un soggetto cui non è più consentito, ragion per cui è irrilevante la specifica ragione per la quale il titolo autorizzatorio è venuto meno.