L’attuazione della direttiva n.2006/126/CE in materia di patenti di guida ha determinato la modifica di numerose norme del codice della strada, alcune già operative dal 19 gennaio ed altre in vigore dal 2 febbraio 2013.
Si riportano in stralcio le prime disposizioni operative illustrate nella Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza 300/ A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013 e relativi allegati avente ad oggetto il Decreto Legislativo 8 aprile 2011 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013.
La circolare ministeriale del 25 gennaio 2013
Le principali novità contenute nel D.Lgs. n. 59 del 2011
Le nuove categorie delle patenti di guida
Sono ora previste 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre.
In particolare:
• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.
Per immediata evidenza dei veicoli che ciascuna patente consente di guidare nel nostro Paese, si allega la tabella riepilogativa che è stata redatta dal Dipartimento della P.S. tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici con nota del 16 gennaio 2013.
La tabella delle nuove patenti
Il nuovo modello di patente UE, rilasciato in Italia per le patenti emesse dal 19 gennaio 2013, si presenta nel formato card ed è dotato di più idonei strumenti antifalsificazione.
Con il D.M. 28 novembre 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2012) recante “Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida” sono state determinate le caratteristiche aggiuntive delle patenti di guida:
a) ologramma su misura;
b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
c) caratteri, simboli e motivi riconoscibili al tatto;
d) inchiostri a variazione cromatica.
La patente, che sarà stampata con tecnologie di incisione laser, nella prima fase di applicazione prevederà la consegna senza la stampa della firma dell’interessato che sarà apposta sul documento stampato con penne ad inchiostro indelebile. Successivamente, anche la firma dell’interessato sarà stampata sul documento con le stesse tecniche.
Eliminazione dell’indicazione della residenza sulla patente
Sulla nuova patente di guida, che comunque mantiene sul territorio nazionale la natura di documento di identità personale, è stata eliminata l’indicazione della residenza del titolare, anche se naturalmente il dato continuerà a figurare nell’archivio degli abilitati alla guida e sarà aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza.
Per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.
Ai fini della notificazione del verbale di contestazione e di ogni altro atto ad esso conseguente fa fede la residenza riportata nella citata anagrafe degli abilitati alla guida di cui all’art.226 C.d.S..
Ambito di efficacia della patente
Sono stati previsti casi in cui alcuni veicoli possono essere guidati solo in ambito nazionale. Ad esempio, i titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1 gennaio 1986 e il 26 aprile 1988 conserveranno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.
Le modifiche più rilevanti riguardano essenzialmente la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida ed il regime sanzionatorio in caso di guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente speciale posseduta e di violazione dei codici armonizzati dell’UE e di quelli nazionali.
In merito all’equivalenza è stato previsto che qualsiasi categoria è valida per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri (categoria AM).
La patente di categoria:
– A2 è valida per la categoria A1;
– A è valida per le categorie A1 e A2;
– B è valida per la categoria B1 (solo in Italia anche per i veicoli della categoria A1 e, se il conducente ha compiuto 21 anni, per la guida di tricicli di potenza superiore a 15 kW);
– C è valida per la categoria C1 e B;
– D è valida per la categoria D1 e B;
– CE è valida per la categoria C1E, BE, B;
– DE è valida per la categoria D1E, BE, B;
– CE è valida per la categoria DE se il titolare è già in possesso della categoria D.
Le patenti conseguite prima del 19 gennaio 2013 continueranno ad avere la loro piena efficacia e consentiranno ai loro titolari di guidare tutti i veicoli che abilitavano a condurre al momento del loro rilascio.
Sanzioni per guida senza patente o con patente diversa
Il regime sanzionatorio per i casi di guida senza patente, che ora riunisce i casi di guida senza patente e di guida con patente diversa da quella prevista per lo specifico veicolo, si articola su una sorta di ‘doppio binario’.
Le disposizioni dell’art. 116 co. 15, C.d.S. (reato di guida senza patente), trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:
a) senza mai averla conseguita. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;
b) quando la patente stessa sia stata revocata. Affinché il reato sia consumato occorre, tuttavia, che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all’interessato;
c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida;
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta. In quest’ultima ipotesi, nei casi ritenuti meno gravi, ricorre l’illecito amministrativo di cui all’art. 116, comma 15 bis.
La nuova disciplina prevede la sanzione penale anche per la guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta.
Patenti conseguite con veicoli con cambio automatico
La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico – privo del pedale della frizione o della leva manuale per la frizione – consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.
Per la violazione di tale fattispecie, tuttavia, non si ravvisano gli estremi di una sanzione né amministrativa, né penale. “Infatti, mentre non può trovare applicazione l’apparato sanzionatorio dell’art. 116 C.d.S., giacché il conducente è titolare della patente di categoria corrispondente al veicolo che conduce, non possono essere applicate neanche le disposizioni dell’art.125 C.d.S., che, pur indicando la sanzione per chi conduce un veicolo in violazione delle prescrizioni imposte dai codici riportati sulla patente, non prevede sanzioni per la violazione di codici amministrativi, tra i quali, secondo la tabella allegata al d.lgs. n.59 del 2011, è collocato anche il codice armonizzato ‘78’ previsto per la guida di tali veicoli”.
Potrebbero configurarsi eventuali violazioni contrattuali sul piano assicurativo, nel caso in cui alla guida del veicolo coinvolto in un incidente e munito di cambio tradizionale si trovi il titolare di una patente conseguita con veicolo avente il cambio automatico.
Le limitazioni della guida
Per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale (cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni) sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti dal primo comma dell’art. 117 C.d.S., ora abrogato.
Restano in vigore, invece, le limitazioni di potenza previste per chi consegue la (nuova) patente di categoria A2, nonché per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.
Per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le vecchie limitazioni di potenza/tara previste dall’art. 117, pur non essendo più previste sanzioni. Resta impregiudicata la responsabilità assicurativa, civile o penale di questa condotta che continua ad essere comunque illecita in ragione della sopravvivenza di tali limiti.
Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.
La nuova disposizione, che estende le limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19 gennaio 2013.
I codici armonizzati e i codici nazionali
Un’importante innovazione è rappresentata dai codici apposti sulla patente per indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti del veicolo, abilitazioni del titolare della patente, ecc..
Codici armonizzati delle patenti di guida
Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell’art. 125 C.d.S..
Durata e conferma della validità della patente di guida
L’ambito di validità temporale delle nuove patenti di guida è stato rimodulato in relazione all’età del conducente e alla categoria, fatta salva la diversa limitazione riportata sul documento.
Validità delle singole categorie di patente
La circolazione con patente, carta di qualificazione, certificati di abilitazione e di formazione professionali scaduti di validità è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 126 C.d.S. e con quella accessoria del ritiro del documento.
Chi guida dopo che la patente sia stata ritirata a seguito della predetta violazione, è sottoposto alla sanzione dell’art.216, comma 6, C.d.S. Analogamente, è previsto il ritiro immediato del certificato di abilitazione KA o KB, scaduto di validità, mentre non è previsto il ritiro del certificato di formazione professionale (CFP) scaduto.
Nel caso della carta di qualificazione del conducente (CQC) la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro del documento sarà possibile, per tutti i conducenti, solo per i primi 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 2, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 59 del 2011.
La circolare del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2013 specifica, al riguardo, che “decorsi 90 giorni da tale data, invece, la procedura di applicazione della sanzione accessoria del ritiro varierà a seconda che la CQC sia separata dalla patente di guida o in essa compresa mediante l’indicazione del codice 95: nel primo caso si procederà materialmente al ritiro, nel secondo non si dovrà procedere al ritiro della patente, salvo che anche quest’ultima sia scaduta di validità”.
La revisione della patente
L’art. 128 C.d.S. prevede nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida.
In particolare:
– l’idoneità alla guida in soggetti già titolari di patente con patologie incompatibili con l’idoneità alla guida è valutata anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli dell’articolo 119 C.d.S. ed i medici che compiono tali accertamenti devono comunicarne l’esito all’Ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri che provvede ad invitare il titolare a sottoporsi a revisione della patente di guida;
– il Prefetto può disporre la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
La conduzione di veicoli in Italia con patenti straniere
Le modiche più significative concernenti la guida di veicoli con patenti straniere riguardano, da un lato, la piena equiparazione delle patenti comunitarie a quelle italiane e, dall’altro, il riconoscimento delle patenti rilasciate da uno Stato non facente parte dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, conformi ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali e in corso di validità.
Sotto il primo profilo, viene ribadito che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Sul punto si era già espresso il Ministero dell’Interno con circolare del Dipartimento della P.S. n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20 agosto 2009, evidenziando, in linea con il Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che “nel caso in cui sia accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, è necessario procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente”. Gli Uffici da cui dipendono gli accertatori devono trasmettere la patente ritirata, rispettivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se è una patente italiana, o – per il tramite della Prefettura – all’autorità Consolare o Diplomatica del Paese che l’ha rilasciata, se trattasi di altra patente comunitaria.
Per quanto riguarda, invece, i conducenti extra UE ed extra SEE è stato specificato che il solo permesso internazionale di guida, non accompagnato dalla patente dello Stato estero, diversamente da quanto previsto nella precedente formulazione dell’art. 135 C.d.S., non consente più di circolare sul territorio nazionale.
La circolazione con patente estera scaduta di validità, salvo che il titolare abbia acquisito la residenza in Italia, è oggetto delle stesse sanzioni amministrative previste per la corrispondente condotta posta in essere da titolare di patente comunitaria o italiana. In tali casi il documento di guida viene ritirato al momento dell’accertamento e trasmesso alla Prefettura competente per territorio che, per via diplomatico-consolare, provvede ad inviarla alle autorità del Paese che l’ha rilasciata.
Se la legislazione del paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia.
Il Prefetto non può più sospendere la patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE o extraUE ma può solo disporre l’inibizione a guidare sul territorio nazionale per una durata uguale a quella del periodo di sospensione previsto per la violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
La stessa facoltà è stata attribuita al Prefetto nel caso in cui un titolare di patente rilasciata da uno Stato UE, SEE o extra UE commetta, sul territorio dello Stato, una violazione che comporta la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida: in tali casi si applica l’inibizione alla guida sul territorio italiano per due anni (3 anni se la violazione da cui discende la revoca afferisce agli artt. 186, 186 bis e 187 C.d.S.).
Le nuove sanzioni accessorie sono applicate dagli organi di polizia stradale procedendo al ritiro immediato del documento in occasione dell’accertamento della violazione e alla sua trasmissione alla Prefettura competente rispetto al luogo dell’accertamento della violazione allo scopo di permettere a tale Ufficio di emettere un provvedimento di inibizione alla guida.
“In occasione dell’accertamento di una violazione amministrativa da cui discende la possibilità di applicazione delle predette sanzioni accessorie ed allo scopo di facilitare le operazioni di notificazione dei provvedimenti di inibizione di guida emessi dal Prefetto, gli organi di polizia stradale che redigono i verbali di contestazione relativi devono indicare, all’interno del verbale stesso, il luogo, situato nel territorio italiano, in cui il trasgressore richiede che gli siano notificati i predetti provvedimenti”.
Conformemente alle norme dell’Unione, la patente rilasciata da uno Stato membro dell’unione europea o dello spazio economico europeo è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti dell’abilitazione alla guida, ad una patente nazionale nel rispetto delle regole relative alle equipollenze tra le categorie di patenti di guida rilasciate negli stati membri fino al 18 gennaio 2013.
Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente italiana, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia, e non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale.
Sussiste invece l’obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia (anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia) nei seguenti casi:
• quando sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità;
• se il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell’art. 128 C.d.S..
I documenti di guida
Il D.Lgs. n. 59 del 2011 è intervenuto anche per modificare le disposizioni dell’art. 180 C.d.S., in modo da aggiornarlo, nell’elenco dei documenti di guida da avere al seguito, con le nuove previsioni.
Circa l’obbligo, previsto dal comma 1, lettera a) dell’art. 180 C.d.S., di avere con sé per circolare la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, si è aggiunto il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto.
Chi trasporta materiali deve avere con sé il certificato di formazione professionale (CFP), mentre per la guida di particolari veicoli occorre avere al seguito lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici conseguito con visita medica specialistica annuale, rispettivamente per l’ultrasessantacinquenne che guida e per l’ultrasessantenne che guida autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
L’equiparazione del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori (CIGC) alla patente di categoria AM, destinata a sostituirlo, ha comportato il venir meno dell’obbligo per il conducente di un ciclomotore di avere con sé un (ulteriore) documento di riconoscimento: ne consegue che per tutta la fase transitoria, cioè fino a quando tutti i conducenti non avranno convertito il certificato di idoneità alla guida in patente AM, la circolazione con il CIGC senza documento di riconoscimento non potrà più essere oggetto di sanzione, fermo restando l’obbligo di identificazione del conducente, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La carta di qualificazione del conducente
Il possesso della qualificazione iniziale e della formazione periodica, oggi documentate dalla carta di qualificazione del conducente (CQC), devono risultare comprovate mediante l’apposizione sulla patente di guida italiana del codice UE armonizzato “95”.