La contestazione di violazione dei limiti di velocità, se accertata mediante apparecchiatura speciale “telelaser”, ha piena validità anche in assenza dello “scontrino” di trascrizione dell’ infrazione rilevata.
Corte di Cassazione – Sez. II, civile – sentenza n. 13894, 2 agosto 2012 – Pres. Goldoni – Rel. Proto Cassaz_13894
Commento – la pronuncia ha confermato che non è essenziale, per la validità della contestazione, l’ emissione, da parte dell’ apparecchiatura utilizzata, di una riproduzione documentale del dato rilevato, ovvero lo scontrino contenente l’ orario e la velocità rilevata.
La motivazione è stata ricondotta in primis al dettato normativo, atteso che la norma regolamentare (1) cui l’ art. 142 del Codice della Strada rimanda, disciplina espressamente e tassativamente le caratteristiche delle apparecchiature destinate all’ utilizzo diretto da parte degli organi di Polizia Stradale, per contestare il superamento dei limiti di velocità, non prevedendo la necessità della riproduzione cartacea delle risultanze..
Viene infatti prescritto unicamente che siano “approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”, che sia fissata “la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile”, in modo tale che l’ univocità ed oggettività del dato possano escludere valutazioni discrezionali o interpretazioni più o meno arbitrarie da parte dell’ operatore , e che sia garantita la riservatezza dell’ utente.
Ancora al dato normativo è riconducibile la fede privilegiata, sino a querela di falso, delle attestazioni rese dal pubblico ufficiale in sede di verbalizzazione di qualsivoglia atto, inclusa, nel caso di specie, la trascrizione del valore della rilevazione effettuata mediante l’ operazione di scelta e puntamento del veicolo in movimento, con successiva lettura e trascrizione del valore registrato sul display dell’ apparecchiatura speciale.
Per completezza di informazione, corre infine l’obbligo di precisare che altri sono i dispositivi per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità per i quali è espressamente prescritta la documentazione della violazione (2), in modo da poter consentire una compiuta visualizzazione anche successiva di tempi e modi di realizzazione dell’ infrazione.
Si tratta dei dispositivi operanti c.d. “da remoto” – Tutor SicVe, autovelox – destinati al funzionamento senza la costante presenza di un operatore, per i quali la contestazione è differita rispetto al momento dell’ accertamento, e la cui installazione è consentita solo su tratti viari per i quali sussistano requisiti normativamente individuati (2).
L’ utilizzo del “telelaser” comporta la contestazione immediata all’ utente da parte dell’ agente accertatore, cosicchè, in difetto di eccezioni in ordine alla regolarità sotto il profilo tecnico dell’ apparecchiatura, resta quale unico rimedio giuridicamente fondato, la querela di falso.
Deborha Montenero*
* Funzionario Polizia di Stato
(1) Art. 345 Reg. Att. C.d.S. “Apparecchiature e mezzi di accertamento dell’ osservanza dei limiti di velocità”
(2) D.L. 121/2002 convertito nella legge n. 168/2002