In caso di incidente stradale con feriti, comunque riconducibile al comportamento dell’utente della strada, questi ha l’ obbligo di fermarsi per prestare soccorso e fornire le proprie generalità.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV – nr. 5510 del 04.02.2013 – Pres. Pietro Antonio Sirena  – Rel. Vincenzo Romis

5510 del 04.02.2013

Commento – Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha confermato la configurabilità del reato di omissione di soccorso a carico di un automobilista che, asserendo di non essersi accorto di aver urtato un motociclista in curva, ha proseguito la marcia, per poi affermare di aver visto il centauro rialzarsi attraverso lo specchietto retrovisore, da ciò traendo convinzione che fosse illeso.

A nulla è valso il tentativo del ricorrente di dimostrare che, ai suoi occhi, si è trattato di un motociclista rovinato a terra autonomamente, per imperizia, tra l’altro senza riportare danni apparenti, atteso che si è subito rialzato.

E’ stato infatti sancito che l’ aver visto il centauro caduto, che si rialzava, avrebbe dovuto determinare nel conducente dell’ auto un comportamento diverso, ovvero la sosta e l’ eventuale assistenza, non essendo sufficiente ritenere di non aver alcuna responsabilità nell’evento, ovvero confidare che non vi siano lesioni apparenti.

L’ “omissione di soccorso” può essere sicuramente definito un reato dai confini problematici”; se infatti nel sentire comune, tale espressione richiama immediatamente il comportamento del pirata della strada che, dopo aver falciato pedoni o ciclisti, faccia perdere le proprie tracce, giuridicamente la fattispecie è ben più complessa.

L’art. 189 C.d.S. prevede espressamente per tutti gli utenti della strada,l’ obbligo di fermarsi e portare soccorso in caso di incidente che sia comunque ricollegabile al proprio comportamento.

Appare pertanto evidente che a nulla rileva l’ eventuale “mancanza di urto”, dovendosi fare riferimento unicamente al collegamento con qualsiasi comportamento, peraltro non necessariamente illecito, e non necessariamente posto in essere da un conducente (ad es. velocità non commisurata, o frenata o sbandamento improvviso) .

Rientra infatti nella casistica anche l’ eventuale comportamento del pedone che, attraversando lontano dagli zebrati, scontri o provochi la caduta di un ciclomotore o una bicicletta, con ferimento del conducente, ovvero il caso di un passeggero di un’auto o di una moto che, sporgendosi o con altro comportamento imprudente, causi un sinistro stradale con feriti.

Due gli interessi giuridici tutelati dalla norma : in primis, ovviamente, prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite ; nè è possibile eccepire il mancato possesso di cognizioni mediche o di primo soccorso, in quanto l’assistenza imposta dalla norma può e deve essere prestata anche in modi diversi ; ad es. richiedendo l’intervento di personale sanitario, prestando ausilio nelle operazioni di trasporto in ospedale con mezzi propri o altrui, se consentito dalle condizioni dell’ infortunato, curando la viabilità, affinchè che i feriti intrasportabili non siano investiti da altri veicoli, etc.).

Inoltre, la sosta è funzionale a permettere agli organi di Polizia Stradale intervenuti, la compiuta identificazione di coinvolti e testimoni, la ricostruzione del sinistro, e l’ esperimento di tutti gli opportuni ulteriori accertamenti.

Solitamente, in caso di accertamento della violazione di cui all’ art. 189 le due condotte (omettere la sosta ed il soccorso ovvero non fornire le proprie generalità) concorrono, ma potrebbero verificarsi anche ipotesi parziali (il soggetto che si ferma, presta la prima assistenza ma si dilegua prima del sopraggiungere degli Organi di Polizia Stradale, ovvero il caso di chi ne richieda l’ intervento ma non si fermi a prestare soccorso .

Fatta eccezione per la sola ipotesi di incidenti senza feriti – illecito di carattere amministrativo – , la fattispecie di cui all’ art 189 ha rilevanza penale ed è punibile esclusivamente a titolo di dolo ; deve quindi essere accertata la piena coscienza e volontà dell’ evento in capo al soggetto agente.

In altri termini, colui che col proprio comportamento cagiona un sinistro stradale con lesioni, deve avere piena consapevolezza che si sia verificato l’ incidente, che sia ricollegabile in qualsiasi modo alla propria condotta, che taluno abbia riportato lesioni personali con conseguente bisogno di assistenza, unitamente alla volontà di non fermarsi e di non prestare soccorso.

E’ esclusa la punibilità dell’ illecito per responsabilità colposa, ravvisabile ad esempio nell’ allontanamento per negligenza, imperizia, inosservanza di norme o addirittura di mancata percezione o di mancata conoscenza della situazione di fatto che è alla base dell’obbligo di fermarsi.


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