Prendendo spunto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione II Civile, 22 dicembre 2011, nr. 28359, che afferma che gli ausiliari del traffico possono elevare contestazioni inerenti la sola sosta dei veicoli e non anche la circolazione, e che la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, si intende procedere, di seguito, ad una disamina della normativa vigente che disciplina la qualificazione giuridica e le attribuzioni della figura professionale de quo [Cassaz_28359]
La figura dell’ “ausiliario della viabilità” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’ art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; (c.d. “Legge Bassanini”), che ha attribuito al Sindaco la potestà di nominare, con proprio decreto formale, figure professionali legittimate, sulla base di particolari requisiti :
– l’ idoneità, definibile quale “l assenza di condizioni soggettive che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità corrispondenti a quelle di cui all’ art 15 della Legge 55/90 nonchè una specifica idoneità psico fisica” (1) ;
– una preventiva idonea formazione sulle materie correlate alle violazioni accertabili (limitate a due fattispecie : sosta, ovvero circolazione e sosta sulle corsie preferenziali) ed alla procedura di accertamento delle stesse, le cui modalità e la cui durata saranno stabilite dagli enti interessati (1).
Il comma 132 dell’articolo in esame individua, in particoalre, due categorie di soggetti, con diverso rapporto di dipendenza con l‘ Amministrazione locale, legittimati ad accertare violazioni esclusivamente in materia di sosta: dipendenti comunali non ricompresi nella Polizia Municipale ovvero negli abilitati di cui all’ art 12 C.d.S. – dipendenti di imprese o enti affidatari della gestione di parcheggi, questi ultimi limitatamente alle aree in concessione (2).
Il comma 133 legittima invece il personale ispettivo contrattualizzato, delle aziende esercenti il trasporto, comprese le aziende speciali comunque denominate e gli enti di gestione di cui alla legge 142 /90, all’ accertamento, nell’ ambito del territorio comunale, delle violazioni in materia di sosta, nonché in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.
La ratio della norma è di svincolare gli organi di Polizia Stradale di cui all’ art 12 del C.d.S. dall’ accertamento di comportamenti che pur irregolari e diffusi, e sicuramente incidenti sulla fluidità della circolazione, hanno tuttavia un basso potenziale di pericolosità. Ciò consente ovviamente la conseguente destinazione dei predetti organi di Polizia Stradale alla prevenzione e repressione di condotte più pericolose, oltre che all’ attività infortunistica.
La qualifica di pubblico ufficiale
Molto dibattuta, all’ indomani dell’ individuazione normativa della figura degli ausiliari del traffico, la questione della potestà sussistente in capo a tali soggetti; parte della dottrina riteneva fossero da considerare a tutti gli effetti “incaricati di pubblico servizio”, senza potestà autonoma di accertamento, con l’ ovvia conseguenza di considerare l’ attività dovuta quale mera segnalazione alla Polizia municipale delle infrazioni rilevate, ai fini del successivo svolgimento dell’ attività di verbalizzazione. Altra parte della dottrina, diversamente riteneva poter ravvisare la qualifica di pubblici ufficiali, con potere accertatorio autonomo ed indipendente da altri organi di Polizia stradale.
Con l’ art. 68 della legge 488 del 23 dicembre 1999 (c.d. “Legge Finanziaria 2000”), è stata espressamente avvallata quest’ ultima impostazione, per cui è stato sancito che gli ausiliari del traffico, nell’ esercizio delle funzioni, rivestono la qualifica di “pubblici ufficiali”, con conseguente pieno potere di contestazione immediata, nonché redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento, aventi validità di atto pubblico, con conseguente competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi di cui all’ art. 158/2° lett. b-c-d del C.d.S.,
Ulteriore conferma di tale orientamento è giunta dalla Corte costituzionale che, investita della questione se potesse essere considerato pubblico ufficiale anche colui che non è dipendente dalla pubblica amministrazione, con sentenza nr. 157 del 2001, ha espressamente sancito che “il legislatore ordinario può prevedere che l’ autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica oltre che a propri dipendenti anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sua utile per il miglior svolgimento dello stesso servizio”.
Di non secondaria rilevanza, infine, la necessaria e conseguente soggezione degli Ausiliari della viabilità alla normativa inerente i pubblici ufficiali, sia in tema di garanzie di legge, che di particolari reati commissibili nell’ esercizio delle funzioni.
Gli atti
L’ operatività degli ausiliari della viabilità si esplica, pertanto, in prima battuta attraverso il c.d. “avviso di accertamento”, nelle ipotesi in cui la rilevazione dell’ infrazione avvenga in assenza del conducente. Detto atto non costituisce “Sommario Processo Verbale”, essendo carente di alcuni elementi essenziali obbligatori (es. identificazione dell’ agente accertatore) ma si inquadra negli “avvisi di avvio di procedimento amministrativo” previsti dall’ art. 7 della Legge 241)90 e successive modifiche, e come tale non è direttamente impugnabile.
Il destinatario dell’ avviso di accertamento ha la possibilità di procedere immediatamente al pagamento della sanzione indicata, utilizzando l’ allegato bollettino, ovvero attendere la successiva notifica del verbale relativo all’ infrazione, al fine di poter proporre ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace.
L’ avviso di accertamento può dunque essere considerato un atto prodromico, avente lo scopo di snellire le procedure, ma, trattandosi d’ altra parte di atto pubblico, si pone il problema della procedura da adottare in caso di vizio palese e correlativa annullabilità. Ciò allo scopo di prevenire non solo abusi e disparità di trattamento, ma anche alla luce del fatto che l’ eventuale soppressione arbitraria integrerebbe la fattispecie di reato.
Ciò posto, si ritiene che possa costituire prassi coerente col disposto normativo, nell’ ipotesi di accertata annullabilità, l’ archiviazione in autotutela, con provvedimento formale motivato (ai sensi degli artt. 2/ 1° e 3/1° della Legge 241/90 e successive modifiche ), a firma del titolare dell’ ufficio da cui dipende l’ agente accertatore.
Solo nell’ ipotesi in cui il trasgressore decida di non avvalersi della facoltà di pagamento immediato della sanzione, evidentemente in funzione della volontà di proporre successiva impugnazione, si giunge alla compilazione e notifica del verbale di contestazione vero e proprio, normato dall’ art. 200 C.d.S. ed art. 283 Reg. Att.
Per tali atti, i Comandi di Polizia Municipale o locale nei quali gli ausiliari della viabilità/accertatori operano, curano in toto l’ attività di gestione successiva alla redazione (notifiche, riscossioni, trattazione ricorsi, messa a ruolo etc) oltre a svolgere la dovuta attività di indirizzo, coordinamento e controllo degli accertatori ed a garantire la prevista assistenza nel servizio da essi svolto.
Corre l’ obbligo di precisare che, non rientrando la figura professionale in questione tra gli “organi di Polizia stradale” di cui all’ art 12 del Codice della strada non è consentito, nello svolgimento dell’ attività, l’ utilizzo del segnale distintivo previsti dal comma 5° del citato articolo () né tanto meno la facoltà di dotare i veicoli di proprietà di dispositivo supplementare di allarme a luce lampeggiante blu di cui all’ art. 177 C.d.S. Infine, per le sesse motivazioni, eventuali segni distintivi riconducibili all’ abbigliamento (anche rifrangente) distintivo non potranno essere simili a quelli previsti per gli indumenti dei soggetti di cui all’ art. 12 C.d.S.
Debhora Montenero*
*funzionario Polzia di Stato
( 1) Circolare del Servizio Polizia stradale nr. 300/A/ 26467/110/26 datata 25 settembre 1997
(2) Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza 5621/09 del 09 marzo 2009 :”le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate dalla strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle arre distinte come sopra precisato NON possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di arre adibite a parcheggio a pagamento seppure commesse nell’ area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.