Il decreto 21 ottobre 2020 n.130, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n.261 del 21 ottobre 2020, oltre a modificare alcuni articoli del codice penale, introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento.

Il testo del DL 21 ottobre 2020 n.130


Modifiche al codice penale

La modifica dell’art.131 bis c.p. determina la previsione di non tenuità dell’offesa al caso di reati commessi ai danni degli ufficiali o agenti di P.S. (appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, ma in taluni casi anche alla polizia municipale), degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ed alle ipotesi di oltraggio a magistrato in udienza (art.343 c.p.).

L’intervento di modifica sull’588 c.p. determina la previsione di pene più severe per i protagonisti di risse nel caso di morte o lesioni personali per taluno dei partecipanti. In questi casi, la pena, per la sola partecipazione, va da “da sei mesi a sei anni” (prima era “da tre mesi a cinque anni”).

Con l’introduzione dell’art.391-ter c.p. viene variata la pena per l’agevolazione delle comunicazioni dei detenuti  sottoposti alle restrizioni  di cui all’art.41 bis della legge 26 luglio 1975 n.354, raddoppiata nel minimo (da ‘uno’ a ‘due’ anni) e aumentata nel massimo (da ‘quattro’ a ‘sei’ anni) che passa da uno a quattro anni ai nuovi limiti edittali “da due a sei anni”. La pena è aggravata se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o dall’avvocato.

Modifiche in materia di ‘daspo urbano”

Il decreto legge n.130 del 2020, tra le altre misure a tutela della pubblica sicurezza, estende il perimetro applicativo ed incrementa l’efficacia delle provvedimenti di divieto di accesso ai locali di pubblico trattenimento o ad esercizi pubblici analoghi, previsti dagli artt.13 e 13 bis del d.l. n.14 del 2017.

In particolare il comma 1 dell’art.13 del d.l. n.14 del 2017, così come modificato dal d.l. n.130 del 2020, recita: “Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o condannate anche con sentenza non definitiva  nel  corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di  sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.309, per fatti commessi all’interno o nelle  immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi  universitarie,  locali  pubblici  o aperti al pubblico, ovvero  in  uno  dei  pubblici  esercizi  di  cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e sulla  base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente  indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi”.

Di particolare rilievo appare la modifica delle previsioni in materia di divieto di accesso “agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento”, che risultano ora applicabili nei confronti di soggetti che “abbiano riportato una o più denunzie” o che siano “condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, “per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico”.

La soglia di efficacia del divieto in argomento risulta, così, anticipata, non essendo più necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero la conferma, in grado di appello, della pronuncia di condanna di primo grado.

L’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità provinciale di P.S. resta ferma all’individuazione delle modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell’atto e deve essere motivata “per ragioni di sicurezza”, richiedendo l’attenta valutazione degli “elementi derivanti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e dagli accertamenti di polizia”, che dovranno necessariamente connotarsi in termini di concretezza, oggettività ed esaustività.

Nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva è altresì possibile disporre, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art.6, commi 2 -bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n.401 e per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

 b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

 c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Si evidenzia che, alla luce delle modifiche introdotte al co.6 dell’art.13 d.l. n.14 del 2017, la violazione dei divieti e delle prescrizioni configura un reato punibile con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

L’art.11 lett. b) del d.l. n.130 del 2020 ha riformulato integralmente il primo comma dell’art.13 bis (rubricato Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento), introducendo anche i commi 1-bis e 1-ter: Fuori dei casi di cui all’articolo 13, il Questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art.604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei  luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore può altresì disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.

1-bis. Il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato  dall’autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.

1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento  nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso”.

Anche in questo caso, la novella ha ampliato il perimetro applicativo dell’istituto, anticipandone la soglia di operatività.

In tal modo, è stata incrementata la tutela preventiva nei confronti di talune fenomenologie criminali, considerate di rilevante allarme sociale, in relazione a determinati contesti situazionali.

Al contempo, il legislatore ha inteso superare alcune incertezze interpretative sorte dal precedente assetto normativo.

In particolare, il nuovo comma 1 stabilisce che il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento opera nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero “nelle immediate vicinanze degli stessi”, o per “delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art.604-ter del codice penale”.

E’ necessario, al riguardo, che sia evidenziato il pericolo per la sicurezza che può derivare dalla condotta tenuta.

La medesima misura può essere disposta, per motivi di sicurezza, “anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati” .

In merito al novero dei reati indicati nella disposizione, è stato espunto il riferimento all’art.73 D.P.R. n.309 del 1990, già contemplato nella misura di prevenzione disciplinata dall’art.13, mentre sono stati inseriti i delitti aggravati ai sensi dell’art.604-ter del codice penale”, ossia quelli commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.

Per quanto riguarda i pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento, l’accesso ai quali è interdetto, essi devono essere “specificamente individuati” dal Questore, in base a due criteri alternativi: “in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa, specificamente indicati”.

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art.13 bis, nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva, il Questore può disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell’intera provincia.

Nei confronti del destinatario del divieto di cui ai commi 1 e 1 bis dell’art.13 bis resta possibile disporre (con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art.6, commi 2 -bis, 3 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n.401), l’obbligo di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato.

Il nuovo comma 1-ter stabilisce che, in ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei precedenti commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l’accesso.

Sul piano sanzionatorio, la violazione dei divieti ed ora anche delle prescrizioni eventualmente applicate dal Questore ai sensi del comma 4 (obbligo di presentazione alla p.g. una o più volte negli orari indicati) viene punita con la più incisiva reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Indicazioni operative

Al fine di consentire una più completa valutazione, nei rapidi tempi di definizione del procedimento imposti per legge, del profilo di attualità della pericolosità sociale dei soggetti individuati per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui agli artt.13 e 13 bis, le segnalazioni dovranno essere particolareggiate e comprensive di ogni utile elemento ed il soggetto destinatario della misura dovrà essersi reso responsabile delle manifestazioni delittuose espressamente richieste dalla norma in commento.

La proposta di misura dovrà, inoltre, essere corredata da tutti gli atti a supporto (ad esempio, l’annotazione del personale che ha operato l’intervento presso l’esercizio pubblico, la comunicazione della notizia di reato a carico del soggetto, eventuali querele o verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, ecc.), che devono essere integralmente forniti in allegato unitamente ad ogni altra circostanza utile alla valutazione.

Si evidenzia che uno dei presupposti fondamentali per instaurare un procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dei provvedimenti in esame è la compiuta e corretta identificazione del soggetto destinatario.

Conseguentemente, non possono essere valutate favorevolmente proposte di adozione di misure a carico di soggetti che si dichiarino sedicenti all’atto del controllo.

La proposta dovrà essere prodotta, di norma, allorquando il soggetto destinatario è fisicamente presente negli Uffici e/o Comandi richiedenti.

Nel caso di impossibilità di finalizzare il provvedimento contestualmente alla presenza della persona, sarà necessario trasmettere al più presto la documentazione all’Autorità provinciale di P.S. affinché sia valutata l’adozione di un provvedimento in tempi successivi, ma necessariamente rapidi per non venir meno ai presupposti della specifica tipologia dell’atto.

Sarà necessario approfondire con la persona eventualmente destinataria del divieto di accesso alcuni aspetti, quali lo svolgimento di un’attività lavorativa documentata e, con specifico riferimento all’area da cui si vuole inibire il ritorno, le ragioni per cui egli si trovava in quel territorio e la sussistenza di ulteriori validi motivi per frequentare legittimamente quell’ambito territoriale (ad esempio, interessi di lavoro, legami di parentela, beni immobili di proprietà, ecc.).

Tale richiesta, insieme alle risposte fornite, dovrà essere documentata esplicitamente, perché oggetto di specifica menzione nell’eventuale provvedimento.

Per quanto attiene alla posizione di soggetti comunitari o extracomunitari non in regola con le norma in materia di soggiorno sul territorio nazionale si richiamano, rispettivamente, le previsioni degli artt.20 e 20 bis  del d.lgs. n.30 del 2007 e dell’art.13 co.3 del d.lgs. n.286 del 1998.

In particolare, in caso di soggetto comunitario non regolare si dovrà procedere ai sensi dell’art.20 del d.lgs. n.30 del 2007 e successive modifiche, avviando la procedura dell’allontanamento dal territorio nazionale che prevede a tal fine l’accompagnamento presso il locale Ufficio Immigrazione.

Qualora vi siano procedimenti penali pendenti si dovrà richiedere il nulla osta all’allontanamento all’A.G., che si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro 48 ore dalla data di ricevimento della richiesta (ex art.20 bis del d.lgs. n.20 del 2007).

Analogamente, in caso di soggetto extracomunitario non in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione si dovrà procedere nei suoi confronti ai sensi di legge, avviando la procedura volta ad ottenere l’espulsione dal territorio nazionale (ex art.13 co.3 del d.lgs. n.286 del 1998).

 


Stampa articolo