IN POCHE PAROLE..
DASPO anche al tesserato di federazioni sportive, previo giudizio di pericolosità
I documenti
Legge 13 dicembre 1989, n.401,
Cass. pen., sez.III, 8 giugno – 5 settembre 2007, n.33864
Cons. Stato, sez.III, ordinanza n.1178 del 2019
Cons. Stato, sez.III, sentenza n.5013 del 2016
T.A.R. Veneto Venezia, sez.III, sentenza 21 maggio 2013, n.718
Il Daspo (acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive), introdotto dalla legge 13 dicembre 1989 n. 401, per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio, può essere adottato anche nei confronti di tesserati di federazioni sportive, indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva.
La Suprema Corte ha già da tempo ritenuto legittimo il provvedimento inflitto da un Questore ad un dirigente e ad un calciatore di una società sportiva coinvolti in una rissa iniziata in campo e proseguita negli spogliatoi (Cass. pen., sez.III, 8 giugno / 5 settembre 2007, n.33864).
Occorre, naturalmente, che il provvedimento inibitorio sia adottato all’esito di un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito dalla misura, al pari della valutazione che deve essere espressa in relazione all’applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire condotte valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell’art.6 della legge n.401 del 1989, condotte idonee a turbare l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).
Su tali basi, può essere legittimamente adottato un provvedimento inibitorio che contempli, altresì, l’obbligo di presentazione negli uffici di polizia, “in tempi adeguati ad evitare la consumazione di reati contro l’ordine pubblico in occasione di determinati eventi sportivi, laddove le condotte di un giocatore di una squadra di calcio, per la loro sequenza e per la loro qualità, non sono affatto casuali ma precisamente volute e connotate da specifica aggressività che si propone e si reitera in scenari collettivi abbiano essi come comprimari dei poliziotti o dei presunti accompagnatori della squadra antagonista” (Cass. pen., sentenza n.43826 del 12 novembre 2012)
Più di recente, il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza del 7 marzo 2019 n.1178, ha evidenziato che la partecipazione a una rissa in campo alla fine della partita e, in quanto giocatore di una delle squadre, l’aver attivamente contribuito alla violenza ‘di gruppo’, sferrando un calcio ad un giocatore della squadra avversaria, integra un grave comportamento violento tale da rientrare nella fattispecie di cui all’art.6 co.1 della legge n.401 del 1989 e giustificare pienamente il divieto di accedere agli stadi o impianti sportivi ove si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo una compagine calcistica.
Si tratta di un orientamento consolidato (cfr. Cons. Stato sez.III, sentenza del 28 novembre 2016 n.5013 che riforma della sentenza del T.a.r. Umbria, n.128 del 2016), in forza del quale viene riconosciuta al Questore la titolarità del potere discrezionale (di per sé insindacabile in sede giurisdizionale) di valutare se il destinatario del DASPO (anche in ragione della gravità della sua condotta) non debba svolgere l’attività sportiva da tesserato e neanche frequentare l’impianto sportivo che sia utilizzato dalla società per la quale svolge la propria attività.
Pertanto, in ambito sportivo, le misure adottabili ai sensi dell’art.6 della legge n.401 del 1989, si applicano nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, anche se si tratta di tesserati di federazioni sportive, fermo restando che spetta agli organi di disciplina sportiva adottare le sanzioni di propria competenza (T.A.R. Veneto Venezia, sez.III, sentenza 21 maggio 2013 n.718).