Ai fini della legittimità del contesto non ha alcuna rilevanza la quantità di alcool “assunta” dal soggetto, dovendosi tenere conto esclusivamente di “quella assorbita nel sangue, misurata in grammi per litro”, ed oggettivata su strada tramite misurazione con apparecchio omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Etilometro), ovvero presso presidi sanitari, attraverso prelievo ematico.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV – Sentenza n. 48239 del 13/12/2012 – Pres. Dr. BRUSCO Carlo Giuseppe, Rel. Dr. BIANCHI Luisa
Il caso
Il caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza annotata è quello di un conducente il cui tasso alcolemico risultava superiore a 1,5 mg/l, e che aveva addotto a propria difesa l’ intervenuta assunzione di un farmaco contenente alcool, asseritamente suscettibile di falsare (e pertanto inficiare) la rilevazione strumentale compiuta dalle Forze dell’ Ordine.
La sentenza
La Cassazione, con la sentenza annotata, a modifica del suo precedente orientamento in materia, è dell’avviso che quel che rileva ai fini di determinare il tasso alcolemico del conducente di un veicolo è l’effettiva quantità di alcol presente nel sangue, a nulla rilevando la sua alterazione dovuta alla contemporanea assunzione di farmaci.
Commento
Dall’ assunto che l’ accertamento si fonda su di una presunzione “iuris et de iure”, per cui il soggetto deve essere considerato in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga rilevato il superamento del limite di alcolemia consentito, scaturiscono due immediate conseguenze : la prima, di carattere intuitivo, per la quale se il riferimento è di carattere oggettivo non può essere consentito al conducente di fornire prova contraria circa le sue asserite “reali condizioni psicofisiche”; l’altra, secondo cui alcun peso possono avere le dichiarazioni relative alla “provenienza” dell’ alcool presente nel sangue, quand’ anche derivi dall’ assunzione di farmaci.
Significativa la svolta rispetto al previgente orientamento della Suprema Corte, esplicitato nella sentenza nr. 28388 del 03/07/2012, sentenza 28388 per cui “se gli esiti dei test alcometrici possono in generale essere valutati positivamente dal decidente, ciò non implica la formazione di una prova legale al riguardo ; rimane fermo l’ obbligo del giudice di valutare ogni circostanza pertinente e rilevante”. Nel medesimo provvedimento veniva peraltro ulteriormente ribadita l’ insufficienza della mera richiesta del “deposito della documentazione attestante la regolarità dell’ etilometro” (già espressa nella sentenza nr. 251117/2011) riconoscendo espressamente la possibilità di fornire la prova contraria da parte della difesa dell’imputato ; ad esempio “la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato” o “l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione” ovvero infine, “l’esistenza di una patologia cronica dell’imputato in grado di incidere sui risultati del test pur in assenza di assunzioni di alcolici nell’arco temporale interessante il giudizio”.
Quest’ ultimo assunto in particolare aveva aperto un significativo spiraglio nel contenzioso, determinando la produzione di una copiosa e varia tipologia di certificati medici relativi a d assunzioni farmacologiche potenzialmente in grado di interferire con le misurazioni
Con la sentenza in esame, viceversa, è stato ribadito il principio di responsabilità del conducente che, se consapevole di assumere farmaci tali da alterare il valore alcolemico non deve assumere alcolici, ovvero non deve mettersi alla guida di un veicolo.
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V. Q. Agg.