IN POCHE PAROLE
Le misure governative con le modifiche in sede di conversione
Legge n.199 del 30.12.2022 di conversione d.l. n.162 del 31.10.22
Testo coordinato dl n.162 del 2022 convertito in legge
Con legge 30 dicembre 2022 n.199 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162, recante “misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”
Le novità di maggiore interesse, rispetto all’originario testo del decreto legge ora convertito con modificazioni dalla legge n.199 del 30 dicembre 2022 possono essere così riassunte:
1) misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
I reati contro la Pubblica amministrazione – dalla concussione alla corruzione, al peculato – vengono rimossi dalla lista di quelli ‘ostativi’, per i quali sono negati i benefici penitenziari.
Gli articoli da 1 a 3 del decreto legge in esame intervengono sul tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all’art.4-bis O.P.).
Con l’ordinanza n.97 del 2021, la Corte costituzionale aveva sottolineato l’incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall’art.27, terzo comma, della Costituzione.
L’8 novembre 2022 la Corte costituzionale ha nuovamente esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo. Con l’ordinanza n.227 del 2022, la Consulta ha deciso di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.162.
Nell’ordinanza la Corte precisa, infatti, che le modifiche introdotte con il decreto-legge in esame incidono “immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione” e che “spetta, pertanto, al giudice rimettente valutare la portata applicativa dello ius superveniens nel giudizio a quo, anche all’esito del procedimento di conversione del decreto-legge”.
In particolare l’articolo 1, modificato nel corso dell’esame da parte del Senato, interviene sul’art.4-bis della legge n. 354 del 1975 (legge sull’ordinamento penitenziario) ed esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione.
Il regime differenziato per l’accesso ai benefici è esteso anche ai reati non ostativi caratterizzati da nesso teleologico con tali reati
I detenuti non collaboranti, in forza di una presunzione resa da assoluta in relativa, vengono ora ammessi alla possibilità di fare istanza dei benefici, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo
Con il provvedimento di concessione dei benefìci possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine, il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
La disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante è sostituita con una nuova regolamentazione dell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia
Viene ampliato l’ambito delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere con modifica del relativo procedimento. Il giudice “acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall’istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione”.
I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti.
Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.
Quando dall’istruttoria svolta emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull’istanza di concessione dei benefìci, il giudice indica specificamente le ragioni dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti.
I benefìci possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato
Queste disposizioni non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all’esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo.
Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.
L’articolo 2 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell’articolo 2 del d.l. n.152 del 1991) con riguardo alle condizioni di accesso all’istituto da parte dei condannati all’ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis ord. penit..
In particolare, si prevede l’innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l’accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante, nonché l’allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all’ergastolo.
Sono inoltre apportate modifiche alla disciplina dell’effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti.
L’articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati “ostativi” commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.
L’articolo 4 estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall’art.41-bis ord. penit..
2) obblighi di vaccinazione anti Sars-Cov-2
E’ confermato il reintegro anticipato sul posto di lavoro dei medici che non si sono vaccinati contro il Covid-19 e fino al 30 giugno 2023 vengono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell’obbligo vaccinale Covid-19.
Gli articoli 7-bis, ter e quater, introdotti nel corso dell’esame da parte del Senato, introducono disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, abrogano una serie di disposizioni concernenti il green pass (ossia la certificazione verde COVID-19) quale requisito per l’accesso o per l’uscita temporanea da determinate strutture e modificano la disciplina dell’isolamento e dell’autosorveglianza, che si applica, rispettivamente, alle persone risultate positive al SARS-CoV-2 e a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.
3) misure di prevenzione e contrasto dei raduni illegali
In linea con l’emendamento governativo alle misure anti-rave il reato, non più previsto dall’434 bis, ma ricollocato nell’art.633 bis c.p., viene circoscritto a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” quando “dall’invasione deriva un concreto pericolo” per la salute o l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme su droga, sicurezza e igiene. La descrizione della fattispecie consente di escludere in termini inequivoci l’applicabilità della norma alle occupazioni degli studenti o alle altre manifestazioni pubbliche.
“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.
L’oggetto di tutela viene, così, ricondotto alla proprietà ed al possesso dei terreni e degli edifici e la norma diretta a salvaguardare quel rapporto di fatto che viene esercitato sugli immobili sia dal proprietario che da terzi.
Il nuovo reato di cui all’art.633 bis c.p. fa espresso riferimento a situazioni in cui si realizza la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene negli eventi e a quelle sulle sostanze stupefacenti. L’ipotesi di maggiore rigore viene circoscritta agli organizzatori e promotori dei rave party, mentre per i partecipanti continua a valere il riferimento all’articolo 633 del codice penale, che riguarda l’invasione di terreni o edifici.
Viene riformulata anche la norma che già prevedeva la confisca obbligatoria, attraverso l’estensione del provvedimento anche ai profitti dei rave party (è “sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”).
Non viene modificato il limite edittale del trattamento sanzionatorio, restando in tal modo possibili le intercettazioni, circoscritte alle eventuali indagini sull’organizzazione dell’evento.
Per chi organizza o promuove l’occupazione di terreni o edifici per lo svolgimento dei rave la pena massima resta fissata a 6 anni., oltre alla previsione di una multa da 1.000 a 10.000.
Sono stati soppressi i commi 2 e 3 del testo originario che contenevano i riferimenti al codice antimafia e alle misure di prevenzione, rendendo possibile proporre la più grave misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per pericolosità ‘qualificata’.
Analogamente non figurano i riferimenti all’ordine pubblico ed al numero dei 50 partecipanti.