Con circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del Ministero dell’Interno del 16 settembre sono stati forniti chiarimenti e precisazioni su numerose problematiche applicative insorte nel primo periodo di vigenza delle disposizioni contenute nel decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.
Pagamento in misura agevolata in caso di mancanza di copertura assicurativa
La riduzione del 30% è consentita, tra l’altro:
a) nel caso del pagamento ridotto previsto dall’art. 193, co.2, C.d.S., ove il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull’estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tali ipotesi, la somma versata è trattenuta a titolo di acconto, mentre il restante ammontare sarà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva;
b) nel caso del pagamento ridotto previsto dall’art. 193, co. 3, C.d.S. (scadenza della copertura assicurativa da meno di trenta giorni o rottamazione del veicolo entro i trenta giorni successivi all’accertamento), applicando l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La relativa procedura di pagamento richiede tuttavia alcune precisazioni:
1) nel primo caso (scadenza della copertura assicurativa da meno di trenta giorni) il pagamento dell’importo, scontato del 30%, ha effetto estintivo dell’obbligazione solo nel caso in cui avvenga nei cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione e la riattivazione della copertura assicurativa avvenga, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni dalla scadenza;
2) nel secondo caso (rottamazione del veicolo entro i trenta giorni successivi all’accertamento) il trasgressore dovrà versare la cauzione per intero al momento della richiesta di rottamazione che, per accedere al beneficio dello sconto ulteriore del 30%, dovrà essere versata entro cinque giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione. Se questa operazione è effettuata in tale termine, dopo che la rottamazione è avvenuta con i modi richiesti dalla norma, l’ufficio che ha in deposito la cauzione la restituisce al trasgressore trattenendo una somma pari ad un quarto della sanzione ulteriormente scontato del 30%.
Pagamento in misura agevolata in caso di mancanza di sospensione della patente
La riduzione del 30% non è consentita, tra l’altro, quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tuttavia, “essendo tale condizione un parametro astratto per valutare la gravità dell’illecito, il beneficio del pagamento con lo sconto del 30% è applicabile in caso di sospensione cautelare della patente disposta ai sensi dell’art. 223, co.2, C.d.S., quando essa deriva da una violazione di una norma che non prevede astrattamente tale sanzione accessoria. Infatti, in tale caso, la sospensione di patente assume natura eventuale e cautelare e non può configurarsi come sanzione amministrativa prevista direttamente per la violazione commessa”.
La stessa considerazione deve essere riconosciuta in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, di cui all’art. 216 C.d.S.. In tali casi, la misura non è finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di sospensione della patente e, quindi, è da considerarsi meno grave rispetto alla violazione di una norma che prevede tale sanzione.
Il beneficio del pagamento scontato deve essere riconosciuto anche in caso di violazioni che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida solo in caso di recidiva. In tali casi, alla prima violazione deve essere senza dubbio riconosciuto il beneficio mentre, in caso di recidiva, il beneficio può essere escluso solo se l’operatore che accerta la violazione, al momento della redazione del verbale, è a conoscenza dell’esistenza di un’altra violazione, già definita, che può dare luogo all’applicazione della sospensione della patente.
In ogni caso di dubbio circa l’esistenza dei presupposti della recidiva, l’utente deve essere comunque ammesso al beneficio, salvo procedere al recupero della differenza (art. 389 reg. C.d.S.) tra quanto dovuto e quanto versato, ove sia accertata la recidiva.
In ragione della circostanza che, sia pure astrattamente, la violazione preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e, quindi, determini la gravità della stessa in base a tale sanzione, si deve escludere l’applicazione del beneficio del pagamento scontato anche nel caso in cui la violazione che prevede tale sanzione amministrativa accessoria sia commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida (es. velocipede).
A nulla rileva, infatti, che la sanzione accessoria prevista in astratto dalla norma, in concreto, non trovi applicazione.
Per le medesime ragioni, quando una violazione che prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è commessa da un trasgressore minorenne, il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, chiamato a rispondere dell’illecito limitatamente alla sanzione pecuniaria, non può essere ammesso al beneficio del pagamento in forma scontata entro cinque giorni ma è in ogni caso tenuto a corrispondere la somma prevista per il pagamento in misura ridotta di cui al primo periodo dell’art. 202, co.1, C.d.S..
Pagamento in misura agevolata in caso di confisca del veicolo e di rateizzazione
La riduzione del 30% non è consentita, tra l’altro:
• per le violazioni che comportano la sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell’art. 210, co.3, C.d.S., anche nel caso in cui, per motivi contingenti, quest’ultima non possa essere in concreto disposta, ad esempio come accade nel caso del veicolo appartenente a persona estranea all’illecito;
• in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202 bis C.d.S., posto che la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di cinque giorni.