La Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, ratificata in Italia con legge 1 ottobre 2012, n.172, determina l’introduzione e la modifica nel nostro ordinamento di norme per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ma anche di previsioni specifiche a tutela di familiari e conviventi, che riformano sostanzialmente il contenuto dell’art. 572 c.p..
La nuova fattispecie del delitto di maltrattamenti si fonda essenzialmente sulla modifica del novero dei soggetti passivi e sulla revisione dell’impianto sanzionatorio.
Il primo profilo si realizza principalmente con l’inclusione del convivente tra le potenziali vittime di maltrattamento, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato che guarda alla famiglia in termini sostanziali, intendendola come “consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile profilo di tempo” (Cass., sez.VI, 22 maggio 2008, n. 20647).
Di contro, coerentemente con l’indicazione contenuta nella Convenzione di Lanzarote e nell’ambito di una sorta di ‘logica dei contrappesi’, scompare dalla fattispecie autonoma di reato il riferimento al “minore degli anni quattordici”, la cui peculiare posizione viene ora in rilievo solo ai fini dell’aggravante prevista nel secondo comma del medesimo art. 572 c.p..
In sostanza, alla condivisibile inclusione del convivente tra i soggetti passivi del reato si accompagna la meno chiara esclusione da questo ambito del minore infraquattordicenne (“persona della famiglia o comunque convivente”, “persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”).
Nei suoi confronti sarà garantita una protezione ex art. 572 c.p. – peraltro con un aggravio di pena – ma solo ove rientri – per vincolo di parentela o convivenza – fra le categorie protette.
Il quadro sanzionatorio fa registrare un (contenuto) innalzamento dei limiti edittali per quanto concerne la fattispecie base (che passa dalla forbice ‘1-5 anni’ a ‘2-6 anni’ di reclusione) e le ipotesi aggravate, con un leggero aumento nel massimo, che passa da 20 a 24 anni nel caso di morte e da 8 a 9 anni nel caso di lesioni gravi, mentre restano invariati i termini in caso di lesioni gravissime.
Viene tipizzata, inoltre, come aggravante speciale che determina la pena dell’ergastolo, l’ipotesi dell’omicidio consumato in occasione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies.
Ai sensi dell’art.4, della Legge n. 172 del 2012, i termini prescrizionali sono raddoppiati “per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609 quater”.