La declinazione pratica è rimessa ai patti per la sicurezza urbana stipulati tra il Prefetto e il Sindaco
Con accordo sancito in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, su proposta del Ministro dell’Interno, sono state adottate le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana di cui all’art.5 del decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017 n.48.
Il documento approfondisce le cinque direttrici di azione lungo le quali potranno muoversi i Patti per la sicurezza urbana:
- la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate dai fenomeni di degrado;
- la promozione e la tutela della legalità e la dissuasione di ogni condotta illecita, nonché la prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- la promozione del rispetto del decoro urbano;
- la promozione dell’inclusione della protezione e della solidarietà sociale;
- l’individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione.
E’ possibile pianificare strategie specifiche, come ad esempio in materia di installazione di impianti di videosorveglianza (anche ai fini della presentazione da parte dei Comuni delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal decreto-legge n.14 del 2017) o di prevenzione al fenomeno dell’abusivismo commerciale.
Linee guida per la sicurezza urbana
Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione condivisa della “sicurezza urbana”, che l’art.4 del d.l. n.14 del 2017 definisce come bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da realizzarsi attraverso interventi di riqualificazione delle aree e dei siti degradati, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, di prevenzione della criminalità, in particolare di quella predatoria, di promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché di affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile”.
Intesa in questi termini, la “sicurezza urbana” persegue finalità autonome e distinte da quelle afferenti al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, pur senza naturalmente escludersi che tra i due ambiti possano sussistere momenti di contiguità.
La pianificazione dovrà essere affiancata dalla previsione di un sistema di verifica periodica semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati nel patto, individuandosi presso le Prefetture-UTG le “cabina di regia” aventi con il compito di formulare valutazioni congiunte circa gli effetti e i risultati derivanti dagli impegni sottoscritti, anche per misurare lo stato di attuazione strategica in ordine alla riduzione dei fenomeni criminali, predatori e di disordine e degrado urbano.
Il sistema delineato di verifica periodica dovrà essere affiancato da un costante flusso informativo sullo stato di avanzamento delle progettualità contenute negli accordi o patti, mediante tempestive comunicazioni agli uffici di riferimento delle proprie Amministrazioni.
Le linee guida definiscono in questo modo la cornice di riferimento e le modalità procedurali da seguire ai fini dell’adozione degli strumenti pattizi, ampliando anche il novero dei soggetti coinvolti (non solo lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti Locali, ma anche soggetti privati ) e chiamati ad operare nell’ambito e nel rispetto delle proprie competenze e funzioni per il soddisfacimento dell’interesse pubblico.
Nell’ottica della prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria dovrà essere sviluppata in fase prodromica un’accurata attività di analisi, preordinata congiuntamente ad individuare le aree e i quartieri più esposti ai fenomeni di criminalità diffusa nonché le tipologie di reati più ricorrenti. Ciò consentirà anche di calibrare al meglio le azioni da intraprendere tra quelle prefigurate.
“A questo scopo andranno valorizzati al meglio gli strumenti di scambio informativo sull’andamento della delittuosità, in generale, e degli street crime, in particolare – previsti dalle linee generali per le politiche di sicurezza integrata – nonché le indicazioni riguardanti lo specifico segmento in parola, ricavabili dagli strumenti di analisi georeferenziata”.
Fondamentale è inoltre il potenziamento delle informazioni riguardanti le sanzioni amministrative elevate a seguito dell’introduzione delle nuove misure previste dagli artt.9 e 10 del decreto-legge n.14 del 2017, per le quali è necessario promuovere l’interconnessione delle banche dati delle sanzioni amministrative ed accessorie tra le Forze di polizia e le Polizie locali.
In tal senso deve intendersi la previsione contenuta nell’art.18 del decreto legge del 4 ottobre 2018 n.113, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
La norma prevede un ampliamento dell’accesso da parte dei Corpi e servizi della polizia municipale, nei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, a specifici archivi presenti nella banca dati del CED interforze, con un rinvio ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché il Garante per la protezione dei dati personali, per la definizione delle modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero dei soggetti che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati.
La promozione e tutela della legalità richiede, l’altro, l’applicazione degli strumenti contenuti nel d.l. n.14 del 2017 e preordinati a tutelare l’accessibilità e la fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina (artt. 9 e 10).
Com’è noto, dette misure consistono nell’apposizione da parte dei Comuni di divieti di stazionamento, accompagnati da un sistema sanzionatorio che prevede l’irrogazione di una pena pecuniaria, di natura amministrativa, nonché l’immediato ordine di allontanamento da intimare al trasgressore. Tale disposizione è completata dalla previsione in virtù della quale gli atti di accertamento delle predette violazioni sono comunicate al Questore territorialmente competente, il quale, nel caso rilevi reiterazioni, può disporre il divieto di accesso ai luoghi indicati nei primi due commi dell’art.9.
In base all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n.14 del 2017, tali misure si applicano per le infrastrutture fisse e mobili del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, per quelle del trasporto locale urbano ed extraurbano e per le relative competenze. Le linee guida incoraggiano, tuttavia, i Comuni ad individuare altre aree da sottoporre a particolare tutela con divieti di stazionamento: si fa riferimento, in particolare, alle zone urbane sulle quali insistono scuole e plessi scolastici, musei, siti archeologici, complessi monumentali, istituti e luoghi di cultura o che comunque sono interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico. L’art.5, c.2, lett.c), del decreto-legge n.14 del 2017 prevede che, attraverso i “patti per la sicurezza urbana”, possano essere previste forme di collaborazione utili a coadiuvare l’amministrazione comunale nell’individuazione dei cennati luoghi aggiuntivi.
La “clausola ampliativa” è finalizzata alla salvaguardia fondamentalmente del decoro urbano, ragion per cui, anche al fine di aggiornare le aree da sottoporre a particolare tutela, i “patti per la sicurezza urbana” potranno individuare ulteriori criteri e segnalare l’esistenza di siti, afferenti alle rispettive sfere di competenza, in relazione ai quali emergono significativi fenomeni di degrado urbano o di deterioramento delle condizioni di fruibilità determinati da comportamenti umani, nonché stabilire i parametri utili a delimitare concretamente tali aree da trasfondere all’interno dei regolamenti di polizia locale.
A tale ultimo fine, le linee guida suggeriscono di tener conto della conformazione dei luoghi e dei contesti urbani, indicando, a mero titolo esemplificativo, che “può ritenersi adeguata una distanza pari a 300 metri dai siti da tutelare, ai sensi dell’art.5, comma 2, lett. c) del decreto-legge n.14 del 2017: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici (tra i quali possono ad esempio essere annoverati i litorali), ovvero aree adibite a verde pubblico”.
“Ulteriori elementi di valutazione potranno essere individuati dai Prefetti all’esito di dedicate sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tra i luoghi nelle cui adiacenze si sono registrati reati di criminalità diffusa o di deturpamento del patrimonio edilizio pubblico o privato. In tal modo, i Consigli comunali potranno disporre di un patrimonio completo di elementi valutativi, sulla base dei quali, nel rispetto dei principi di proporzionalità, individuare e aggiornare nell’ambito dei regolamenti di polizia locale i luoghi più esposti a possibili comportamenti di degrado e le relative aree circostanti da sottoporre al regime di cui ai ripetuti artt.9 e 10 del decreto legge n.14 del 2017”.
Quasi ad incoraggiare tale processo di individuazione di luoghi sensibili ‘aggiuntivi, il richiamato decreto legge n.113 del 2018 all’art.21 include i ‘presìdi sanitari’ tra i luoghi che possono essere previsti nei regolamenti di polizia urbana ai fini dell’applicazione di misure a tutela del decoro.
La disposizione reca la modifica all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, ed inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell’elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell’applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi.
Nella relazione illustrativa della proposta di decreto si legge che “ciò determina, quindi, la possibilità di applicare, tra l’altro, la misura del provvedimento di allontanamento del Questore (daspo urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione dei suddetti presidi dei citati eventi”.
In effetti, l’obiettivo sembrerebbe quello di consentire l’applicazione non solo dell’ordine di allontanamento – rimesso alla competenza del Sindaco – ma anche del daspo urbano del Questore nei confronti di soggetti che pongono in essere condotte che ne impediscono l’accessibilità e la fruizione. Non viene ampliata, però, la possibilità di applicare il divieto di accesso questorile nelle aree individuate nei regolamenti comunali ai sensi dell’art.9 co.3 della legge n.48 del 2017: tale misura, stando al dettato letterale della norma, continua a ricorrere solo in caso di violazioni delle condotte di cui i primi due commi dell’art.9 della legge n.48 del 2017 e non anche del terzo comma.