Il nuovo decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190.
La legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 13 novembre 2012, oltre ad introdurre una normativa organica e immediatamente operativa per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione, contiene anche una delega al Governo per l’adozione di un testo unico in materia di incandidabiltà e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo a seguito di condanne definitive per delitti non colposi.
Il termine per l’esercizio della delega, originariamente fissato in 12 mesi dall’art.1 co.63 della legge n.190 del 2012, è stato osservato dal Governo in tempi ristretti ed in aderenza all’impegno assunto a seguito di uno specifico ordine del giorno discusso in Senato.
Il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235 fissa regole univoche per le cariche elettive e gli incarichi di Governo, prevedendo che l’incandidabilità – e comunque impossibilità di continuare a ricoprire le cariche in corso – operi nei confronti di:
a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art.51, co.3 bis e 3 quater c.p.p.. Si tratta di reati particolarmente gravi e già connotati nel nostro ordinamento in termini di maggiore allarme sociale, come dimostra – tra le altre – la previsione di un termine di prescrizione raddoppiato;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, commessi contro la pubblica Amministrazione ;
c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (si pensi ai reati fiscali, al voto di scambio, ecc.).
Molto ampio è il novero degli incarichi ricompresi nell’operatività del decreto legislativo: si va, infatti dai membri del Parlamento europeo alle cariche di deputato e di senatore della Repubblica, dagli incarichi di presidente e di componente dei Consigli e delle Giunte delle unioni dei Comuni, al presidente ed ai componente degli organi esecutivi delle comunità montane, fino ai consiglieri di amministrazione ed ai presidente delle A.S.L. e delle istituzioni di cui all’art.114 del T.U.E.L..
L’incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice.
In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.
E’ previsto l’aumento di un terzo del suddetto termine qualora il delitto che determina l’incandidabilità o il divieto di assumere incarichi di governo sia stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o all’incarico di Governo.
La misura preclusiva opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p. e produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza già previste dall’art.2, lett.b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223.
Solo in caso di sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt.178 c.p., è prevista la causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità, che ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. Ove detta riabilitazione sia successivamente revocata è previsto il ripristino immediato dell’incandidabilità.