La disciplina dell’accesso alle notizie relative ad incidenti stradali presenta interessanti risvolti che investono non solo i profili pratici ed applicativi ma anche le questioni procedurali che non di rado creano imbarazzi e perplessità per gli addetti ai lavori.

I limiti per l’accesso agli atti relativi ad incidenti stradali ed il nulla osta dell’A.G.
Le previsioni del codice di procedura penale concernenti il diritto delle persone direttamente interessate a conoscere il contenuto delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ricevono una particolarissima e specifica attuazione nelle ipotesi di incidente stradale a seguito del quale una o più persone hanno riportato lesioni o la morte.

In tal caso, apposite disposizioni del codice della strada (art.11 co.4 C.d.S.) e del relativo regolamento (art.21 co.3-6) consentono agli interessati (persona cui il reato è attribuito, persone offese o danneggiate) di ottenere, fin dall’inizio delle indagini per il reato di omicidio colposo (art.589 c.p.) o di lesioni colpose (art.590 c.p.), informazioni sulle modalità dell’incidente oltre che sull’individuazione (e la copertura assicurativa) delle parti e dei veicoli coinvolti.

Questa ‘facoltà’ per gli aventi diritto comporta in termini correlati un obbligo generale (“è tenuto a fornire…”) per l’ufficio competente (“che ha proceduto alle rilevazioni dell’incidente”) di fornire sempre le informazioni richieste sull’incidente dagli interessati, indipendentemente dalla proposizione di querela o dal decorso di cui all’art.124 c.p..

In sostanza, la previsione di cui al co.4 dell’art.11 C.d.S. attua l’enunciato di cui all’art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241, relativamente all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.

Gli interessati devono rivolgersi direttamente al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente, e possono chiedere le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

L’art.21 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada esplicita il disposto della norma anzidetta disciplinando anche le modalità procedurali richieste per esercitare il diritto di accesso: “per ottenere informazioni di cui all’art.11, comma 4, del Codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente”.

Se dall’incidente sono derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alla persona, anche lievissimo), non essendo lo stesso segnalato come reato e non essendosi instaurato alcun procedimento penale, le informazioni o le copie degli atti possono essere date con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e dai relativi regolamenti attuativi.

In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, poiché il fatto assume rilevanza penale e quindi si avverte la necessità di tutelare il segreto istruttorio.

Tale procedura è richiesta anche quando dall’incidente derivano lesioni personali colpose e per queste non sia stata avanzata querela. In questa ipotesi, il nulla osta dell’autorità giudiziaria da apporsi sulla richiesta dell’interessato è necessario per confermare agli organi di polizia giudiziaria che le informazioni non sono coperte da segreto istruttorio e che l’interessato non ha presentato querela entro il termine di tre mesi.

La speciale disposizione appena illustrata deroga anche alle norme in tema di segreto sugli atti di indagine. La deroga si spiega con la necessità di agevolare la definizione delle pratiche assicurative conseguenti agli incidenti stradali e di evitare il verificarsi di intoppi burocratici che possono ingiustificatamente ritardare i tempi per il risarcimento dei danni.

Le eccezioni fissate dall’art.21 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada alla previsione generale di cui all’art.11 C.d.S. sono imprescindibilmente legate all’avvenuta assunzione della direzione delle indagini da parte del pubblico ministero e dunque all’avvenuta trasmissione di atti all’ufficio di procura.

Va tuttavia rilevato, a questo proposito, che gli orientamenti e le prassi applicative non sono sempre lineari ed uniformi.

In alcuni casi, infatti, le Procure hanno riconosciuto alle persone infortunate, a carico delle quali non si sia ravvisata alcuna responsabilità, la facoltà di accedere al rilascio delle copie senza preventiva autorizzazione da parte dell’A.G., a condizione che l’interessato dichiarasse, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato querela.

E’ stato così autorizzato il rilascio delle informazioni, limitatamente ai sinistri con lesioni alle persone, soltanto dopo il decorso termine previsto dalla legge per l’esercizio della facoltà di querela e a condizione della mancata proposizione di quest’ultima. Tale prassi, naturalmente non applicata (né applicabile) nell’eventualità di sinistri mortali, comporta una sorta di tacito consenso dell’A.G. al rilascio di informazioni dopo il decorso del termine per presentare la querela e nello stesso tempo richiede all’organo accertatore di valutare l’assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a carico dell’interessato, con tutti i rischi che tale valutazione comporta, potendo successivamente emergere altri aspetti ovvero una diversa valutazione da parte del pubblico ministero.

Un più recente indirizzo seguito da altre Procure della Repubblica individua l’obbligo del nulla osta dell’autorità giudiziaria solo ed eccezionalmente:

a) in caso di morte a seguito di incidente e dunque ipotesi di reato (art.589 c.p.) che, procedibile d’ufficio, viene comunicata al P.M. senza ritardo (art.21 co.5 Reg. es. att. C.d.S.);

b) in caso di lesioni alle persone solo quando vi sia pendenza di procedimento penale (art.21 co.6 Reg. es. att. C.d.S.) ovverossia solo quando l’ufficio di Procura abbia già ricevuto dalle Forze di Polizia atti relativi all’incidente:
– per la ritenuta gravità e complessità (si pensi alla prognosi riservata, che per intuibili ragioni è assimilabile al decesso in ordine alla necessità di comunicazione senza ritardi e di approfondimenti istruttori);
– per la tempestiva segnalazione ed esplicita richiesta, da parte degli organi di polizia, di un preventivo nulla osta in ragione della particolare tipologia della fattispecie;
– per l’avvenuta comunicazione senza ritardo dell’attività di P.G. in difetto di condizione di procedibilità ex art.346 c.p.p. e 112 disp. att. c.p.p..

Ad eccezione di questa casistica, l’indirizzo seguito da numerose Procure è quello di ritenere gli organi di polizia autorizzati in via preventiva e assoluta, ancorché in caso di lesioni personali colpose di qualsiasi gravità, a procedere (ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 C.d.S.) al rilascio senza specifico nulla osta dell’A.G. di copia in carta libera o mediante altro supporto consentito dei rapporti (ivi comprese annotazioni di P.G., dichiarazioni di protagonisti o di testimoni, schizzi e planimetrie) di tutti i restanti sinistri ad istanza di parte (soggetti coinvolti e/o loro delegati, difensori, esponenti delle compagnie di assicurazione o loro delegati) e indipendentemente dal decorso di termini dal fatto o dalla presentazione di querela.

Quest’ultimo approccio interpretativo, nella misura in cui autorizza a comunicare le notizie su incidenti stradali anche di significativo impatto e indipendentemente dallo spirare del termine di cui all’art.124 c.p., comporta la necessità di una valutazione oculata e prudente da parte degli organi accertatori, che possono dare corso a questa procedura ‘semplificata’ solo dopo aver compiutamente verificato che la Procura della Repubblica competente per territorio abbia impartito analoghe direttive.

In caso affermativo, sarà comunque opportuno ponderare le ragioni di gravità e complessità di un accertamento che potrebbe rivelare scenari diversi da quelli che si ricavano da una prima ricostruzione dell’incidente.

In queste ipotesi, dovrà essere richiesto il nulla osta dell’A.G. e (prima ancora) si dovrà procedere alla trasmissione con tempestività degli atti alla Procura competente.

I soggetti legittimati all’accesso agli atti
E’ opportuno ricordare, inoltre, che il diritto di accesso non mira a un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione bensì a tutelare situazioni giuridicamente rilevanti e per le quali è essenziale il requisito della personalità e concretezza, il che implica la verifica della legittimazione del richiedente.

Il diritto di accesso spetta pertanto ai soggetti coinvolti e alle persone munite di delega, ai difensori nonché, previa verifica della legittimazione del soggetto intervenuto, ai rappresentanti delle compagnie di assicurazioni. Ovviamente, lo stesso diritto spetta al giudice di pace interessato del procedimento per sinistro stradale con danni o lesioni, ma in questo caso più che nell’ambito del diritto di accesso siamo nel campo delle acquisizioni probatorie.

Con circolare n.300/A/51520/124/77 del 6 febbraio 1998 del Ministero dell’Interno è stato ribadito che se dall’incidente siano derivati solo danni a cose, con esclusione di qualsiasi danno alle persone, le informazioni o le copie degli atti possono essere date con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dai relativi regolamenti attuativi.

Possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i seguenti soggetti:
a) il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
b) le persone a cui il provvedimento può arrecare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.);
c) i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;
d) i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può arrecare pregiudizio.

Il ritiro degli atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio qualificabile in sé come attività investigativa, per cui non si è ravvisata l’opportunità di restringere tale competenza al ritiro a favore dei soli investigatori privati, così come proposto da alcune associazioni di categoria.

Ne deriva che anche i terzi, purché muniti di una delega (legittimante ad una tale attività) rilasciata dal diretto interessato, possono procedere al ritiro.

La ratio va ricercata nel fatto che l’azione civile che si origina dalla vicenda comporta risarcimenti dei danni possibili alla luce della valutazione dei fascicoli che però sono nella disponibilità dell’A.G. penale: inevitabile, sotto questo profilo, il suo consenso per garantirne l’accesso all’avente interesse.

Modalità di accesso agli atti relativi ad incidenti stradali
L’accesso agli atti si può concretizzare in vari modi:
– visione diretta degli originali presso gli uffici;
– trascrizione del loro contenuto;
– acquisizione di una copia.

Quest’ultima modalità, con estrazione di una copia informale cartacea, genera un rilevante carico di lavoro per l’ufficio e non realizza le finalità di dematerializzazione perseguite con sempre maggiore impegno dalle pubbliche amministrazioni.

In tale ottica, con circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/7138/11/101/138 del 2 settembre 2011 si è inteso conferire un maggiore impulso all’utilizzo degli strumenti informatici e gli uffici di polizia sono stati invitati a comunicare ai soggetti interessati (in particolare, i rappresentanti delle società di assicurazione e degli studi legali, i periti, gli investigatori privati, ecc.) la possibilità di presentare agli uffici di polizia la richiesta di copia informale degli atti utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

La richiesta potrà essere evasa attraverso l’invio di un file in formato pdf contenente la lettura ottica dei documenti, con una tempistica notevolmente ridotta ed una limitazione degli inoltri cartacei per quei soli casi in cui il destinatario non disponga di PEC.

La possibilità di esercitare l’accesso per via telematica è espressamente prevista dall’art.13 del Regolamento di disciplina per l’accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.P.R. n.184 del 2006 in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge n.241 del 1990.

L’accesso a questi atti, secondo quanto stabilito dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi con parere del 3 aprile 1997, è esente dall’imposta sul bollo sia sulla richiesta che sulla copia informale rilasciata.

La stessa Commissione ha in più occasioni sostenuto che, in base al quadro normativo di riferimento, l’accesso in via telematica può essere consentito anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso.

Ne deriva che l’accesso telematico con richiesta di inoltro dei documenti ad un indirizzo PEC non comporta per gli uffici di Polizia alcun onere di riproduzione, mentre le richieste di copie conformi all’originale continueranno ad essere soggette al pagamento sia dell’imposta di bollo che dei costi di riproduzione, giacché il documento continuerà ad essere originato in formato cartaceo.

Normativa di riferimento


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