Il tecnico che non impedisce l’utilizzo della caldaia malfunzionante, ma si limita a suggerirne un uso limitato, risponde dei danni cagionati e delle conseguenti lesioni colpose, aggravate dall’abuso di fiducia insita nel contratto d’opera di manutenzione”.

Cass. pen., sez.IV, sentenza 13 novembre – 13 dicembre 2012, n.48229, Pres. Brusco, Rel. Dell’Utri

Nella sentenza in esame vengono all’attenzione due distinte condotte che integrano la responsabilità del tecnico – chiamato per contratto d’opera a verificare l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas – il quale, per negligenza, imperizia e imprudenza, aveva omesso di eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto e in particolare della canna fumaria, che risultava poi ostruita da carogne di uccelli, così cagionando un’intossicazione collettiva da ossidi di carbonio ai componenti della famiglia occupante l’abitazione.

L’omesso controllo dell’impianto configura una violazione direttamente riconducibile al tecnico, il cui comportamento si relaziona causalmente all’evento determinatosi.

A nulla rileva, a giudizio della Suprema Corte, la mancata effettuazione di una perizia tecnica sollecitata dalla difesa e diretta alla (successiva) verifica del funzionamento del pressostato installato sulla caldaia de qua, peraltro sigillato e non manomettibile da soggetti a ciò non autorizzati.

Semmai, il dubbio sull’originalità e sull’effettiva funzionalità del pressostato da cui dipendeva il controllo del rapporto tra la pressione della camera di combustione e quella del condotto di evacuazione avrebbe dovuto indurre l’imputato allo spegnimento cautelativo dell’impianto.

Allo stesso modo è infondata la giustificazione addotta dall’imputato “secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l’insistenza dello stesso cliente”, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall’assunzione delle conseguenti responsabilità.

Costituiva, infatti, un preciso dovere dell’imputato avvertire nelle descritte circostanze il cliente sul pericolo relativo all’utilizzazione della caldaia e procedere pertanto al suo spegnimento, nelle more di una successiva e più approfondita verifica di sicurezza.

Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente – ancorché con il suggerimento di un uso limitato – di utilizzare una caldaia potenzialmente dannosa, “sì come dotata di un pressostato d’incerte origini, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità”.

Le lesioni colpose che ne conseguono, addebitate per la violazione dell’art.590 c.p., discendono altresì dal mancato impedimento dell’evento da parte dell’imputato, sul quale gravava l’obbligo di attivarsi in ragione di una specifica posizione di garanzia derivante dal contratto d’opera, la cui violazione determina altresì la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.61 n.1 c.p. per abuso di quella fiducia insita proprio nel contratto d’opera di manutenzione.

La normativa di riferimento per l’attuazione dei controlli sugli impianti termici

La legge 9 gennaio 1991 n.10 prevede la figura del responsabile per l’esercizio e la manutenzione degli impianti il quale, ai sensi dell’art.31, deve adottare le misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia (co.1) .

Legge n.91 del 1990

Il successivo d.lgs. 19 agosto 2005 n.192 (recante ‘Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia’), modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006 n.311, stabilisce all’art.7 (rubricato “esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva”) che: “ il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente.

L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione”.

Nel caso di impianti termici con potenza superiore a 350 kW l’incaricato della manutenzione deve essere iscritto ad albi nazionali tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti per categoria, oppure ad appositi elenchi dell’Unione Europea. In alternativa, il ‘terzo responsabile’ deve qualificarsi mediante certificazione del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000.

In ogni caso, deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto.

Ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, va sottolineato che ai sensi dell’art.15 co.5 del menzionato d.lgs. n.192 del 2005 “l’operatore incaricato del controllo che non ottempera a quanto stabilito all’art.7 co.2 è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti”.

I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti (art.31 co.3 delle legge 9 gennaio 1991 n.10).

Attese le obiettive difficoltà a garantire l’espletamento di una siffatta e concreta attività di controllo il D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 (“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”, successivamente integrato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.551. “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”) ha stabilito al che, “limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW”, gli Enti di cui al comma 18 (ovvero province e comuni con popolazione maggiore a 40.000 unità) possono, nell’ambito della propria autonomia, “con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e all’Enea, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione”, redatta secondo il modello prestabilito, “con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso la prima figura non esista per l’impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento” (art.11 co.20).

DPR 412-93, modificato dal DPR 551-99


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