L’art.2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con legge 7 agosto 2012 n.131, ha previsto che, nel caso di locazione o di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, la registrazione assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S..
L’obbligo di segnalare all’Autorità di P.S. la cessione di un fabbricato (anche in locazione o comodato) o di parte di esso è stato introdotto nell’ordinamento dall’art.12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n.191.
Le finalità antiterrorismo sottese all’introduzione di questa previsione normativa si sono progressivamente attenuate in presenza di modalità alternative di verifica sull’utilizzo degli immobili.
La semplificazione delle procedure di assolvimento dell’obbligo in questione ha avuto inizio con l’attuazione delle nuove disposizioni in materia di federalismo fiscale.
In particolare, l’art.3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge18 maggio 1978, n. 191.
Un analogo assorbimento del citato obbligo è stato previsto anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati, in applicazione dell’articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, d.l. 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
Tali norme, entrate in vigore il 7 aprile 2011 per quanto riguarda i contratti di locazione registrati e il 14 maggio 2011 in merito ai contratti di vendita di immobili registrati, esonerano dalla comunicazione ai sensi dell’art.12 co.1 del decreto legge n. 59 del 1978 coloro che abbiano provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita.
L’Agenzia delle Entrate è tenuta ad individuare, tra le informazioni acquisite per la registrazione dei contratti, quelle rilevanti ai fini del richiamato art.12 e a trasmetterle per via telematica al Ministero dell’Interno.
L’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota n.557/LEG/010.418.6 del 31 maggio 2011, aveva inizialmente specificato, sulla base del disposto di cui all’art.3 co.6 del d.l.. n. 23 del 2011 (ora adeguatamente riformulato) che il predetto obbligo non veniva meno nel caso di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti e professioni.
Tuttavia, alla luce dell’enunciato di cui all’art.2 del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con legge 7 agosto 2012 n.131, sono venute meno le iniziali perplessità sull’ambito operativo del citato esonero, essendo planarmente previsto che, nel caso di locazione o di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, la registrazione assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. che pertanto si intende assolto anche per i contratti di comodato e per tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni precedentemente escluse.
Nulla è cambiato, invece, per le comunicazioni relative all’ospitalità di stranieri previste dall’art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e per i casi residui in cui la cessione di fabbricati non è soggetta alla registrazione del contratto, ove continuerà ad applicarsi il previsto obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. attraverso l’inoltro di uno specifico modulo cartaceo.
Ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno è rimesso l’onere di definire le modalità di dettaglio per l’assolvimento dell’obbligo attraverso l’invio telematico di un apposito modello di comunicazione.